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Numero d'incarto:
16.1997.128
Data decisione, Autorità:
05.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00128
Lugano
5 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 31 ottobre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. dott. __________
Contro
la
sentenza 16 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Blenio nella causa civile
promossa con petizione 17 ottobre 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 14’600.-
oltre accessori, domanda
ridotta in prosieguo di causa a fr. 2’086.60 e respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Nel mese di ottobre
1994 la società __________ ha incaricato la ditta __________ di effettuare il
trasporto mediante elicottero delle testate dei piloni della seggiovia
__________. A lavori ultimati la __________ ha chiesto il pagamento delle sue
prestazioni per complessivi fr. 14’600.-.
Stante il diniego di
pagamento della società __________, che ha contestato la corretta esecuzione
del contratto , quest'ultima ha convenuta in giudizio con petizione 17 ottobre
1995 al fine di ottenere il pagamento di fr. 14’600.- a saldo della fattura
emessa il 10 novembre 1994 (doc. C).
La convenuta, che pendente
causa ha parzialmente aderito alla pretesa avversaria procedendo al versamento
di fr. 12’513.40 (doc. 1), si è opposta al pagamento del saldo di fr. 2’086.60,
opponendo in compensazione il danno subito a dipendenza degli errori commessi
dall’istante nella fase di trasporto di una testata.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un
contratto di trasporto al quale tornano applicabili gli art. 440 segg. CO, in
particolare gli art. 447 e 448 CO che prevedono a carico del vetturale una
responsabilità di tipo causale, ha addebitato a __________, che non ha saputo
fornire prova liberatoria, la causa del danneggiamento della testata del
pilone, ragione per la quale ha respinto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver considerato la
prova liberatoria da lei fornita mediante l’assunzione dei testi __________ e
__________. Contesta inoltre il calcolo e la ripartizione di tasse, spese e
ripetibili in quanto non conforme alla TOA e alla LTG.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Incontestata è in
concreto l’estensione dell’incarico conferito alla ditta istante, nel senso che
questo comprendeva il trasporto delle testate dei piloni della seggiovia
__________ sino al posteggio contiguo alla stazione di partenza di __________
dove avrebbero dovuto essere depositate in posizione verticale.
Controversa è invece la
questione di sapere se alla ditta istante possa essere attribuita una qualsiasi
responsabilità per il danno fatto valere dalla convenuta.
Il contratto di trasporto
si perfeziona con la consegna della merce al suo destinatario (Stähelin
in Comm. basilese 1996, n. 5 ad art. 440 CO). Se questa subisce un danno, il
vetturale deve risarcirlo, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale
della merce o da colpa o
dalle istruzioni del mittente oppure da circostanze che non avrebbero potuto
essere evitate da un vetturale diligente (art. 447 cpv. 1 CO). Trattandosi di
una responsabilità di tipo causale, il vetturale può discolparsi provando di
aver svolto le mansioni affidategli con la necessaria diligenza e di aver
assunto le precauzioni che avrebbe assunto un vetturale diligente (Stähelin,
op.cit., n. 8-11 ad art. 447 CO).
Nella fattispecie, la
conclusione del primo giudice secondo la quale la ditta istante non avrebbe
fatto fronte a quest’onere probatorio, non è arbitraria.
Infatti, se è vero che le
deposizioni dei testi __________ e __________ -proposti dall’istante ed
effettivamente ignorati dal primo giudice- sembrano escludere una sua qualsiasi
responsabilità, nel senso
che la ditta avrebbe
effettuato il trasporto e la posa dei piloni secondo le istruzioni ricevute
dalla convenuta, a dire della quale trattavasi comunque di materiale destinato
a non essere più riutilizzato, è altrettanto vero che questa versione, peraltro
resa da dipendenti dell’istante che non erano in contatto diretto con i
dipendenti della convenuta ma ricevevano gli ordini da un loro collega
(__________, inizialmente proposto ma poi non sentito quale teste), è stata
smentita dal teste __________. Quest’ultimo ha precisato che le testate dei
piloni sarebbero state in effetti sostituite, ma solo dopo aver ricuperato le rulliere,
donde la necessità di poter effettuare quel lavoro sul piazzale di __________
inoltre ha confermato che furono i piloti dell’istante a decidere delle
modalità del trasporto e del luogo ove posare i piloni, mentre la convenuta non
ha dato nessuna indicazione a questo proposito se non quella di poter accedere
alle singole testate.
Confrontato a deposizioni
testimoniali tra loro discordanti, l’una che attribuisce la responsabilità
dell’accaduto alla convenuta per non aver fissato le testate depositate sul
piazzale e per non aver saputo scegliere un posto idoneo per la loro posa e ciò
nonostante i dipendenti dell’istante l’avessero resa attenta dei pericoli di
caduta del pilone litigioso (testi __________ e __________), l’altra che
vorrebbe invece caricare all’istante quest’errata scelta del luogo di posa dei piloni,
il giudice è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste
testimonianze debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 19 ad art. 90).
Orbene, pur prendendo in
considerazione le deposizioni __________ e __________, né si può concludere per
una chiara negligenza dell'istante (sostenuta ma non provata), né per
indicazioni errate da parte della convenuta, laddove l'ing. __________ aveva
spiegato il senso e lo scopo dell'intervento, mentre al momento della sua
attuazione, pur esprimendo il proprio dissenso sulla collocazione della testata
no. 15, si è affidato alla professionalità dell'istante: al proposito il teste
__________ ha dimostrato di sapere che gli oggetti trasportati non erano
"ferri vecchi", ma che c'era l'esigenza del loro deposito in una
certa posizione "perché così era più comodo intervenire sulle
stesse";
La decisione del primo
giudice secondo cui l'istante non sarebbe riuscita a discolparsi conformemente all'art.
447 cpv. 1 CO non è pertanto arbitraria.
Alla luce di quanto sopra
esposto il ricorso, che in merito alla valutazione delle prove operata dal
pretore non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto.
- La censura ricorsuale
secondo la quale il primo giudice avrebbe violato la TOA e la LTG nella
fissazione delle tasse, spese e ripetibili di prima sede, merita invece di
essere accolta.
Infatti, per il calcolo
degli oneri processuali e delle ripetibili di spettanza delle parti, il pretore
avrebbe dovuto verificare le loro rispettive soccombenze, ritenendo quale
valore di causa l’importo di fr. 14’600.- fatto valere con petizione 17 ottobre 1995 (art. 5 cpv. 1 CPC).
Tuttavia, prima della
presentazione dell'allegato di risposta la convenuta ha versato l'importo di
fr. 12'513.40. In sede di udienza preliminare l'attrice ha preso atto che
l'importo di causa veniva così ridotto a fr. 2'086.60.
La parziale acquiescenza
della convenuta impone al giudice di rifondere all'attrice le spese giudiziarie
e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC).
Non v'è chi non veda come
la riduzione della domanda all'inizio del processo, ne limiti la contestazione
e di conseguenza gli oneri processuali del tribunale e delle parti. Ciò
comporta che il calcolo della tassa e delle ripetibili, ovvero il loro riparto
non segua criteri rigorosamente aritmetici.
Per quanto attiene a
questa sede ricorsuale, la soccombenza delle parti può essere calcolata in
ragione dei 3/4 a carico della ricorrente e 1/4 a carico della controparte (art.
148 cpv. 2 CPC).
Ripetibili non vanno
assegnate in seguito al silenzio della convenuta in questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 31 ottobre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 16 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Blenio, limitatamente al
suo dispositivo no. 2 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- La
tassa di giustizia in fr. 600.- e le spese in fr. 150.- sono poste a carico
dell'attrice per 1/3 mentre la rimanenza di 2/3
deve
essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante
l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico per i 3/4 mentre la rimanenza deve essere
posta a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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