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Numero d'incarto:
16.1997.52
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00052
Lugano
15 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare “l’appello” 15 aprile 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 7 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella
procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata
formulata una pretesa di risarcimento danni a opera di
e __________
patr.
dall’avv. __________
tendente
al pagamento di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal
giudice penale;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che tra __________ e
__________, proprietari del fondo n. __________ RFD __________ sul quale è
edificato un posteggio, e __________, usufruttuaria del confinante fondo n.
__________ al beneficio di una servitù- diritto di posteggio sul menzionato
fondo, sono sorte controversie inerenti le modalità di utilizzo del posteggio,
con particolare riferimento all’utilizzo del cancello elettrico istallato dai
proprietari;
che il 16 gennaio 1996
__________ e __________ hanno inoltrato nel confronti di __________ una
denuncia penale chiedendo che quest’ultima venisse riconosciuta autrice
colpevole del reato di danneggiamento del cancello e che quindi venisse
condannata al pagamento di fr. 712.70, pari alle spese sostenute per la
riparazione del medesimo e di cui alle fatture doc. 9 e 10;
che con sentenza 7 marzo
1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, confermando il decreto
di accusa 20 agosto 1996 (DAP 1391/1996) ha riconosciuto __________ colpevole
del reato di danneggiamento “per avere intenzionalmente danneggiato il cancello
ad apertura elettrica che delimita il posteggio di proprietà __________ e
__________, forzandolo”;
che contestualmente alla
condanna penale, il pretore ha accolto la pretesa risarcitoria dei denuncianti
ritenendola sufficiente-mente comprovata sulla base delle fatture doc. 9 e 10;
che con il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è
insorta contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento alla controparte
dell’importo di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, pretesa che a suo
dire poteva essere accolta solo nella misura di fr. 305.70 pari al danno per il
quale era stato provato e accertato dal primo giudice un nesso di causalità con
il suo agire;
che in applicazione dell’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC va preliminarmente estromesso dall’incarto il preventivo
5 aprile 1997 allegato al ricorso;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere
le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato:
caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nella concreta
fattispecie la ricorrente ripropone in questa sede la contestazione del quantum
della pretesa risarcitoria dei denuncianti, con particolare riferimento alla
fatturazione di un Decoder Faac e di un lampeggiatore Minilamp (doc. 9) per i
quali, a suo dire, non risulterebbe la prova del danneggiamento ad opera sua,
tant’è che il giudice penale ha accertato unicamente la perdita di olio dai
motori del cancello;
che se è pur vero che
relativamente alla quantificazione del danno la sentenza del primo giudice si
limita a richiamare le fatture doc. 9 e 10, è altrettanto vero che queste
fatture comprovano l’esecuzione di determinate riparazioni successive al
danneggiamento del cancello ad opera della ricorrente: ciò basta a non rendere
arbitraria la conclusione del pretore secondo la quale la ricorrente è
responsabile del pagamento di queste riparazioni;
che d’altra parte al
pubblico dibattimento la denunciata si è limitata a contestare la fatturazione
del decoder e di un lampeggiatore, senza aver tentato di provare la sua
estraneità a questi danni, peraltro tempestivamente fatti valere con la querela
penale (cfr. punto 4 e 7);
che quindi, a prescindere
dalla sua ricevibilità, il ricorso che
non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione
pretorile, -annullamento che può concernere solo la decisione nel suo risultato
e non la sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a)- deve essere
respinto;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 15 aprile
1997 di __________, per quanto ricevibile, è respinto.
-
Le spese e la tassa
di giustizia, per complessivi fr. 100.--, sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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