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Numero d'incarto:
16.1997.126
Data decisione, Autorità:
04.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00126
Lugano
04 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 29 ottobre 1997 presentato da
patr. dall’avv.
Contro
la
sentenza 7 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 6 settembre 1996 da
patr. dallo
studio legale __________
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’556.10 oltre accessori, nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
considerato
in fatto e in
diritto:
Con istanza 6 settembre 1996 la __________, ditta italiana specializzata
nella produzione e vendita di canne da pesca, ha convenuto in giudizio
__________ proprietaria del negozio di articoli da pesca __________, al fine di
ottenere il pagamento di fr. 4’556.10 a saldo delle fatture emesse il 31 luglio
e 23 agosto 1995 per la fornitura a quest’ulti-ma di canne da pesca e materiale
vario (doc. A e B).
La
ditta convenuta, che sostiene di aver ottenuto dall’istante l’esclusiva per la
vendita delle sue canne da pesca su suolo svizzero, non ha contestato di avere
uno scoperto nei confronti di quest’ultima per l’importo fatto valere in
giudizio, ma ha opposto in compensazione al credito avversario il danno da lei
subito a dipendenza della mancata consegna da parte dell’istante di pezzi di
ricambio per le canne vendute, che essa ha quantificato in fr. 5’935.–,
successivamente aumentato in sede di conclusioni a fr. 8’825.– e che per la
differenza di fr. 4’268.90 ha chiesto in via riconvenzionale.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità del
diritto svizzero al contratto di compravendita concluso dalle parti ed esclusa
in quanto non comprovata la conclusione di un contratto di esclusiva, ha
accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il suo credito.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamante
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale
(art. 82 CO), in particolare per non aver accolto l’eccezione di compensazione
da lei sollevata, rispettivamente la sua domanda riconvenzionale.
Con
osservazioni 9 dicembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella concreta fattispecie mentre è pacifica la sussistenza e la
consistenza del credito di parte istante, controversa è essenzialmente la
pretesa per danni opposta in compensazione dalla convenuta.
A
proposito dell’ammontare di questa pretesa, va preliminar-mente rilevata
l’improponibilità dell’aumento della domanda riconvenzionale da fr. 1’378.90 a
fr. 4’268.90 –importo fatto valere in sede di conclusioni a dipendenza del
maggior numero di canne da pesca risultate difettose– non trattandosi di un
caso di estensione della domanda ai sensi dell’art. 75 lett. b CPC: la modifica
proposta poggia infatti su elementi fattuali nuovi, ossia estranei alle
allegazioni introduttive (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC art. 75, N. 3 e 5).
- Secondo
il principio generale di cui all’art. 8 CC compete alla parte che intende dedurre
il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta
circostanza, in difetto della quale il giudice deve decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC). Nel caso di specie, poiché litigiosa è unicamente la pretesa per risarcimento
danni opposta in compensazione dalla convenuta con riferimento alla mancata
consegna da parte dell’istante di pezzi di ricambio delle canne da pesca,
spettava alla convenuta provare di vantare una pretesa a questo titolo, ossia
un obbligo per l’istante di effettuare la discussa consegna (Peter, in Comm
basilese, 1996, n. 23 ad art. 120 CO). La convenuta, disattendendo l’onere
della prova che, come detto, le competeva, non solo non ha provato che
all’istante incombesse l’obbligo di fornirle della merce oltre a quella oggetto
delle due fatture scoperte, ma neppure ha provato di aver ordinato questa merce
ulteriormente (come da lei sostenuto), ordinazione che la ditta istante
contesta di aver ricevuto (doc. H e L e interrogatorio formale di __________).
A proposito di questa dubbia ordinazione la stessa convenuta fornisce versioni
discordanti: mentre nel suo scritto 27 febbraio 1996 (doc. I) fa riferimento a
un ordine scritto, nella successiva lettera del 25 luglio 1996 (doc. N)
sostiene di aver ordinato la merce verbalmente.
Mancando
la prova di un credito della convenuta nei confronti dell’istante, rispettivamente
del benfondato della sua pretesa di risarcimento danni, l’eccezione di compensazione
da questa sollevata ad estinzione del suo debito nei confronti dell’istante non
poteva che essere respinta, come correttamente deciso dal primo giudice.
Per
il che il ricorso, con il quale la ricorrente si è essenzialmente limitata a
riproporre la propria versione dei fatti senza dimostra-re che quella fatta
propria dal pretore sarebbe arbitraria, ossia contraria alle risultanze
istruttorie, deve essere respinto con il carico di tasse, spese e ripetibili
alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 ottobre 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
a carico della ricorrente con l’obbligo di rifondere a __________. l’importo di
fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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