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Numero d'incarto:
16.1998.109
Data decisione, Autorità:
10.03.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00109
Lugano
10 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 1998 presentato da
contro
la
sentenza 22 agosto 1998 del Giudice di pace del circolo di Quinto nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 gennaio 1998 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. ___________ dell’UE di ___________,
domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
In fatto e in
diritto: che con istanza 14 gennaio 1998 l’Assicurazione __________
ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da ___________ al
PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 901.80, corrispondenti al
saldo dei premi assicurativi dovuti per il periodo 1994-1996;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sua decisione 3
novembre 1997 (doc. C), non impugnata dall’assicurata;
che
in sede di contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo
di aver interamente soluto il proprio debito nei confronti dell’istante per il
pagamento dei premi relativi al periodo 1994-96;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo l’ecce-zione di
estinzione del debito sollevata dall’escussa, ha respinto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame ___________ è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente applicato il diritto materiale per aver ammesso
l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escussa, sebbene
quest’ultima non abbia dimostrato di aver pagato i premi arretrati dopo la notifica
della decisione 3 novembre 1997;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
per quanto attiene alla natura del credito posto in esecuzione, occorre preliminarmente
rilevare che, nonostante la designazione contenuta nel PE, l’istante, per sua
stessa ammissione (cfr. estratto conto 20 agosto 1997 e ricorso), non procede
per l’incasso di premi arretrati -che dinanzi al primo giudice l’escussa ha
sostenuto di aver pagato- bensì di “quote sociali” dovute per il periodo
1994-96, ossia di prestazioni non contemplate nella LAMaL;
che
a dipendenza di quest’accertamento deve innanzi tutto essere confermata la
competenza del giudice di pace a pronunciarsi sulla richiesta di rigetto
dell’opposizione formulata da ___________;
che
infatti, qualora si fosse trattato dell’incasso di premi dovuti per
l’assicurazione malattia base, competente a dirimere la vertenza non sarebbe
stato il giudice civile bensì il giudice prescritto dal diritto federale in
materia di assicurazione-malattia (art. 86 LAMaL), ovvero, nel nostro Cantone,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 74 LCAMal; TCA 26
febbraio 1999 in re S./Cassa malati S.; DTF 119 V 331 consid. 2b, 109 V
49 consid. 3a; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 321; Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, pag. 171; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, Band II, 1981, pag. 414, n. 2b);
che
a dipendenza dell’accertamento della competenza del giudice civile, rispettivamente
della scrivente Camera, occorre verificare se la documentazione prodotta
dall’istante sia atta a sostanziare la sua domanda di rigetto dell’opposizione,
verifica questa che deve essere effettuata d’ufficio e in ogni stadio di causa
(Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 156);
che
nella fattispecie, a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione per
un credito di fr. 901.80 per quote sociali, l’___________ non ha prodotto
nulla, in particolare non un riconoscimento di debito (art. 82 LEF) e
tantomeno un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;
che
di conseguenza, ancorché per motivi diversi da quelli indicati dal primo
giudice, l’istanza di rigetto dell’opposizione del 14 gennaio 1998 non può che
essere respinta;
che
a titolo abbondanziale si può rilevare come anche l’argo-mentazione ricorsuale
secondo la quale le controverse quote sociali sarebbero di spettanza della
ditta ___________-argomentazione nuova e di per sé processualmente irricevibile
(Cocchi/Trezzini, n. 2 ad art. 331) non fa che corroborare l’esito della
procedura dinanzi al giudice di pace, ovvero la reiezione dell’istanza di
rigetto in questo caso perché non vi sarebbe nemmeno identità tra la creditrice
e la procedente (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 17 e 107);
che
di conseguenza il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili per questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 1° settembre 1998 dell’Assicurazione __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per compelssivi fr. 80.– già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Quinto.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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