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Numero d'incarto:
16.1998.48
Data decisione, Autorità:
29.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00048
Lugano
29 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 3 aprile 1998 presentato da
rappr. dal
contro
la
sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 27 novembre 1997 nei confronti di
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 500.–, domanda ridotta a fr. 250.– e
respinta dal primo
giudice;
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 27 novembre 1997 __________ha convenuto in giudizio la sua datrice di
lavoro __________-presso la quale lavora in qualità di commessa dal 6 giugno
1994- al fine di ottenere il pagamento di fr. 500.–, ridotti in seguito a fr.
250.–. L’importo rivendicato corrisponde a quanto trattenuto dalla datrice di
lavoro sullo stipendio di spettanza della lavoratrice per i mesi di agosto e
settembre 1997 a parziale copertura di un danno di fr. 1’600.– dalla stessa
subito per un ammanco di cassa, ammanco del quale la dipendente contesta essere
responsabile.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il suo buon diritto
alla trattenuta controversa effettuata sullo stipendio dell’istante e di
un’altra sua dipendente __________pure addetta alle operazioni di cassa.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, richiamandosi all’art. 321e CO, ha
respinto l’istanza ritenendo giustificata la trattenuta effettuata dalla
datrice di lavoro.
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
fondato il giudizio unicamente sul proprio convincimento senza però
sostanziarlo, in particolare senza indicare i motivi per i quali ha ritenuto
applicabile l’art. 321e CO.
Con
osservazioni 17 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Preliminarmente
deve essere estromessa dall’incarto la documentazione allegata alle osservazioni
siccome prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art 321 lett.
CPC).
Parimenti
deve essere estromesso dall’incarto lo scritto 22 aprile 1998 della ricorrente
e la lettera allo stesso allegata, non prevedendo il CPC la possibilità di formulare
delle controsservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo
l’art. 321e cpv. 1 CO, disposto sul quale la convenuta basa la controversa
trattenuta salariale, il lavoratore è responsabile del danno che cagiona
intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della
diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo
rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado
dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle
cognizioni tecniche e alle attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro
conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
La
responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni: il danno, una
violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von
Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO).
Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve
provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato
cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi
contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO).
In
concreto, manca qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali
da parte della dipendente, in particolare la convenuta non ha provato, e
tantomeno ha sostenuto, che l’ammanco di cassa sarebbe da addebitare a
negligenza o errore dell’istante.
Così
stando le cose, non avendo la convenuta fornito elementi atti a giustificare la
trattenuta effettuata sul salario di spettanza della lavoratrice, la diversa
conclusione del primo giudice deve essere cassata siccome arbitraria.
A
titolo abbondanziale si osserva che la sentenza dedotta in cassazione, oltre ad
essere frutto di un’errata applicazione dell’art. 321e CO da parte del primo
giudice, è pure carente dal punto di vista formale non avendo il giudice
indicato i motivi di fatto e di diritto sui quali ha basato il proprio
convincimento (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC), ciò che di per sé avrebbe potuto
comportare la nullità della pronuncia. In particolare non è una motivazione
l’affermazione del giudice di essere “giunto al convincimento che nel caso in
questione esistano gli estremi per l’applicazione” di una norma di legge.
- Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera deve decidere il merito della controversia, considerando:
– che
l’istante non ha chiesto interessi di mora sul capitale che non le possono
quindi essere riconosciuti;
– che,
trattandosi di una vertenza dipendente da un rapporto di lavoro, alle parti non
possono essere caricate spese né tassa di giustizia (art. 417 lett. e CPC).
Le
indennità ripetibili (per entrambe le sedi) sono riconosciute e attribuite alla
parte vincente (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 3 aprile 1998 di __________è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di
__________è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di __________ è condannata a pagare a
__________l’importo di fr. 250.–.
- Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
__________verserà all’istante un’indennità di
fr. 60.–.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________verserà
alla ricorrente un’indennità di fr. 60.– per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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