AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1998.13
Data decisione, Autorità:
19.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00013
Lugano
19 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 17 febbraio 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
Contro
la
sentenza 6 febbraio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 19 dicembre 1997 da
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 19 dicembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto
in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatole per l’incasso di fr. 6’370.–, importo corrispondente al
salario di spettanza di __________ -debitore della procedente per complessivi
fr. 51’816.70 (doc. B)- pignorato presso la datrice di lavoro di quest’ultimo
__________;
che
a valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha
prodotto un’autorizzazione a procedere (doc. D) con la quale l’UE di Lugano ha
autorizzato l’istante a far valere per proprio conto l’importo pignorato presso
__________ e da questa trattenuto anziché riversarlo all’UE (doc. C);
che
l’escussa si è opposta alla domanda avversaria contestando l’esigibilità del
credito posto in esecuzione a dipendenza dell’inoltro da parte di __________ di
un appello alla Camera di esecuzioni e fallimenti avente per oggetto il salario
oggetto del pignoramento controverso;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, respinta l’eccezione di
inesigibilità del credito non avendo il ricorso inoltrato da __________ effetto
sospensivo, ha accolto l’istanza attribuendo all’assegno per l’incasso di
ragioni creditorie (doc. D) la qualifica di valido riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 LEF;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente considerato quale valido titolo di rigetto dell’opposizione il
doc. D;
che
con osservazioni 9 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame
eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC -disposto sul quale la ricorrente basa
esplicitamente il suo ricorso evidenziando altresì il titolo di cassazione
invocato contrariamente a quanto preteso da controparte- una sentenza del
Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro; dichiarazione
che dev’essere chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad
interpretazione (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III
99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, pag. 150-152);
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che
in concreto, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice e indipendentemente
dall’esito dell’appello inoltrato da __________ contro il pignoramento del
salario oggetto della presente procedura ricorsuale, dalla documentazione
prodotta dall’istante non si evince alcun titolo di rigetto dell’opposi-zione,
tantomeno un riconoscimento di debito ai sensi della dottrina sopra richiamata;
che
in particolare il formulario denominato “assegno per l’incas-so di ragioni
creditorie” (doc. D) non contiene nessuna dichiarazione con la quale l’escussa
__________ si sarebbe riconosciuta debitrice nei confronti della procedente per
l’importo posto in esecuzione, dichiarazione che peraltro non figura in nessuno
dei documenti agli atti;
che
il documento in esame non contiene null’altro che un’autorizzazione rilasciata
dall’ufficio esecuzioni al creditore pignorante che ne fa richiesta, di
procedere per proprio conto e a suo rischio al recupero del suo credito (Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, SchKG, 4. Aufl. 1997, art. 131, N. 20) una volta accertata
l’impraticabilità della trattenuta sul salario, ordinata dall’Ufficio alla
datrice di lavoro;
che
la forma del documento non deve trarre in inganno sulla sua effettiva portata,
deducibile esclusivamente da suo contenuto: esso non incorpora né la volontà
della debitrice (nel senso di un riconoscimento di debito), né è parificabile a
sentenza, poichè in tal senso non v’è norma alcuna di legge (cfr. art. 28
LALEF);
che
di conseguenza il giudizio pretorile che ha erroneamente concluso all’esistenza
di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato poichè frutto di
un’errata applicazione del diritto sostanziale, in specie dell’art. 82 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso 17 febbraio 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 febbraio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 140.–, da
anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere
a controparte fr. 280.– a titolo di indennità.”
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico della controparte la quale rifonderà alla
ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster