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Numero d'incarto:
16.1997.62
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00062
Lugano
22 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di
contratto del lavoro promossa con istanza 7 febbraio 1997 da
rappr.
dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’667.- oltre
accessori a titolo di
pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ ha
lavorato alle dipendenze di __________ in qualità di dichiarante doganale dal
1° maggio 1981 sino al 31 dicembre 1995. Il rapporto di lavoro era regolato dal
Contratto collettivo di lavoro degli spedizionieri di Chiasso (doc. A).
Nel mese di marzo 1995 la
datrice di lavoro, confrontata a problemi di natura congiunturale derivanti
dalle fluttuazioni del cambio franco/lira, ha operato una riduzione del salario
nella misura del 12.63% a tutti i dipendenti frontalieri, tra i quali
l’istante. Quest’ultimo, contestando la liceità della modifica unilaterale del
contratto da parte della datrice di lavoro, con istanza 7 febbraio 1997 ha
rivendicato l’integrale pagamento dei salari e della quota parte di tredicesima
di sua spettanza per il mesi da febbraio a dicembre 1995, con un saldo a suo
favore di fr. 6’667.-. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria
giustificando le decurtazioni effettuate con la necessità di far fronte alla
grave crisi di mercato dovuta al deprezzamento delle lira nei confronti del
franco. Essa ha osservato inoltre che la riduzione controversa è stata in
parte compensata con la mancata riduzione del 50% della tredicesima così come
previsto e autorizzato dalla Convenzione di crisi del 10 ottobre 1995.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo
inammissibile la modifica unilaterale del contratto da parte della convenuta e
tardiva l’eccezione di compensazione dalla stessa sollevata con riferimento
alla mancata riduzione del 50% della tredicesima.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 9
giugno 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver prolato un giudizio iniquo e in contrasto con le risultanze
istruttorie, in particolare lamenta la mancata presa in considerazione da parte
del primo giudice dell’intervenuta modifica delle condizioni congiunturali in
vigore al momento della conclusione del contratto e che hanno imposto una
modifica unilaterale del contratto in conformità con la clausola rebus sic stantibus.
Con osservazioni 20
giugno 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa nella
fattispecie è la questione di sapere se la riduzione dello stipendio
dell’istante, frutto di una modifica unilaterale del contratto da parte della
datrice di lavoro, sia o meno possibile alla luce della grave crisi del mercato
valutario che ha interessato numerose ditte, tra cui la convenuta.
È
pacifico e neppure contestato dalla convenuta, che una modifica contrattuale,
in particolare una riduzione del salario inizialmente pattuito, necessita del
consenso di entrambi i contraenti (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
1996, n. 3c) ad art. 322 CO), che l’istante in concreto non ha manifestamente
dato (cfr. doc. C).
In
assenza di un accordo in tal senso, una modifica del contratto di lavoro, per
di più a svantaggio del lavoratore, non è ipotizzabile neppure alla luce del
principio dell’imprevedibilità invocata dalla ricorrente. A questo proposito,
va rilevato che solo in questa sede la ricorrente rivendica l’applicazione
della clausola rebus sic stantibus per giustificare la misura adottata nei
confronti dell’istante. In ogni caso, a prescindere dalla tardività procedurale
della proposta eccezione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), essa sarebbe comunque
improponibile ai fini della legittimazione della riduzione dello stipendio
dell’istante.
Infatti,
la norma citata si applica quando, nell’ambito di contratti di lunga durata, si
verificano avvenimenti imprevedibili -di riconosciuta generale gravità e
indipendenti dalla volontà delle parti- che influiscono in misura determinante
sulla possibilità di una di esse di adempiere come in precedenza ai suoi
obblighi contrattuali (DTF 107 II 347 e 348 e giurisprudenza richiamata;
Merz, Berner Kommentar, n. 189 e segg. ad art. 2; critici: Kramer/Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 332 ad art. 18 CO).
Nella
fattispecie, a prescindere da ogni considerazione sulla durata del contratto,
manca qualsiasi prova dell’impossibilità nella quale la convenuta si sarebbe
trovata di far fronte all’impegno di pagamento assunto nei confronti dell’istante,
non potendo a tal fine supplire il richiamo alla crisi economica che l’ha
interessata. D’altra parte, la convenuta ha avuto modo di far fronte a questa
crisi aderendo alla Convenzione di crisi sottoscritta il 10 ottobre 1995.
A
proposito di questa Convenzione, che al suo articolo 23 autorizza i datori di
lavoro a ridurre la tredicesima del 50 % per il 1995, come correttamente
concluso dal primo giudice, la convenuta, che non ha utilizzato questa
possibilità nel momento indicato (1995), non può evidentemente prevalersene
successivamente ponendola in compensazione alle legittime pretese dell’istante,
compensazione per la quale sarebbe peraltro necessario l’accordo del lavoratore
(art. 125 cifra 2 CO).
Alla luce di quanto sopra
esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio impugnato sia per
quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto,
il ricorso deve essere respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 5 giugno 1997 di __________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla
controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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