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Numero d'incarto:
16.1997.53
Data decisione, Autorità:
18.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00053
Lugano
18 agosto 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 27 marzo 1997 di
(rappr. dallo
studio legale __________)
contro
la
sentenza 13 marzo 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 –inc. no.
AC.96.00010– promossa con istanza 30 luglio1996 da
(rappr.
dall’avv. __________)
con cui
l’istante ha chiesto la revoca del sequestro n. __________ decretato dalla medesima
Pretura l’8 luglio 1996;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore ha accolto;
ricorrente
la convenuta che postula, con l’annullamento della sentenza, che sia pronunciata
la conferma del sequestro;
mentre
l’istante con osservazioni 5 maggio 1997 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto dell’8 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
ordinato, su istanza di __________, il sequestro di ogni conto corrente, in
particolare il conto no. , presso l’ di __________ (doc.
A).
L’Ufficio
esecuzione di Lugano ha eseguito il sequestro il 9 luglio 1996.
B. L’istante
ha inoltrato, il 24 luglio 1996, un’azione di revoca del sequestro ai sensi dell’art.
79 LEF, affermando di non avere alcuna intenzione di sottrarsi all’adempimento
delle sue obbligazioni e di non aver trafugato alcun bene. La procedura di sequestro
avviata dalla figlia farebbe parte delle molteplici iniziative giudiziarie da
essa promosse per tentare di ottenere la liquidazione della propria porzione
legittima nella successione della defunta __________, moglie dell’istante e madre
della convenuta.
ha inoltre sostenuto di aver già provveduto a liquidare la figlia, osservando
poi che il trasferimento degli averi del conto cifrato della moglie presso l’__________
di __________ su di un conto nominativo proprio presso il medesimo istituto di
credito si sarebbe reso necessario proprio a causa del decesso della consorte.
Infine l’alienazione degli immobili di __________ a una terza persona sarebbe
stata effettuata dopo che la convenuta aveva rinunciato ad ogni diritto sugli
stessi.
C. La
convenuta si è opposta all’istanza, considerando adempiuti i presupposti di cui
all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha accolto la domanda di revoca di sequestro,
ritenendo che la convenuta, cui incombeva la prova sul tema, non avrebbe
fornito sufficienti elementi di giudizio che, con accresciuta verosimiglianza,
permettessero di ammettere che l’attore stesse trafugando i suoi beni con
l’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni.
E. Con
tempestivo gravame del 27 marzo 1997 la convenuta ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza osservando di aver
ampiamente dimostrato l’intenzione del padre di liberarsi del proprio
patrimonio mobile ed immobile con fine ultimo di non corrisponderle quanto di
sua spettanza a dipendenza della successione della madre.
Con
osservazioni 5 maggio 1997 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame in
virtù delle argomentazioni che, se necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Occorre
preliminarmente esaminare l’eccezione sollevata dall’istante, secondo cui il
gravame disattenderebbe il requisito posto dall’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, in
virtù del quale, pena la nullità, il ricorso per cassazione deve
imperativamente contenere i motivi di fatto e di diritto del ricorso,
precisando il motivo di cassazione invocato.
In
concreto il ricorso non sarebbe infatti altro che una trascrizione dell’appello
di pari data, che la convenuta avrebbe inoltrato contro l’analoga decisione del
Pretore relativa al sequestro ordinato sui beni mobili dell’attore rinvenuti
nella di lui abitazione. L’osservazione è fondata.
Pur
menzionando, sulla prima pagina del gravame, quale motivo di ricorso la lett. g
dell’art. 327 cpv. 1 CPC, la convenuta ha prodotto un atto ricorsuale di natura
manifestamente appellatoria, senza indicare quale norma di diritto materiale o
formale sarebbe stata manifestamente violata o quale atto di causa o prova
sarebbero stati valutati in modo manifestamente erroneo.
Ma
oltre a queste omissioni di natura formale –che la giurisprudenza giustamente
supera– la ricorrente non ha ossequiato all’obbligo di indicare nella sostanza
i motivi per cui la decisione appaia manifestamente insostenibile o in aperto
contrasto con le circostanze, violi esplicitamente una norma o un principio
giurisprudenziale incontestato oppure si contrapponga al comune senso
dell’equità (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 327, n. 13).
In
tema di valutazione delle prove (art. 327 lett. g in fine CPC) la ricorrente
non ha poi saputo indicare dove il giudice sarebbe clamorosamente smentito
dalle tavole processuali, ossia dove la sua valutazione risulterebbe del tutto
insostenibile, contraddetta apertamente dalle stesse emergenze processuali. In
effetti nel processo di rivocazione del sequestro valgono le usuali regole
sull’onere della prova (art. 8 CC), nel senso che spetta al creditore
convenuto dimostrare, raggiungendo perlomeno il grado di verosimiglianza
accresciuta (CEF del 20 marzo 1996 in re H./P.; Brügger, SchKG Schweizer.
Gerichtspraxis 1946-1986, ad art. 271, n. 33), l’esistenza della causa di
sequestro invocata (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
1993, § 51, n. 71).
- Ne
consegue che il ricorso per cassazione, non adempiendo ai presupposti di contenuto
previsti dall’art. 329 CPC (in particolare lett. e), non può essere esaminato,
ricorrendo la sanzione della nullità.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 marzo 1997 di __________ è nullo.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico
della ricorrente, che rifonderà a __________, la somma di fr. 400.-- a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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