No proof of dismissal in temporary employment case

16.1997.76Other CourtOct 20, 1997Dismissed

Summary

A temporary worker appealed in cassation against a Lugano pretore’s rejection of his wage and abusive-dismissal claims. He argued that the evidence showed he had been dismissed by the staffing agency. The Civil Cassation Chamber held that the worker had not proved a dismissal: the record showed only that an assignment ended with the client company, while the staffing agency had even indicated future placement after the summer break. Since the lower court’s appreciation of the evidence was not arbitrary, the appeal was dismissed. The appellant was ordered to pay CHF 100 in compensation to the respondent, while the judgment was exempt from court fees.

Regest

Art. 327 lit. g CPC; arbitrary assessment of evidence in cassation proceedings; Art. 8 CC burden of proof in dismissal disputes. A pretorial judgment may be annulled only for manifest violation of substantive or procedural law or for a manifestly erroneous assessment of acts or evidence. Arbitrariness under Swiss Federal Court case law requires a decision that is untenable, patently contrary to the factual situation, unsupported by objective reasons, and visibly unjust; the mere fact that another solution would be conceivable or preferable is insufficient. In employment disputes, dismissal may be effected by conclusive acts, but such conduct must clearly show the employer’s intention to terminate the relationship. The party alleging dismissal bears the burden of proving it.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.76

Data decisione, Autorità: 20.10.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00076

Lugano 20 ottobre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 presentato da


rappr. dal __________

contro

la sentenza 27 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 ottobre 1996 nei confronti di


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’511.40 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. __________ ha svolto diverse attività per conto dell’agenzia di collocamento __________ sulla base di contratti di lavoro temporanei (doc. C-E).

Con istanza 22 ottobre 1996 il lavoratore, ritenendosi vittima di un licenziamento ingiustificato da parte della datrice di lavoro, l’ha convenuta in giudizio al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’511.40 pari al salario di sua spettanza per il periodo di disdetta oltre a una mensilità per licenziamento abusivo. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver licenziato l’istante.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova che la convenuta abbia licenziato l’istante, ha concluso alla reiezione dell’istanza.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le prove documentali dalle quali emergerebbe la prova del suo licenziamento abusivo ad opera della convenuta.

Con osservazioni 21 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Controversa nella fattispecie è la questione di sapere se la convenuta abbia o meno licenziato l’istante e, se del caso, se questo licenziamento era abusivo oppure no.

La disdetta del contratto di lavoro non deve necessariamente essere scritta ma può anche essere manifestata per atti concludenti, a condizione che dagli stessi risulti in modo chiaro la volontà del datore di lavoro di rinunciare ai servigi del lavoratore (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 6 ad art. 335 CO; Rehbinder, Commentario bernese, n. 5 ad art. 335 CO).

In concreto l’istante, al quale incombeva l’onere della prova (art. 8 CC), non ha provato di essere stato licenziato dalla convenuta, in particolare non ha dimostrato l’intenzione di quest’ultima di non volerlo più occupare.

Dalle risultanze istruttorie, in particolare dallo scritto 26 luglio 1996 (doc. N), risulta unicamente la cessazione dell’occupazione dell’istante presso la ditta __________, ma non presso la convenuta che al contrario, in questo stesso scritto così come in quello successivo del 30 luglio 1996 (doc. P), ha prospettato al convenuto una futura collocazione da concordare dopo le ferie estive dell’edilizia, settore nel quale questi era impiegato.

Di nessun conforto alla tesi dell’istante non è neppure il richiamo all’attestato sul guadagno intermedio relativo al mese di luglio 1996 (doc. T), dal quale si evince unicamente la fine dell’occupazione presso la ditta __________ (ossia la ditta che l'aveva occupato sino al 26 luglio 1996).

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio impugnato sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 di __________ è respinto.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

__________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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