AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.144
Data decisione, Autorità:
28.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00144
Lugano
28 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 4 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione
per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE
no. __________ fattogli notificare in data 10 ottobre 997 da
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 4
novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al
PE sopra menzionato fattogli notificare dalla __________ per l’incasso di fr.
2’814.05 oltre accessori, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che
l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna poiché l’ha
considerata come non stata resa verosimile;
che con atto ricorsuale 19
novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento;
che secondo l’art. 265a
cpv. 1 in fine LEF, e come risulta chiaramente dal considerando no. 2 della
sentenza impugnata, la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno
dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari
e straordinari- del diritto cantonale (Messaggio concernente la
revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43);
che quindi questa Camera
non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;
che a titolo abbondanziale
va rilevato che se il ricorrente, come pretende, non è stato in grado di
tutelare convenientemente i propri interessi, avrebbe avuto la possibilità di
farsi patrocinare, chiedendo -se del caso- di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;
che data la particolarità
del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 265a LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 19 novembre 1997
di __________ è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse e
spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5 e all’Ufficio esecuzioni, Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster