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Numero d'incarto:
16.1998.56
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00056
Lugano
17 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 1998 presentato da
patr. dall’avv.
contro
la
sentenza 14 aprile 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1996 da
patr. dall’avv.
con la
quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 2’546.–
risultante a suo carico dalla sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione
del 25 giugno 1996;
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
sentenza 25 giugno 1996 il segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha pronunciato il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da _____________ al PE no. __________dell’UE di Lugano fattogli
notificare da __________ al fine di ottenere l’incasso di fr. 2’546.–, corrispondenti
al saldo delle sue pretese salariali per l’attività svolta alle dipendenze della
“Carosserie und Autospritzwerk __________ ” ora Carrozzeria __________– di cui
quest’ultimo era amministratore e proprietario. A valere quale riconoscimento
di debito l’istante aveva prodotto lo scritto 24 novembre 1993 con il quale
_____________ aveva riconosciuto un debito per salari per complessivi fr.
7’494.60, importo sul quale rimane uno scoperto di fr. 2’546.– oggetto della
procedura esecutiva.
Accordando
il rigetto dell’opposizione il primo giudice aveva nel contempo respinto, in
quanto non resa sufficientemente verosimile, l’eccezione di estinzione del
debito sollevata dall’escusso con riferimento al credito di fr. 2’546.– da lui
opposto in compensazione per lavori di riparazione che la Carosserie– und Auto__________
avrebbe eseguito sul veicolo dell’istante senza che questi li abbia pagati
(fattura 3 febbraio 1994).
- Con
istanza 5 luglio 1996 _____________ ha chiesto che venisse disconosciuto il suo
debito di fr. 2’546.– nei confronti di __________, riproponendo l’eccezione di
estinzione del medesimo per avvenuta compensazione con un credito di pari importo
che la Carrozzeria __________, già Carosserie– und Autospritwerk __________,
vantava nei confronti del convenuto e che questa gli ha ceduto (doc. D).
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza del
credito oppostogli in compensazione, non risultando a suo carico nessuno
scoperto nei confronti dell’istante per lavori eseguiti sul suo veicolo. Egli
ha inoltre rimproverato a controparte un comportamento contrario alle regole
della buona fede nel sostenere questo suo credito.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie
in particolare sul verbale di interrogatorio formale del convenuto che ha
ammesso di avere ottenuto da controparte le prestazioni elencate nella fattura
controversa (doc. A), ha concluso all’esistenza del credito dell’istante, non
avendo il convenuto provato di aver pagato dette prestazioni. Egli ha quindi
accolto l’istanza e ha dichiarato inesistente il debito posto in esecuzione dal
convenuto.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove –in particolare le risultanze del suo
interrogatorio formale– ritenendo provato il credito fatto valere da
controparte, credito inesistente per quanto riferito a prestazioni effettuate
sul suo veicolo, e non comprovato se riferito a una pretesa per risarcimento
danni dell’istante nei suoi confronti per danni cagionati al suo veicolo. Il
ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di non aver applicato l’art. 323
cpv. 2 CO che limita le possibilità di compensazione di crediti salariali alla
quota pignorabile.
Con
osservazioni 19 maggio 1998 la controparte postula la
reiezione
del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa
nella fattispecie è l’esistenza di un credito di fr. 2’546.– dell’istante nei
confronti del convenuto, per prestazioni che egli avrebbe effettuato sul
veicolo di quest’ultimo e il cui dettaglio figura nella fattura 3 febbraio 1994
(doc. A).
Il
primo giudice ha ritenuto che l’istante –sulla base dell’interrogatorio formale
di controparte– avrebbe provato di aver fornito al convenuto le prestazioni
elencate nella fattura 3 febbraio 1994 senza che questi sia riuscito a provare
di averle pagate.
È
vero che il convenuto, in occasione del suo interrogatorio formale, ha
confermato di aver ottenuto dette prestazioni per il proprio veicolo,
precisando che queste sarebbero state pagate dalla sua assicurazione.
Sennonché, quanto pagato dall’assicurazione (doc. 9 e 10) non corrisponde alle
prestazioni menzionate nella fattura 3 febbraio 1994 ma si riferisce a interventi
diversi fatturati nel 1992.
La
censura sollevata dal ricorrente a proposito della valutazione
dell’interrogatorio formale non è priva di fondamento per l’evidente contraddittorietà
di quelle dichiarazioni; può tuttavia restare indecisa poichè il ricorso
dev’essere accolto per i motivi che seguono.
- Trattandosi
di una pretesa per salari e nell’ottica di una migliore protezione del lavoratore,
il legislatore ha voluto limitare la possibilità di compensazione da parte del
datore di lavoro alla porzione del suo credito che eccede il minimo
esistenziale del lavoratore (art. 125 n. 2 CO; art. 323b CO cfr. Rehbinder,
in Commentario bernese, n. 9 ad art. 323b CO), parte compensabile la cui prova
incombe al datore di lavoro (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
1996, n. 8 ad art. 323b CO).
In
concreto, poiché l’istante si è limitato a sollevare l’eccezione di
compensazione del suo credito di cui alla fattura doc. A con quello di pari
importo del lavoratore senza dimostrare e neppure sostenere che l’importo posto
in compensazione eccederebbe il minimo esistenziale ai sensi dell’art. 93 LEF (CEF
29 gennaio 1993 in re B./B.; Rep 1981, 398 cons.4), l’eccezione come
tale non può essere accolta mancando la prova dell’ammontare del salario
eventualmente compensabile, non potendo a tal fine supplire la semplice
indicazione del salario lordo del lavoratore in fr. 4’500.–.
Dal
momento che l’art. 323 b cpv. 2 CO fa parte dell’elenco delle norme
inderogabili, la sua mancata applicazione rientra nella casistica dell’art. 327
lett. g CPC. Ciò che non preclude all’istante la possibilità di far valere il
proprio credito in altra sede.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato l’errata
applicazione del diritto sostanziale ad opera del primo giudice, deve essere
accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera decide il merito della controversia.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 28 aprile 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 aprile 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 300.–
e le spese, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di
rifondere al convenuto fr. 400.– a titolo di ripetibili.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
già
anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di _____________ che rifonderà
al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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