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Numero d'incarto:
16.1997.60
Data decisione, Autorità:
12.06.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00060
Lugano
12 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato quale appello
da
contro
la
sentenza 9 maggio 1997 del Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 6 maggio 1996 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
7’175.60 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal
primo giudice limitatamente a fr. 2’387.-;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con sentenza 9 maggio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, in
parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 6 maggio 1996 da __________ nei
confronti della sua ex datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento
di fr. 3’647.60 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di febbraio
e marzo 1996, e fr. 3’528.- quale indennità per ingiusto licenziamento, ha
riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’387.-;
che con atto ricorsuale
datato 26 maggio 1997, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è
insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv.
1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art.
418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della
procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione
della sentenza;
che quando, come nel caso
di specie, la parte ha un rappresentante legale, la notifica è fatta a
quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC), di modo che per la decorrenza del termine
fa stato la data in cui la sentenza è pervenuta al rappresentante, mentre è
irrilevante la data in cui questa è effettivamente pervenuta alla parte;
che quindi, poiché la
sentenza qui dedotta in cassazione è stata notificata al __________, allora
rappresentante della ricorrente, il 13 maggio 1997 come risulta dagli
accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale,
il ricorso (“appello”)
datato e spedito il 26 maggio 1997 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso 26 maggio 1997 di __________ è irricevibile in quanto
tardivo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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