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Numero d'incarto:
16.1997.97
Data decisione, Autorità:
03.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00097
Lugano
3 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 18 settembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 20 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 23 luglio 1995
da
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
960.- nonché il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente
all’importo di fr. 900.- oltre accessori,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 23 luglio
1995 __________, titolare dell’omonima falegnameria a __________, ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 960.- a saldo
della fattura emessa il 26 aprile 1994 per la fornitura e posa di tre
mobiletti;
che a seguito
dell’annullamento di una precedente sentenza 2 gennaio 1996, il Giudice di
pace del Circolo di Taverne, previa riconvocazione delle parti al dibattimento
finale nell’ambito del quale il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria
contestandone l’ammontare nonchè la qualità dell’opera fornita, ha accolto la
pretesa dell’istante limitatamente a fr. 900.-;
che con atto ricorsuale 18
settembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa
nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di
20 giorni;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso
dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato
nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la
notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio
postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso
l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza
(1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a
condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni
contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le
intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto
cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia
466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);
che è compito di chi si
assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le
necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli
è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF
113 Ib 89);
che
nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, regolarmente notificata
mediante invio raccomandato n. __________, è giunta all’Ufficio postale di
__________ il 21 maggio 1997 dove è rimasta in giacenza sino al 30 maggio 1997
per poi essere rinviata al mittente;
che
quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data
del timbro postale 19 settembre 1997) il termine ricorsuale di 20 giorni, pur
considerando il termine di giacenza di 7 giorni, era ampiamente scaduto, donde
la tardività del presente gravame;
che in ogni caso, a
prescindere dalla sua tardività, il gravame sarebbe comunque nullo in quanto
non conforme alle esigenze di contenuto di cui all’art. 329 cpv. 2 CPC: esso
non indica infatti le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto
sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di
cassazione invocato;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 18 settembre 1997 di __________ è irricevibile in quanto
tardivo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-,
sono
poste a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Taverne
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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