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Numero d'incarto:
16.1997.163
Data decisione, Autorità:
06.04.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00163
Lugano
6 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 10 dicembre 1997 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 dicembre 1996
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di
fr. 4’331.10 risultante a
suo carico dalla sentenza 5 dicembre 1996 del Pretore della
Giurisdizione di Locarno-
Campagna, domanda parzialmente accolta dal primo giudice che ha
accertato
l’esistenza del debito nella misura di soli fr. 310.-,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 31 gennaio 1991
la società __________ di _________ (che ha apportato attivi e passivi alla
società __________) e i coniugi _________ e __________ hanno sottoscritto un
contratto di lavoro a tenore del quale veniva loro affidata la gestione del
__________. Il rapporto di lavoro si è concluso il 30 settembre 1995.
Dal conteggio finale delle
spettanze salariali dei dipendenti la datrice di lavoro ha trattenuto l’importo
di fr. 4’331.10 corrispondenti a una multa di fr. 310.- inflitta ai coniugi
__________ dal Laboratorio cantonale di igiene (doc. F) e che secondo la
datrice di lavoro sarebbe stata pagata utilizzando denaro della cassa
dell’esercizio pubblico nonché a un importo di fr. 4’021.10 trattenuto a
garanzia di quanto la datrice di lavoro sarebbe stata chiamata a rifondere a
un‘altra dipendente (__________) a seguito di un licenziamento con effetto
immediato ingiustificato da parte dei coniugi _________ e che aveva promosso
nei suoi confronti un’azione giudiziaria sfociata nella sentenza 3 aprile 1996
della seconda Camera civile del Tribunale di appello (doc. H).
- Con sentenza 5
dicembre 1996 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-campagna ha rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF
di Locarno fattole notificare dai coniugi _________ per l’incasso di fr.
4’331.10 a saldo delle loro pretese salariali.
Con istanza 19 dicembre
1996 __________ ha quindi chiesto il disconoscimento di quel debito. L’istante
ha innanzi tutto eccepito la sua carenza di legittimazione passiva per il fatto
che parte al contratto sottoscritto con i convenuti è la __________; nel merito
ha contestato la sussistenza del credito avversario al quale ha opposto in
compensazione un suo credito di fr. 4’028.55 corrispondente al danno subito a
dipendenza del licenziamento ingiustificato di __________ (fr. 2’325.75 pagato
alla dipendente per il periodo di disdetta e fr. 1’602.80 per le spese legali
sostenute) oltre a fr. 310.- prelevati dalla cassa del ristorante e utilizzati
dai gerenti per pagare la multa loro inflitta dal Laboratorio cantonale di
igiene.
I convenuti si sono
opposti alla richiesta avversaria in particolare alla rivendicazione
dell’importo di fr. 310.- che essi sostengono aver pagato con denaro proprio e
non della datrice di lavoro.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, respinta in quanto infondata l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva dell’istante, accertata la violazione da parte dei
convenuti dei loro obblighi contrattuali nei confronti dell’istante costretto
ad assumere le conseguenze del licenziamento ingiustificato da parte loro della
dipendente __________, ha parzialmente accolto l’istanza ponendo a carico dei
convenuti, e quindi ritenendo estinto per compensazione il debito dell’istante
per fr. 4’028.- (pretese salariali della dipendente _________ e spese legali
sostenute nella procedura promossa da quest’ultima). Il pretore non ha invece
accolto la richiesta dell’istante riferita alla multa di fr. 310.- non avendo
quest’ultima provato che la multa sarebbe stata pagata con denaro prelevato
dalla cassa dell’esercizio pubblico .
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente
applicato il diritto materiale, in particolare per aver posto a suo carico
anziché dei convenuti l’onere della prova del pagamento della multa di fr.
310.- di sapere cioè da chi questa sia stata effettivamente pagata.
Con osservazioni 2 gennaio
1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controverso nella
concreta fattispecie è unicamente l’accertamento del primo giudice secondo il
quale l’istante non avrebbe provato l’avvenuto pagamento della multa di fr.
310.- mediante denaro prelevato dalla cassa dell’esercizio pubblico.
L’azione
di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3.ed, 1993, p. 155; Ammon, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. ed., 1997, p. 134 n. 94). In essa
il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del
proprio credito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta quindi anche
il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (II
CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon,
op.cit., p. 134 n. 95, pag. 136 n. 103). Quando però, come nel caso di specie,
l’esistenza della pretesa creditoria non è contestata, ma il debitore (istante)
eccepisce l’estinzione del suo debito per compensazione con crediti da lui
vantati nei confronti del creditore (convenuti procedenti), egli deve
sopportare l’onere della prova relativamente all’esistenza e all’ammontare
della pretesa compensatoria da lui addotta (art. 8 CC; II CCA 7 marzo
1994 in re C. & Co/S.).
Nella
fattispecie, poiché la parte istante sostiene di nulla più dovere ai convenuti
a titolo di pretese salariali siccome le stesse sarebbero estinte per
compensazione con un suo credito di importo superiore nel quale è compreso
l’importo controverso di fr. 310.-, spettava a quest’ultima provare il benfondato
della sua pretesa di fr. 310.- per la multa inflitta ai convenuti e per il
pagamento della quale essi avrebbero utilizzato denaro suo.
Al
proposito la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto provata tale
allegazione di parte istante -contestata da controparte- non può essere
considerata arbitraria.
Dalle
risultanze istruttorie, in particolare dalle prove documentali, non è infatti
emerso l’utilizzo del denaro dell’esercizio pubblico per il pagamento della
multa controversa. Al contrario, nello scritto doc. M e nei conteggi doc. E e 2
i convenuti hanno sempre sostenuto di aver pagato la multa con mezzi propri.
La
ricorrente vorrebbe dedurre la prova dell’utilizzo del suo denaro dalla
sottoscrizione da parte di __________ del conteggio finale delle sue pretese
(doc. E), sennonché questa tesi costituisce semplicemente una diversa
interpretazione delle prove documentali certo più favorevole alla ricorrente ma
non per questo atta a dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe
arbitraria, ossia in manifesto urto con le risultanze processuali prese nel
loro insieme.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve pertanto essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 22 dicembre 1997 di __________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà a
_________ e __________ l’importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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