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Numero d'incarto:
16.1997.92
Data decisione, Autorità:
29.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00092
Lugano
29 dicembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (quest’ultimo in sostituzione di Giani escluso)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 14 luglio 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 15 gennaio 1996
nei
confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’950.- oltre
accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UEF di
Mendrisio, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr.
2’049.40 oltre
interessi del 5% dal 31 luglio 1995,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 15
gennaio 1996 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 7’950.- oltre accessori a saldo della sua nota
professionale 2 giugno 1995 (doc. D) emessa per le proprie prestazioni a favore
di quest’ultimo nell’ambito della causa tendente alla riduzione del contributo
alimentare posto a suo carico con sentenza di divorzio 1° luglio 1992 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud. La petizione 1° ottobre 1993, introdotta
dal precedente legale di __________, avv. __________ (doc. 1), è stata respinta
con sentenza 8 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (doc.
C), dopo che con sentenza 2 dicembre 1993 il segretario assessore della stessa
pretura aveva già respinto la domanda cautelare con la quale il signor
__________ aveva chiesto la riduzione del contributo alimentare a favore della ex-moglie
da fr. 700.- a fr. 339.80 (doc. 2).
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione del mandato da parte
dell’avv. __________, al quale rimprovera in particolare di aver perseverato
nella causa anche quando essa non presentava più possibilità di esito favorevole,
ciò che doveva essere chiaro in particolare dalle considerazioni esposte nella
sentenza cautelare 2 dicembre 1993.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, ritenuti i criteri di calcolo stabiliti dal Consiglio
di moderazione (che con sentenza 29 agosto 1996 aveva tassata la nota dell’avv.
__________ in complessivi fr. 7’555.20), ha riconosciuto all’istante l’importo
di fr. 2’049.40 oltre accessori pari all’onorario di sua spettanza dal 16 novembre
1993 (data di assunzione del mandato) al 31 gennaio 1994 (giorno in cui
l’istante avrebbe dovuto avere l’ultimo colloquio con il cliente), ritenendo
sino a tale data corretto lo svolgimento del mandato da parte del legale. Per
quanto da questo messo in opera successivamente, il primo giudice rimprovera
all’istante una negligente conduzione del mandato, in particolare per non aver
illustrato al cliente le conseguenze svantaggiose della continuazione della
causa il cui esito sfavorevole doveva apparire chiaramente al legale dal
momento in cui ha ricevuto la sentenza provvisionale 2 dicembre 1993.
-
Con il presente
tempestivo gravame l’avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare per aver ritenuto
che egli abbia condotto in modo negligente il mandato nonostante abbia sempre
agito secondo le istruzioni del mandante.
Con osservazioni 8 ottobre
1997 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzitutto
la nullità dal punto di vista formale.
-
La parte resistente
rileva il problema della ricevibilità del ricorso presentato dall’avv.
__________. Orbene, per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente
dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art.
329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione
affiorano con sufficiente evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, ossia
un motivo implicito di cassazione (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art.
329). Nel caso concreto non va confusa l’effettiva presenza di motivi per
cassare la sentenza impugnata, da quelli indicati addirittura esplicitamente
dal ricorrente: egli infatti fonda il suo gravame sull’errata applicazione del
diritto sostanziale: l’art. 145 CC, per quanto riguarda l’incidenza della
decisione provvisionale sull’esito della causa di merito, e gli art. 398 e 402
CO per quanto riguarda il giudizio sull’esecuzione del mandato. Già questo
basta per dichiarare formalmente ricevibile il ricorso.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controverso nella
concreta fattispecie è essenzialmente il giudizio del segretario assessore
sulla conduzione del mandato da parte dell’istante.
La conclusione del primo
giudice, che dopo aver debitamente ed esaustivamente illustrato i principi
dottrinali e giurisprudenziali che regolano la responsabilità del mandatario -in
specie quella dell’avvocato- ha riconosciuto solo parzialmente corretta
l’esecuzione del mandato, non è arbitraria.
Secondo l’art. 398 cpv. 2
CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele.
Trattandosi dell’attività
dell’avvocato, questo obbligo di diligenza si concretizza nell’ossequio da
parte del legale di determinati doveri di patrocinio, tra i quali quello di
procedere a un’analisi giuridica corretta del caso in modo da non dover intraprendere
o continuare un processo che non presenta possibilità di esito favorevole. L’avvocato
deve infatti consigliare il cliente, informarlo sulle probabilità di successo
rispettivamente sui rischi di insuccesso della causa (Fellmann, in Comm.
di Berna, 1992, n. 412 ad art. 398 CO) e dissuaderlo dall’intraprendere
iniziative che potrebbero rivelarsi svantaggiose (Fellmann, op.cit., n.
407 ad art. 398 CO).
La violazione da parte
dell’avvocato dei suoi doveri di diligenza costituisce inadempimento del
contratto di mandato (Wessner, La responsabilité professionelle de l’avocat
au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag. 17 e 18;
DTF 117 II 567 consid. 2a), che comporta la perdita del diritto
all’onorario (Wessner, op.cit., pag. 25)
Nella concreta
fattispecie, di fronte alle tempestive e puntuali contestazioni del convenuto
in merito alla conduzione del mandato ad opera dell’istante, spettava a
quest’ultimo provare di aver correttamente e diligentemente svolto il medesimo,
in particolare di aver debitamente informato il cliente sui rischi connessi con
la continuazione della la causa.
Va al proposito precisato
che l’istante non ha redatto nessun allegato scritto sul merito della vertenza
poiché quegli incombenti erano già stati compiuti dal suo predecessore; egli ha
partecipato all’udienza del 1°dicembre 1993, ossia al dibattimento finale
precedente la decisione provvisionale, ha ricevuto quella sentenza (che non ha
ritenuto d’impugnare), ha partecipato all’udienza del 25 gennaio 1995 che è
servita da udienza preliminare e al contempo da dibattimento finale nella causa
di merito e ha ricevuto la sentenza 8 maggio 1995 del Pretore __________ (doc.
C), rimasta anch’essa inimpugnata.
I rimproveri mossi in
concreto all’avvocato e fatti propri dal segretario assessore sono diversi: con
la sentenza di reiezione della provvisionale egli ha preso atto che il giudice
aveva accertato una sostanza del suo cliente per fr. 445’000.- di cui ignorava
l’esistenza; inoltre, era venuto a cadere il motivo principale per cui era
stata postulata la riduzione del contributo alimentare alla prima moglie, ossia
che la seconda consorte dell’attore era impedita all’esercizio di una
professione dal suo stato di gravidanza, condizione venuta a mancare per un
aborto spontaneo. Ciò nonostante e pur rendendosi conto oggettivamente della
situazione, l’avvocato -così ha sostenuto il primo giudice- non si è adoperato
come avrebbe dovuto per tentare una soluzione transattiva, rispettivamente per
seriamente indurre il cliente al ritiro della causa di merito, ormai priva di
ogni possibilità di esito favorevole: prova ne sarebbe la mancata introduzione
di una replica, né di conclusioni di causa diverse da quelle già proposte
nell’ambito provvisionale.
Questa valutazione del
giudizio impugnato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, corrisponde
alle risultanze della causa: in particolare gli scritti inviati al cliente
(doc. A e B) -ricevuti o meno che siano- non dimostrano determinazione da parte
dell’avvocato nel mettere il cliente, in modo chiaro, di fronte a una
situazione processuale che appariva ampiamente compromessa. Né egli si è
preoccupato (e ciò semplicemente a comprova del modo in cui ha condotto il
mandato) dell’aspetto finanziario della continuazione della causa: basti
pensare che il 30 giugno 1994, quando ormai i termini della contestazione erano
quelli descritti, egli ha introdotto una domanda d’assistenza giudiziaria,
corredata da un certificato municipale che non attestava l’indigenza del
cliente (doc. D).
In altre parole, le
risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso hanno permesso al
segretario assessore di concludere che nel caso concreto l’istante non ha
saputo dimostrare che ogni legale con conoscenze e capacità professionali conformi
alla media avrebbe agito in modo analogo trovandosi nella sua stessa situazione
(principi enunciati in DTF 117 II 566 consid. 2a); la portata del dovere
di diligenza dell’avvocato nello svolgimento di un mandato professionale
dipende infatti anche dalle circostanze del caso e dal grado difficoltà della
pratica (I CCA 10.3.1997 in re W. c/ D. e M.)
Non può pertanto essere
accolta la tesi ricorsuale secondo cui il segretario assessore avrebbe
applicato in modo manifestamente errato le norma sostanziali sul mandato; ma
nemmeno l’art. 145 CC (la cui pretesa lesione non è descritta dal ricorrente),
visto comunque come l’istante sapesse di non disporre di elementi di fatto che
potessero comportare un giudizio di merito diverso da ciò che aveva caratterizzato
la provvisionale, per di più in un contesto -per quanto risulta- di ben relativa
complessità.
Il ricorso, che non ha
evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto. Il giudizio
sulle spese e le ripetibili segue tale soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10
settembre 1997 dell’avv. __________ è respinto.
- Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a
titolo di ripetibili per questa sede.
- Intimazione a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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