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Numero d'incarto:
16.1998.5
Data decisione, Autorità:
11.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00005
Lugano
11 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1998 presentato da
(patr.
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 16 dicembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 settembre 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 500.- a
titolo di risarcimento danni,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 17
settembre 1997 __________ ha convenuto in giudizio la società __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 500.- pari al danno subito dal proprio
veicolo durante un’operazione di lavaggio effettuata presso la stazione di servizio
della convenuta a __________.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il danno fatto
valere in giudizio.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulla deposizione della dipendente della
convenuta __________ che ha verificato lo stato del veicolo dell’istante prima
e dopo il lavaggio accertandone il danneggiamento dopo l’utilizzo dell’impianto
della convenuta, ha accolto l’istanza attribuendo a quest’ultima la responsabilità
del danno fatto valere dall’istante.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi basato sulla
deposizione della dipendente _________ nonostante quest’ultima, licenziata in
tronco, nutrisse sentimenti di inimicizia nei suoi confronti. L’insorgente
lamenta inoltre l’errata applicazione del diritto sostanziale, non avendo il
primo giudice accertato la prova, che competeva all’istante apportare, dei
presupposti dell’art. 58 CO, rispettivamente dell’art. 41 CO.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- L’art. 8 CC impone a
chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza.
In conseguenza di questa
norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel
caso di specie, a sostegno della sua tesi secondo la quale il danneggiamento
della carrozzeria del proprio veicolo sarebbe da ricondurre a un difetto
dell’impianto di autolavaggio della convenuta (art. 58 CO), l’istante ha
prodotto la dichiarazione avviso di sinistro sottoscritta da _________ -allora
dipendente della convenuta (doc. A)- e il preventivo della __________ che
attesta un intervento di verniciatura per un importo corrispondente a quello
fatto valere in causa (doc. C). Egli ha inoltre proposto l’audizione della
teste _________ che ha confermato il danneggiamento del veicolo durante la fase
di lavaggio presso la convenuta. A proposito di questa testimonianza la
ricorrente deduce dalla circostanza del suo licenziamento in tronco, avvenuto
il 30 aprile 1997, la sua inimicizia nei confronti di __________ e quindi un
interesse all’esito della lite. Sennonché per costante giurisprudenza, qualora
l’attendibilità di una testimonianza possa apparire dubbia sotto un profilo
soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle
parti o per altro motivo quale il preteso sentimento di inimicizia di cui si
avvale la ricorrente, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente
se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto
testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).
In concreto, è opportuno
ricordare che la prova non è stata eccepita di falso, né al momento della sua
assunzione, né poi. Inoltre, la testimonianza appare concorde all’avviso dello
stesso sinistro e destinato alla Direzione della società convenuta, sottoscritto
dalla stessa __________ il 1° aprile 1997, allora persona certamente non
sospetta nei confronti della sua datrice di lavoro (doc. A). In quello scritto
si legge che “le spazzole hanno danneggiato la carrozzeria dell’auto”.
In tal senso la
valutazione delle prove operata dal primo giudice appare corretta, mancando una
contraddizione con altre risultanze istruttorie (Cocchi/Trezzini, CPC, art.
327, no. 5).
- La ricorrente
censura la sentenza del giudice di pace anche per quanto riguarda le norme
applicate al merito della causa.
Orbene, che si tratti di
risarcire danni dipendenti da atto illecito –come sostiene la ricorrente– o
danni sorti da cattivo adempimento di un contratto (cfr. CCC 23.12.1994
Garage C./R.), sta il fatto che in entrambi i casi è stato provato il danno
(doc. C) e il nesso causale adeguato fra i segni nella carrozzeria del veicolo
e il lavaggio del medesimo. L’eventuale violazione contrattuale è in concreto
deducibile dai presupposti descritti, mentre la convenuta non ha portato
elementi a sua discolpa all’infuori delle proprie allegazioni. Non è pertanto
data una applicazione manifestamente errata di norme del diritto sostanziale.
Alla luce di quanto sopra
esposto il gravame deve così essere respinto.
Tasse e spese del presente
giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
All’istante, che non ha
formulato osservazioni non vengono riconosciute ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 20 gennaio 1998 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 60.–
b) spese fr.
30.–
fr.
90.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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