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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.93
Data decisione, Autorità:
18.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00093
Lugano
18 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (in sostituzione di Giani assente)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 2 agosto 1997 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 1° luglio 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________ e
__________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 2 agosto
1997 il Giudice di pace del circolo della Navegna ha respinto l’istanza
promossa da __________ e tendente al rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dai coniugi __________ e __________ ai PE sopra menzionati, loro
notificati per l’incasso di fr. 830.- corrispondenti alla retta dovuta sulla
base del contratto di abbonamento sottoscritto dalle parti e avente per oggetto
il soggiorno della figlia dei convenuti presso l’__________ gestito
dall’istante;
che
con atto ricorsuale 10 settembre 1997 __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 della Legge concernente l’adeguamento del diritto
esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF) nonchè
in conformità con l’art. 388 cpv. 3 CPC, il termine per ricorrere in cassazione
contro una sentenza prolata nell’ambito un’azione di rigetto dell’opposizione è
di 10 giorni;
che
trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, i termini di
impugnativa sono sospesi dalla ferie di diritto federale (art. 23 LALEF) e non
da quelle di diritto cantonale come erroneamente ritenuto dalla ricorrente
(cfr. in tal senso Cocchi/Trezzini, CPC, art. 388 n. 1);
che
secondo l’art. 56 cifra 2 LEF le ferie estive vanno dal 15 luglio al 31 luglio
e quindi non concernono la fattispecie in esame;
che
al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data
del timbro postale 10 settembre 1997) il termine ricorsuale di 10 giorni era
già ampiamente scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 10 settembre 1997 di __________ è irricevibile
in quanto tardivo.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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