Partial cassation and award for unpaid clothing invoice

16.1998.12Other CourtMay 18, 1998Partially Granted

Summary

A seller sued for payment of CHF 7,050 for clothing allegedly sold to the defendant. The first instance dismissed the claim for lack of proof. On cassation, the appellate court held that evidence sufficiently proved only one purchase, a jacket worth CHF 1,350, while the buyer failed to prove payment. The court therefore partially admitted the appeal, annulled the first judgment, decided the merits itself, ordered payment of CHF 1,350 plus 5% interest from 1 February 1997, and partially allocated both instance and appeal costs.

Regest

Art. 327 lett. g CPC; arbitrariness in the assessment of evidence and cassation review; the cassation court may annul a judgment only if the error is manifest. Arbitrary assessment exists only where the evaluation is insupportable, plainly contradicted by the file, and not merely because another solution would be preferable (consid. 4). In a sales dispute, the seller bears the burden of proving delivery, whereas the buyer bears the burden of proving payment (consid. 5). If the factual record establishes delivery of only part of the claimed goods, the claim may be upheld only to that extent; where the prerequisites of Art. 332 cpv. 2 CPC are met, the cassation court may itself decide the merits.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.12

Data decisione, Autorità: 18.05.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00012

Lugano 18 maggio 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 febbraio 1998 presentato da


(patr. dallo studio legale __________)

contro

la sentenza 23 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 luglio 1997 nei confronti di


(patr. dall’avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’050.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________

dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

Con istanza 21 luglio 1997 __________, titolare del negozio __________ a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’050.- corrispondenti al prezzo di alcuni capi di abbigliamento acquistati dalla convenuta (doc. B).

Quest’ultima si è opposta alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti dell’istante alla quale sostiene aver pagato a saldo fr. 3’000.– e di non avere successivamente fatto ulteriori acquisti.

Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza addebitando alla parte istante il mancato ossequio dell’onere della prova che le competeva in merito all’effettiva vendita alla convenuta dei capi di abbigliamento di cui chiede il pagamento.

Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove per non aver ritenuto provata la sua pretesa quantomeno per quanto attiene alla fornitura di una giacca “Attolini” del valore di fr. 1’350.– confermata dalla teste __________. Con l’annullamento della sentenza impugnata, essa chiede pertanto –in via principale– l’accoglimento integrale dell’istanza e –subordinatamente– l’accoglimento limitato all’importo di fr. 1’350.–.

Con osservazioni 16 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

Controversa nella fattispecie è la sussistenza del credito fatto valere dalla parte istante.

Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di compravendita, spetta al venditore provare di aver fornito la merce mentre incombe all’acquirente la prova del relativo pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 e 13 ad art. 183 CPC).

Dalle risultanze istruttorie, in specie dalla deposizione della teste __________ (sarta alle dipendenze dell’istante), si evince l’acquisto da parte della convenuta di una giacca “Attolini” del valore -non contestato- di fr. 1’350.–: limitatamente a questo importo è pertanto sufficientemente provata la prestazione della venditrice, relativamente a un capo di abbigliamento che figura negli elenchi versati agli atti (doc. B e doc. E, pag. 2). La stessa risultanza non concerne invece –contrariamente alle conclusioni del primo giudice– il pagamento della merce, a dipendenza dei rispettivi oneri probatori delle parti di cui già si è detto. In concreto, la convenuta non è stata in grado di provare di aver pagato il relativo prezzo, non potendo certo bastare la sua allegazione secondo la quale con un pagamento di fr. 3’000.- ella avrebbe saldato ogni sua posizione debitoria nei confronti dell’istante.

La censura della ricorrente dev’essere pertanto accolta con il conseguente annullamento del giudizio impugnato.

  1. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Per quanto esposto, la pretesa di parte istante, limitatamente alla posta di fr. 1’350.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 1° febbraio 1997, data della prima interpellazione agli atti (doc. C; art. 102 cpv. 2 CO), deve essere così accolta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 15 febbraio 1998 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 23 gennaio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 1’350.- oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 1997.

  1. È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE __________ dell’UE di Lugano limitatamente all’importo di fr. 1’350.- oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 1997.

  2. La tassa di giustizia in fr. 500.- e le spese, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per fr. 400.- mentre la rimanenza di fr. 100.- deve essere posta a carico della convenuta alla quale l’istante verserà l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.

II. Tasse e spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per 4/5 mentre la rimanenza è posta a carico di __________ alla quale la ricorrente rifonderà l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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