AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.1998.116
Data decisione, Autorità:
12.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00116
Lugano
12 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 presentato da
(entrambi patr.
dall’avv. ___________)
contro
la
sentenza 18 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 marzo 1997 da
(patr. dall’avv.
___________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’027.30 oltre accessori a
titolo di risarcimento danni, domanda ridotta a fr. 2’060.– e accolta dal primo
giudice limitatamente a fr. 1’644.10 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 1996,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- La
presente vertenza trae origine da un incidente della circolazione avvenuto il
26 gennaio 1996 in ___________ a _______. Nella collisione sono rimasti
coinvolti il veicolo guidato da ___________ e quello condotto da ___________,
assicurato per la RC presso la ___________.
Con
istanza 29 marzo 1997 ___________ ha convenuto in giudizio il Garage
___________ e l’___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’027.30
oltre accessori –pretesa in seguito ridotta a fr. 2’060.–, corrispondenti al
danno subito a seguito della collisione.
Per
quanto riguarda la dinamica dell’incidente, avvenuto all’altezza dei posteggi situati
davanti al ___________ di ________ ai quali l’istante intendeva accedere,
___________ sostiene di essere stato investito dal veicolo guidato da
___________ mentre stava ultimando la manovra di posteggio che aveva preventivamente
segnalato con l’apposito indicatore di direzione destro, svolta a destra che a
causa della configurazione dei luoghi ha dovuto far precedere da un leggero spostamento
sulla sinistra. Dal canto suo, ___________ addebita all’istante la causa
dell’infortunio per non aver prestato la necessaria attenzione ai veicoli che
seguivano prima di intraprendere la svolta a destra, non segnalata e per di più
preceduta da uno spostamento sulla carreggiata di preselezione a sinistra, tale
da averlo indotto a ritenere che intenzione dell'istante fosse quella di
proseguire su quella corsia.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, esaminato il comportamento dei protagonisti
sulla base delle risultanze istruttorie, ha addebitato a entrambi la
responsabilità dell’accaduto: in misura maggiore al convenuto che non ha saputo
evitare la collisione mantenendo una distanza sufficiente dal veicolo che lo
precedeva e circolando a velocità inadeguata alle circostanze, e in misura del
25% all’istante per non aver prestato la necessaria attenzione ai veicoli che
lo seguivano prima di intraprendere la sua manovra di svolta a destra.
-
Con
il presente tempestivo gravame il Garage ___________ e l’___________ sono insorti
contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano innanzi
tutto al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto formale per
aver giudicato ultra petita riconoscendo all’istante più di quanto richiesto.
Nel merito essi si dolgono di un’arbitraria valutazione delle prove e
conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale da parte del
segretario assessore, che non ha considerato le risultanze del procedimento contravvenzionale
che ha riconosciuto l’istante colpevole di infrazioni alla ___________ per aver
effettuato la manovra di svolta a destra con preventivo spostamento a sinistra,
senza assumere le necessarie cautele nei confronti dei veicoli che seguivano
(doc. F). A mente dei ricorrenti una corretta lettura delle risultanze istruttorie
conduce inoltre a una diversa conclusione ovvero alla responsabilità esclusiva
dell’istante che con la sua inaspettata svolta a destra ha sorpreso il convenuto
che nulla ha potuto per evitare la collisione.
Con
osservazioni 9 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame
(del contenuto dettagliato si dirà nel seguito), chiedendo nel contempo di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio,
domanda
alla quale i ricorrenti non si sono opposti.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
- Secondo
l’art. 61 cpv. 2 ___________ in presenza di un incidente della circolazione con
soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere
processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del
detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile
o un difetto del veicolo della controparte.
Sulla
base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la
causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal
conducente ___________, ovvero nel fatto per quest’ultimo di non aver prestato
la necessaria attenzione alla manovra di svolta a destra che egli aveva preventivamente
segnalato.
L’attribuzione
della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione
delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento
(art. 86 ___________), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame
accurato ed oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli
indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle
circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.
-
Alla
parte "Garage ___________" manca la capacità processuale; non invece
al suo rappresentante ___________, iscritto a __________ come suo titolare. In
tal senso dev'essere rettificata la decisione in esame.
-
Con
decisione di contravvenzione dell'Ufficio giuridico della circolazione
all'istante è stata inflitta una multa di fr. 250.– con la seguente
motivazione: "... si spostava verso sinistra per meglio accedere a una
strada laterale situata sulla sua destra. In seguito voltava nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e
collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra" (doc.
F). L'infrazione descritta non è stata contestata dall'autore.
Il
ricorrente censura il fatto che il giudice civile abbia disatteso le
indicazioni di merito contenute nella cennata decisione. Dal profilo del
diritto formale appare opportuno ricordare che non esiste nessuna norma
procedurale che vincoli il giudice civile agli accertamenti di fatto compiuti
dall'autorità amministrativa (Rep 1985, 137). Per quanto riguarda la
sostanza si dirà, se necessario, nel seguito.
- Malgrado
le diffuse motivazioni del primo giudice, balza all'occhio la limitatezza delle
risultanze istruttorie. In particolare, dagli atti dell'incarto non risulta
provato –contrariamente agli accertamenti del primo giudice– che il convenuto
___________ procedesse a velocità inadeguata, né che egli tenesse una distanza
insufficiente dal veicolo dell'istante. Il segretario assessore giunge infatti
a queste conclusioni e rimprovera allo stesso convenuto di non aver rallentato,
rispettivamente di non essersi fermato, sulla base di un'ipotesi, ossia che la
situazione creata dall'istante fosse poco chiara ma comunque connotata da
velocità ridotta e da un limitato spostamento verso sinistra al fine di poter
posteggiare il veicolo con una sola manovra (sentenza, consid. 7). Sennonché
nemmeno il comportamento dell'istante non ha avuto modo di essere ricostruito
se non in base alla testimonianza dell'occupante del veicolo ___________ che,
in particolare riguardo all'invasione della preselezione di sinistra, ammette
solo che l'autista avrebbe "allargato leggermente verso sinistra", contraddicendo
su questo punto, almeno in parte, la deposizione ___________. Nessuna prova
risulta per contro a proposito di un elemento non irrilevante, ossia sul contestato
uso da parte dell'istante dei segnali di direzione. In sostanza, non disponendo
di un quadro sufficiente sulla dinamica dell'incidente, il primo giudice non
aveva motivo di decidere con cognizione di causa sulla responsabilità dei
protagonisti dell'incidente della circolazione. Unica risultanza che potrebbe
rendere verosimile la versione esposta nella sentenza impugnata è il fatto per
cui il veicolo dell'istante è stato danneggiato nella parte posteriore della
fiancata destra, ciò che indica che l'impatto è avvenuto quando la manovra di
posteggio era ormai ultimata, ma ciò non esclude in ogni caso un'eventuale
scorrettezza da parte dell'istante. Scorrettezza cui il segretario assessore
comunque accenna, imputando alla parte di aver creato una "situazione
anomala e pericolosa" (consid. 7). Non risulta invece quali rilievi gli
abbiano permesso tale accertamento.
Giacché
appare erronea la valutazione delle prove, la sentenza impugnata dev'essere
cassata.
- Irrilevanti
sono le censure dei ricorrenti sia con riferimento alla fase della corsa dell'istante
precedente la manovra di posteggio, sia relativamente alla determinazione della
velocità tenuta da ___________ che configura argomento presentato per la prima
volta in questa sede, ossia contrario all'art. 321 CPC.
Per
contro, dal momento che –in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC– questa Camera è
tenuta a decidere il merito della lite, assume rilievo l'affermazione ricorsuale
secondo cui il convenuto ___________ seguiva il veicolo dell'istante "a
una distanza vieppiù ravvicinata" poiché quegli aveva a sua volta ridotto
la propria velocità (ricorso, p. 11). Ma ancor più significative sono le affermazioni
dell'istante le quali, così come formulate nell'allegato di osservazioni al
ricorso, assumono un'importanza che dev'essere adeguatamente valutata. Egli
anzitutto non contesta il contenuto della decisione di multa che offre, a dire
il vero, una versione dei fatti ampiamente negativa per la stessa parte (vedi
il precedente consid. 7), ma afferma di aver ridotto la propria pretesa in sede
conclusionale, proprio tenendo conto dell'esito del procedimento contravvenzionale.
Inoltre, il resistente sottolinea che il giudice "in modo pertinente"
ha accertato la sua responsabilità, determinata da diversi momenti: per aver
"effettuato uno svolta a destra senza prestare sufficiente attenzione ai
veicoli che seguivano", e senza "prestare attenzione per non creare
situazioni di pericolo"; per aver causato una situazione pericolosa “in
dispregio degli altri utenti" compiendo lo spostamento a sinistra; per
aver "invaso parzialmente la corsia di preselezione sinistra" senza
poi "fermarsi e lasciar transitare il veicolo che lo seguiva" (osservazioni,
ad 11). In sostanza egli stravolge la tesi sostenuta in specie con l'istanza,
corrispondente al proprio interrogatorio di Polizia (doc. A) e alla deposizione
di ___________, secondo cui lo spostamento verso sinistra sarebbe stato di
minima entità (nell'istanza parla di aver "sfiorato la linea di
sicurezza"), certamente non tale da permettere al ___________ un sorpasso
a destra. Ma tant'è e basta certamente per ottenere una dinamica dell'incidente
che pone a carico dell'istante una responsabilità preponderante, rispetto a
quella del convenuto al quale, tutto sommato, dev'essere rimproverato
unicamente di aver tenuto una distanza insufficiente dal veicolo che lo
precedeva (art. 34 cpv. 4 ___________). All'istante che ammette di aver operato
contravvenendo agli art. 34 cpv. 3 e 36 ___________, nonché all'art. 13 cpv. 5
ONC, dev'essere caricato il 75% della colpa. Ne consegue l'accoglimento dell'istanza
limitatamente alla sola porzione rimanente.
-
In
merito all’entità del credito fatto valere dall'istante la censura dei
ricorrenti appare ora irrilevante. È infatti palese che della parziale desistenza,
formulata con le conclusioni, e motivata dalla propria parziale responsabilità,
non può essere tenuto conto nel presente computo in cui la stessa è
determinante per il cennato riparto. Per contro non possono essere accolte le richieste
di risarcimento relative a interessi e spese, non più cifrate ma nemmeno
sostanziate, né quelle per spese legali, non confortate da nessuna prova. Per
fermo tecnico, anch'esso non provato, si prende atto dell'acquiescenza di
controparte nel limite di complessivi fr. 60.– L'importo delle riparazioni per
complessivi fr. 2'132.10 è pacifico.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da
___________ con le proprie osservazioni al gravame, non si giustifica. A
prescindere dal requisito dell'indigenza, le osservazioni al ricorso
costituiscono una comparsa facoltativa la cui omissione non compromette la
posizione processuale della parte resistente. Nel merito essa non può proporre
fatti nuovi e deve quindi limitarsi –tranne casi particolarissimi– ad esprimere
il proprio consenso alle conclusioni del primo giudice. Nel caso concreto non
v'è stato nessun motivo che giustificasse la presentazione di un allegato di
osservazioni e che ne motivasse il relativo onere.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 del Garage ___________ e dell’___________
è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza
29 marzo 1997 di ___________ è parzialmente accolta. Di conseguenza ___________
e ___________ sono condannati in solido a pagare all'istante la somma di fr.
548.– oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1996.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 140.–, sono a carico dell'istante
per 3/4 e per 1/4 a carico dei convenuti.
L'istante
verserà inoltre alle controparti la somma di fr. 200.– a titolo di ripetibili
parziali.
II. L'istanza
di assistenza giudiziaria presentata da ___________ è respinta.
III. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.–, già anticipati dai
ricorrenti, restano a loro carico in misura di un terzo e per il resto sono
poste a carico dell'istante. Questi verserà alle controparti la somma
complessiva di fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
IV. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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