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Numero d'incarto:
16.1998.41
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00041
Lugano
25 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 1998 presentato da
patr.
Dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 5 marzo 1998 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 980.- oltre
accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 ottobre
1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 980.- corrispondenti alle spese sostenute dall’istante per la
potatura della siepe del convenuto che fuoriusciva sulla sua proprietà (doc.
4);
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando che la sua siepe fuoriuscisse sul
fondo dell’istante nonché il suo obbligo al pagamento di una fattura non
intestata a lui;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente
comprovata la pretesa di parte istante, in particolare la legittimità dell’intervento
di potatura della siepe del convenuto;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura di natura
formale attinente alla nullità della sentenza in quanto prolata dal Giudice di
pace supplente senza indicazione del motivo di sostituzione del titolare, è
infondata;
che la Costituzione
cantonale stabilisce che il potere giudiziario è esercitato, tra gli altri,
dai Giudici di pace (art. 75 Cost.), mentre le loro competenze e
l’organizzazione sono disciplinate dalla LOG;
che secondo l’art. 4 cpv.
1 LOG il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza
o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il
funzionamento della Giudicatura;
che questo disposto di
identico contenuto a quello applicabile alla sostituzione del pretore (art. 11
cpv. 2 LOG)- deve essere interpretato secondo la volontà del legislatore nel
senso di un’estensione generalizzata delle competenze del giudice di pace
supplente (Messaggio del 1° settembre 1992 in Raccolta dei verbali del
Gran Consiglio, vol. 2, pag. 1122; CCC 11 dicembre 1995 in S./V.);
che proprio a ragione di
questa natura generale e non particolare della delega, la stessa non necessita
di esplicita menzione in ogni circostanza;
che d’altronde anche l’art.
6 del Regolamento delle Giudicature di pace evidenzia come il problema della
sostituzione del giudice riguardi esclusivamente la gestione della giudicatura
al fine di assicurarne il buon funzionamento;
che è invece rilevante
l’ulteriore censura sollevata dal ricorrente e concernente la ripresa della
causa, malgrado la sospensione della stessa decisa con ordinanza 2 dicembre
1997;
che infatti il giudice di
pace aveva proceduto in tal senso in virtù dell’art. 107 CPC, considerando che
una parallela causa civile pendente fra le parti davanti alla Pretura di Lugano
avrebbe potuto influire sulla decisione della lite;
che, per contro, il
giudice di pace, prima che la vertenza pretorile fosse definita, ha riattivato
la propria procedura, emanando la decisione qui impugnata;
che ciò costituisce in
sostanza una modifica dell’ordinanza che può avvenire in conformità con l’art.
95 cpv. 2 CPC;
che questa norma
presuppone il contraddittorio (“previo contraddittorio”), ciò che il giudice di
pace non ha rispettato ledendo il diritto delle parti di essere sentite (art. 4
Cost.);
che simile modo di
procedere comporta la nullità degli atti successivi all’errore del giudice,
come prevede l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC e l’art. 327 lett. e CPC;
che in concreto, dovendosi
dichiarare nulla la sentenza impugnata, il giudice di pace dovrà riconvocare le
parti, nel caso in cui volesse dar seguito al sollecito di __________ a
considerare indifferente per la presente controversia l’esito della lite
pendente in pretura;
che
vista la particolarità del motivo che ha condotto all'accogli-mento del
ricorso, non viene applicata nessuna tassa di giustizia e le ripetibili vanno
accollate allo Stato poiché il motivo di cassazione è la conseguenza di una
decisione processualmente scorretta del primo giudice (II CCA 19.9.1994
in re F. SA / I.).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 23 marzo 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
5 marzo 1998 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina è
dichiarata nulla.
§. L’incarto
è ritornato al giudice di pace supplente.
- Non si prelevano
spese né tassa di giustizia.
Le ripetibili dovute al
ricorrente per fr. 100.- sono poste a carico dello Stato.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo della Magliasina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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