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Numero d'incarto:
16.1998.1
Data decisione, Autorità:
28.04.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00001
Lugano
28 aprile 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 7 gennaio 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la sentenza 3 dicembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20
agosto 1997 nei confronti di
(patr. dallo
studio legale avv. dott. __________)
con la quale gli
istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 5’325.- oltre accessori a saldo
delle loro
prestazioni professionali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a
fr. 2’000.- oltre
interessi del 5% dal 25 giugno 1997,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- Nel
mese di novembre 1996 la società __________, intenzionata a procedere alla
chiusura dell’esistente terrazza prospiciente l’esercizio pubblico di sua
proprietà, ha interpellato gli architetti __________ e __________ (titolari di
uno studio d’architettura a __________) al fine di valutare la fattibilità e il
costo di tale intervento.
Facendo
seguito al mandato loro conferito gli architetti __________ e __________ hanno
allestito uno studio e relativo progetto di massima per la realizzazione di un
padiglione coperto, prestazioni fatturate il 18 aprile 1997 per complessivi fr.
5’325.- (doc. D).
Stante
il diniego di pagamento di __________ che si è dichiarata disposta a pagare
unicamente l’importo di fr. 2’000.-, __________ e __________ hanno adito la via
giudiziaria con istanza 20 agosto 1997.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver conferito
agli istanti l'incarico di allestire un progetto per la realizzazione della
chiusura della terrazza, progetto che questi avrebbero eseguito di loro
iniziativa andando oltre il mandato loro conferito che verteva unicamente su
un’offerta di massima circa la fattibilità e il costo della prospettata
chiusura della terrazza. La convenuta ha pertanto ribadito la propria
disponibilità a corrispondere agli istanti l’importo di fr. 2’000.- a saldo delle
loro prestazioni professionali.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali ha dedotto la prova della conformità del lavoro svolto
dagli istanti con l’incarico loro conferito dalla convenuta, ha accolto
l’istanza limitatamente all’importo riconosciuto da controparte di fr. 2’000.-
non avendo gli istanti comprovato il valore del lavoro svolto.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo
giudice di aver erroneamente applicato l’art. 184 cpv. 2 CPC per aver posto a
loro carico l’onere della prova del valore dell’opera fornita nonostante
controparte non abbia formulato una puntuale contestazione a questo proposito,
vertendo il tema del contendere unicamente sull’estensione del mandato loro
conferito.
Con
osservazioni 9 febbraio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Preliminarmente,
questa Camera provvede a rettificare d’ufficio la denominazione della parte
istante da “__________ ” in “__________ ”.
È
in effetti chiaro che la qualità di parte spetta a quest’ultimi e non alla
studio d’architettura del quale sono titolari (Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 14; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht,
3. ed., Zurigo 1983, § 8 N. 6; ZR 1959 N. 77; IICCA 17 febbraio
1998 in re V. SA/M. e A.M. AG). L’errore nell’indicazione della parte istante
non ha conseguenze di carattere processuale e in particolare non è motivo di
nullità della procedura per carenza di legittimazione attiva (IICCA 21
luglio 1993 in re I. SA/S., 23 febbraio 1994 in re W. e B./B., 9 gennaio 1998
in re C.S./G.), in quanto da un lato l’errore era facilmente rilevabile (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 3 ad art. 165) e dall’altro non ha comunque impedito alle vere parti -
e segnatamente alla convenuta - di prendere posizione sull’istanza (IICCA
12 febbraio 1995 in re L./C., 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc.); tanto
più che la giurisprudenza è chiaramente indirizzata verso soluzioni che evitino
formalismi eccessivi, quando vi è la possibilità di correggere i vizi che
inficiano gli atti processuali già compiuti (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
n. 1 ad art. 99; IICCA 11 luglio 1995 in re B. e B./G. e llcc., 23
agosto 1996 in re C./G.).
Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti la sentenza impugnata,
ancorché opinabile nella sua motivazione per i motivi che verranno indicati di
seguito, non è arbitraria nel suo risultato.
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare quest’ultima.
In
conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze
di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di
chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 8 CC).
Nel
campo specifico dell’intervento di un architetto, l'onere della prova circa
l'ottenimento di un incarico di progettazione, rispettivamente circa
l’estensione del medesimo, incombe a quest’ultimo (Schaumann, Rechtsprechung
zum Architektenrecht, 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht, 4/92, pag. 93,
no. 153 a; Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3.ed. 1995, § 1, n.
14a); infatti questa pattuizione, come qualsiasi altra, presuppone un accordo
delle volontà reciproche delle parti (art. 1 cpv. 1 CO).
Nel
caso di specie, sorgendo contestazione in merito all’estensione del mandato
affidato dalla convenuta agli istanti, spettava a quest’ultimi dimostrare il
contenuto delle pattuizioni contrattuali, ossia in che cosa consisteva il
mandato loro affidato.
Diversamente
da quanto concluso dal primo giudice, gli istanti non hanno fatto fronte a tale
onere probatorio. Infatti, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla
deposizione del direttore della convenuta che ha seguito le trattative con gli
istanti, è emerso che durante il primo incontro del 26 novembre 1996 egli ha
chiesto agli istanti di verificare “se e cosa fosse possibile realizzare sulla
medesima” (ossia sulla terrazza dell’esercizio pubblico della convenuta),
mentre esclude di aver richiesto l’allestimento di un progetto di qualsiasi
tipo (cfr. teste __________). Quest’affermazione del teste non solo non è stata
contestata dagli istanti, ma alla stessa questi non hanno saputo contrapporre
nulla, non potendo al proposito valere il verbale doc. A in quanto allestito
dagli istanti medesimi e trasmesso a controparte solo successivamente, e meglio
il 14 maggio 1997 (doc. F), quando questa aveva già ricevuto sia il progetto e
il relativo modellino, sia -soprattutto- la fattura controversa.
Le
risultanze istruttorie hanno quindi evidenziato un accordo che non va oltre
l’allestimento di un’offerta circa la possibilità di procedere alla prospettata
chiusura della terrazza.
In
simile evenienza -come confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale-
colui che intende farsi assegnare l'esecuzione di un'opera, assume il rischio
di sostenere inutilmente le spese di elaborazione dell'offerta di modo che,
salvo accordi contrari, i costi delle trattative preliminari devono essere
assunti dall'appaltatore, anche se non gli vengono assegnati i successivi
lavori. Rimane riservato il caso in cui il committente chiede all’appaltatore
uno studio preliminare che va oltre i lavori necessari ad allestire un’offerta
per stabilire il costo dell’opera preventivata; in quest’ipotesi, che però non
si attua in concreto, il committente non può sottrarsi all’obbligo di
remunerare l’appaltatore (DTF 119 II 41; IICCA 13 dicembre 1996
in re K./S.).
In
quest’ottica la convenuta non sarebbe quindi neppure tenuta al pagamento della
mercede richiesta dagli istanti, sennonché la stessa ha riconosciuto a
controparte l’importo di fr. 2’000.- pacifico in questa sede.
Alla
luce di quanto sopra esposto risulta pertanto irrilevante la censura ricorsuale
secondo la quale la convenuta non avrebbe contestato chiaramente l’ammontare della
pretesa fatta valere in giudizio, ovvero il valore del lavoro svolto. La
censura come tale sarebbe in ogni caso infondata avendo la convenuta tempestivamente
contestato la pretesa avversaria ritenendola eccessiva rispetto al lavoro
svolto dagli istanti (cfr. verbale d’udienza 29 settembre 1997 nell’ambito del
quale la convenuta ha proposto una perizia giudiziaria volta a stabilire il
valore dell’operato degli istanti).
Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
deve così essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 7 gennaio 1998 di __________ e __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 250.–
già
anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di
versare alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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