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Numero d'incarto:
16.1997.22
Data decisione, Autorità:
08.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00022
Lugano
8 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 28 febbraio 1997 presentato da
contro
la
sentenza 21 febbraio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con
istanza 5 novembre 1996 nei confronti di
rappr.
da __________
con la quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 31
ottobre 1996 dell’
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di _________ che
ha autorizzato la
liberazione a favore delle convenute della garanzia di fr. 1’000.-
da lei depositata,
domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che l'8 marzo 1993 __________
e __________ hanno sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente
per oggetto un appartamento di loro proprietà nel Comune di __________;
che il rapporto di
locazione, iniziatosi il 1° aprile 1993, ha preso fine con la liberazione dell’ente
locato avvenuta il 23 luglio 1996 a seguito dello sfratto della conduttrice;
che stante il mancato
pagamento della pigione per i mesi da marzo a luglio 1996 compresi, le
locatrici hanno adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di
locazione chiedendo che venisse svincolato a loro favore il deposito di
garanzia di fr. 1’000.- versato a suo tempo dalla conduttrice, domanda accolta
con decisione 31 ottobre 1996;
che con istanza 18
novembre 1996 __________ ha chiesto l’annullamento della menzionata decisione
ritenendosi liberata dal pagamento della pigione a far tempo dal 31 marzo 1996,
data per la quale ha notificato la disdetta del contratto;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato che la locazione si è protratta sino al 26
luglio 1996 (data dello sfratto) avendo nel frattempo la conduttrice ritirato
la sua disdetta, ha respinto l’istanza confermando la liberazione a favore
delle locatrici del deposito di garanzia di fr. 1’000.- oltre interessi a
parziale tacitazione delle loro pretese per le pigioni rimaste insolute dal
mese di marzo 1996;
che
con atto ricorsuale 28 febbraio 1997 __________ è insorta contro il predetto
giudizio ritenendolo ingiusto e imparziale;
che
con scritto 8 aprile 1997 le controparti hanno postulato la reiezione del
gravame;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere
le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato:
caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 febbraio 1997 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
dolersi di una generica quanto non comprovata ingiustizia usata nei suoi
confronti dal pretore medesimo;
che
simili argomentazioni sono comunque sprovviste di qualsiasi fondamento,
ritenuto che il giudizio pretorile trova puntuale riscontro e conferma nelle
risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il contratto di locazione,
disdetto e poi riattivato dall’istante medesima, si è concluso il 26 luglio
1996 con lo sfratto della condutrrice la quale non ha negato di non aver più
pagato la pigione dal mese di marzo 1996;
che
questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare eventuali presupposti
al richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che pertanto il ricorso,
che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare
l’annullamento della decisione pretorile, annullamento che peraltro si
giustifica solo se la decisione è arbitraria nel suo risultato e non solamente
nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), deve essere respinto
in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 CPC;
che alle resistenti non
vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il loro scritto
8 aprile 1997 quale allegato di osservazioni al ricorso,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 28
febbraio 1997 di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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