AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.78
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00078
Lugano
10 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 4 luglio 1997 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 28 aprile 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 995.- oltre
accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 28 aprile 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 995.- oltre accessori a saldo della
fattura emessa il 5 settembre 1996 per la fornitura di bevande alcoliche al
convenuto (doc. A);
che
il giudice di pace ha accolto la domanda di causa, rimasta incontestata dal
convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 22 luglio 1997, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) ed a) dell’art. 327 CPC: il ricorrente lamenta innanzitutto la
violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di
pace avrebbe respinto la sua richiesta di rinvio dell’udienza dovuta a
malattia, eccepisce inoltre l’incompetenza territoriale del giudice adito non
trattandosi del giudice del suo domicilio;
che
con osservazioni 18 agosto 1997 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che
al ricevimento dell’istanza 28 aprile 1997 il giudice di pace ha convocato le
parti all’udienza del 18 giugno 1997 alle ore 14.10 per procedere alla relativa
discussione;
che
il 18 giugno 1997 alle ore 10.05 __________ ha
inviato
un fax alla giudicatura di pace giustificando la propria assenza all’udienza
causa malattia, comunicazione che il primo giudice ha evaso quale richiesta di
rinvio dell’udienza respingendola in quanto tardiva e non sufficientemente
motivata poiché sprovvista di un certificato medico;
che
giusta l’art 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio
dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia;
che
trattandosi di una richiesta di rinvio dovuta a malattia del richiedente, è
pacifico che questa non può essere prevista in anticipo, ciò non toglie che la
malattia deve essere tale da impedire oggettivamente la comparsa personale
della parte;
che
in concreto, la malattia adotta dal ricorrente non era tale da impedire la sua
comparsa dinanzi al giudice di pace: il certificato medico in atti attesta
infatti che il paziente poteva “uscire di casa”;
che
comunque dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza
processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria
chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);
che
quindi il rifiuto da parte del giudice della richiesta di rinvio dell’udienza
non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC;
che giusta l’art. 327
lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
se emana da un giudice incompetente;
che
tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è
quello della sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97
cifra 3 CPC);
che
nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e
contrariamente a quanto figura sull’intestazione dell’istanza, la causa
promossa dall’istante non è una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione
bensì una causa ordinaria inappellabile per la quale la legge non prevede un
foro inderogabile;
che
in siffatta evenienza l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di
pace del Circolo della Magliasina, diverso da quello del domicilio del
convenuto, doveva semmai essere sollevata da quest’ultimo (art. 98 CPC):
mancando l’eccezione, è presunta la competenza del giudice adito (art. 22 CPC);
che il ricorso, che non ha
evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati deve pertanto essere
respinto;
che l’indennità alla parte
resistente tien conto del fatto che non ha fatto capo al patrocinio di un
avvocato, onde non si applica la TOA;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 14 luglio 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.-
b)
spese fr.
30.-
fr.
80.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla
controparte fr. 50.- a titolo di indennità per questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster