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Numero d'incarto:
16.1998.113
Data decisione, Autorità:
26.03.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00113
Lugano
26 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
___________)
contro
la
sentenza 10 settembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 23 settembre 1996 nei confronti di
___________ e
per essa l’erede ___________
(patr. dall’avv.
___________)
con la
quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 22 agosto 1996
dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno,
rispettivamente che venisse accertata la nullità della disdetta 22 maggio 1996,
domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
Il
15 marzo 1994 ___________ –per sé e per la figlia ___________– ha concluso con
la ___________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in
uno stabile di proprietà di quest’ultima a __________ (doc. B). Il contratto,
che ha avuto inizio il 1° aprile 1994, è stato disdetto dalla locatrice il 22
maggio 1996 per il successivo 30 giugno (doc. F). A motivo della disdetta essa
ha addotto la mora delle conduttrici alle quali, prima di notificare la
disdetta, aveva inviato tre solleciti di pagamento per le pigioni scadute -e
più precisamente il 22 marzo 1996 (doc. C), il 24 aprile 1996 (doc. D) e il 22
maggio 1996 (doc. E)- rimasti senza risposta. È infatti solo con scritto 13 giugno
1996 (doc. G) che le conduttrici, pur aderendo alla disdetta, hanno contestato
la mora allegando le pezze giustificative relative ai contestati scoperti.
Esperite le necessarie verifiche la locatrice ha potuto accertare come
effettivamente le conduttrici abbiano fatto fronte ai loro obblighi, dovendosi
addebitare il disguido a un errore di contabilizzazione commesso dalla banca
incaricata di ricevere le pigioni.
-
Con
istanza 27 giugno 1996 la ___________ ha adito l’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Locarno chiedendo che venisse accertata la nullità
della propria disdetta 22 maggio 1996 siccome notificata per un motivo
rivelatosi inesistente. La parte convenuta si è opposta alla richiesta
ribadendo la validità della disdetta da lei accettata il 13 giugno 1996.
-
Con
sentenza 22 agosto 1996 l’Ufficio di conciliazione, basandosi sul principio secondo
il quale la disdetta è efficace dal momento che il suo destinatario la riceve e
che da questo momento può essere ritirata solo con l’accordo delle parti, ha
respinto l’istanza e ha quindi confermato la validità della disdetta del
contratto notificata il 22 maggio 1996 per il successivo 30 giugno 1996.
Il 23 settembre 1996 la ___________ ha sottoposto la vertenza al
pretore chiedendo che venisse annullata la decisione dell’ufficio di
conciliazione e che quindi venisse accertata la nullità della disdetta. A mente
dell’istante la sua disdetta per mora delle conduttrici non poteva essere
considerata valida siccome viziata da errore essenziale. Essa infatti ignorava
che il proprio istituto bancario avesse accreditato le pigioni controverse su
un altro conto. Le conduttrici hanno peraltro contribuito a creare questa
situazione, non reagendo, contrariamente a quanto imponeva la buona fede, al
ricevimento dei tre solleciti di pagamento che hanno preceduto la disdetta. Le
convenute si sono opposte alla richiesta avversaria ribadendo la validità della
disdetta controversa, che spettava all’istante far precedere dalle necessarie
verifiche in merito alla loro effettiva situazione debitoria. Esse hanno quindi
addebitato all’istante le conseguenze della disdetta per mora alla quale hanno
dato seguito riconsegnando l’ente locato per la fine di giugno 1996.
-
A
seguito del decesso di ___________, avvenuto il 31 agosto 1997, alla stessa è subentrata
in causa la figlia ___________ ___________, unica erede, il tutto come risulta
dal certificato ereditario 15 gennaio 1998 della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente la legittimazione
passiva di ___________ nonché la validità dal punto di vista formale della
disdetta per mora notificata dalla locatrice, ne ha confermato anche la
validità sostanziale. Il primo giudice, non intravvedendo nel comportamento
delle conduttrici -che hanno regolarmente fatto fronte al loro obbligo di pagamento
delle pigioni- un agire contrario alle regole della buona fede, ha invece posto
a carico dell’istante le conseguenze dell’errore commesso dalla propria banca
nell’accreditare i versamenti delle convenute. Trattandosi di un errore che
l’istante avrebbe potuto facilmente individuare evitando quindi di notificare
la disdetta per mora, il pretore ha considerato contrario alla buona fede il
fatto per quest’ultima di prevalersi delle norme sull’errore essenziale.
-
Con
il presente tempestivo ricorso la ___________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sui titoli di cassazione
di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale e formale, in particolare per non
aver accertato la nullità della disdetta siccome viziata da errore essenziale
in merito all’esistenza della mora delle conduttrici.
Con
osservazioni 30 ottobre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte
le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
- Prima
di passare all’esame le censure della ricorrente, si osserva che l’azione
promossa dalla ___________ nei confronti di ___________ e ___________ è una pura
azione di accertamento la cui ammissibilità deve essere esaminata d’ufficio dal
giudice giusta l’art. 97 cifra 5 CPC (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
- ed., pag. 211; Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 59 n. 11 ). A questa
qualifica dell’azione nulla cambia la domanda formulata in via subordinata
dall‘istante che si è semplicemente riservata la possibilità di chiedere alla
controparte il risarcimento dei danni, senza quantificare la sua pretesa.
Secondo
dottrina e giurisprudenza l’azione di accertamento di cui all’art. 71 CPC è
retta esclusivamente dal diritto federale quando, come appare nella fattispecie
sottoposta a giudizio, riguarda un rapporto giuridico di diritto privato
regolato dalla Confederazione (DTF 110 II 350). Essa presuppone, oltre
ad un’incertezza di natura giuridica che l’accertamento mira a sciogliere,
l’impossibilità di proporre un’azione condannatoria e l’interesse giuridico ed
immediato all’accertamento richiesto (Rep. 1990, 269; II CCA 15
febbraio 1996 in re Z.A./V.A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 71 n. 2).
La
condizione di un interesse giuridico ed immediato all’accertamento presuppone
una sua esplicita rilevanza e quindi l’esistenza di un pregiudizio attuale e
concreto, e non già solo potenziale, che l’istante risentirebbe dall’incertezza
del proprio diritto (DTF 120 II 20 consid. 3a; O.Vogel, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 4. ed., pag. 183 n. 23 richiede esplicitamente che vi
sia: “Unzumutbarkeit der Fortdauer dieser Rechtsungewissheit”). Questa è data
quando per esempio il perdurare dell’incertezza ostacola l’istante nelle
proprie decisioni o le crei svantaggi di altro genere.
- Nel
caso concreto, la ___________, alla quale incombeva l’onere di provare un tale
specifico interesse all’accertamento (Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung
für den Kanton Bern, 4.ed., ad art. 174 n. 3a, pag. 366/367 ), non ha fornito
argomenti e prove che lo facessero apparire utile e degno di tutela. Al
contrario, le risultanze istruttorie evidenziano l’inutilità e l’irrilevanza
dell’accertamento della nullità della disdetta, e quindi della continuazione
del contratto di locazione, per il fatto che questo in sostanza ha già preso
fine con la restituzione dell’ente locato avvenuta il 30 giugno 1996. Aggiungasi
che la locatrice non ha allegato nessun pregiudizio a dipendenza della
riconsegna dell’appartamento per il 30 giugno 1996, data sino alla quale le
pigioni sono state regolarmente pagate.
Mancando
un interesse degno di protezione, l’istanza e la domanda di accertamento
avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile con la conseguenza che il ricorso
nei confronti della sentenza pretorile che, ancorché per motivi diversi,
respinge tale domanda, non può essere accolto.
L’incertezza
sollevata dall’istante in merito alla validità ed all’efficacia della sua disdetta,
avrebbe dovuto se del caso essere risolta nell’ambito di un’azione condannatoria.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tassa
di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 21 settembre 1998 della ___________ assicurazioni è
respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 100.–
Totale fr. 300.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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