AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1998.39
Data decisione, Autorità:
05.08.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00039
Lugano
5 agosto 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso
per cassazione 22 marzo 1998 presentato da
contro
la sentenza 27 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 641.55 a titolo
di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che
con istanza 13 ottobre 1997 __________, proprietaria dello stabile edificato
sulla particella n. __________ RFD __________, ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 641.55 corrispondenti ai
danni dalla stessa subiti a dipendenza di lavori eseguiti dal convenuto sul
tetto dell’adiacente proprietà del figlio __________, lavori che a dire
dell’istante le avrebbero cagionato infiltrazioni di acqua per l’eliminazione
delle quali si è reso necessario l’intervento di un pittore (doc. E);
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di essere responsabile
del danno fatto valere in giudizio;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze
istruttorie, in particolare sulla deposizione del teste __________ che ha
evidenziato come la presenza di umidità nell’abitazione dell’istante sia da
ricondurre agli interventi posti in atto dal convenuto in occasione del
rifacimento del tetto della casa del figlio -circostanza peraltro riconosciuta
dal convenuto medesimo in occasione del dibattimento finale- ha accolto
l’istanza;
che
con atto ricorsuale 22 marzo 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento;
che
con scritto 14 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;
che
la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in
virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 22 marzo 1998 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita a riproporre la propria versione dei fatti contestando quella fornita da
controparte;
che
è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto
annullamento del giudizio impugnato;
che
a titolo abbondanziale si può comunque rilevare che la sentenza dedotta in cassazione
non è arbitraria;
che
il primo giudice ha in effetti correttamente indicato in sentenza i motivi per
i quali ha concluso all’accoglimento della pretesa di parte istante,
conclusione che trova riscontro nella deposizione del teste __________;
che
questa testimonianza, sebbene non possa assurgere a prova peritale, fornisce
comunque indicazioni circa la causa delle infiltrazioni di acqua lamentate
dall’istante, indicazioni alle quali il convenuto si è peraltro associato, pur
individuando la causa del danno nel comportamento di controparte;
che
alla resistente non vengono riconosciute ripetibili di questa sede non potendo
il suo scritto 14 aprile 1988 essere parificato a un allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 22 marzo 1998 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster