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Numero d'incarto:
16.1997.121
Data decisione, Autorità:
20.07.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00121
Lugano
20 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 1997 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
Contro
la
sentenza 14 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 1° settembre 1997 da
(patr. dallo
studio legale __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
decretata
l’apertura del fallimento della ricorrente in data 19 gennaio 1998 e sospesa
quella procedura il 9 marzo 1998 con l’avvertenza della sua chiusura per
mancanza d’attivo, salvo richiesta di un creditore e anticipo spese;
preso
atto che impugnato davanti alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale
d’appello il decreto di sospensione, il reclamo è stato poi stralciato dai
ruoli il 23 aprile 1998;
preso atto della
pubblicazione sul FUC __________secondo cui la procedura
la procedura di
fallimento è stata dichiarata chiusa per mancanza di attivi;
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 1° settembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da __________ presso la quale aveva svolto
un’attività lavorativa- al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di
fr. 4’800.- corrispondenti al saldo delle proprie pretese salariali.
A
valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto il verbale d’udienza 3
luglio 1997 (doc. A) nonché la lettera di adesione alla proposta nello stesso
contenuta (doc. B) con la quale la convenuta si era impegnata a pagarle
l’importo posto in esecuzione.
La
convenuta si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di estinzione del
debito per avvenuta compensazione con un debito di fr. 5’083.25 che l’istante
aveva originariamente contratto con __________ e che ella ha assunto il 3
ottobre 1997 (doc. 1).
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un
valido titolo esecutivo, respinta in quanto non comprovata l’eccezione di
estinzione del debito per compensazione sollevata dall’escussa, ha accolto
l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 27 ottobre 1997, la __________ è
insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale non
ritenendo sufficientemente comprovata l’eccezione di compensazione dalla stessa
sollevata.
Con
osservazioni 28 novembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo
i combinati disposti di cui agli art. 80 e 81 cpv. 1 LEF, quando il credito sia
fondato su un titolo esecutivo, l’opposizione è rigettata ove l’opponente non
provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza o che è
stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è
prescritto.
Nel
caso concreto non è contestato che il verbale di udienza 3 luglio 1997 costituisca
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo ivi
menzionato di fr. 4’800.-.
Controverso
è per contro il fatto di sapere se la convenuta abbia o meno provato di aver
estinto il suo debito.
L’estinzione
del debito può avvenire non solo mediante il pagamento della pretesa ma anche
in altro modo riconosciuto dal diritto civile (Jäger, Commentaire de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, p. 224; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 149), in particolare
mediante compensazione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 144).
Trattandosi
di procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, l’eccezione di estinzione
del debito dev’essere provata mediante documenti e non soltanto resa verosimile.
La
sentenza dedotta in cassazione, ancorchè censurabile nella misura in cui non
considera quale prova sufficiente del credito opposto in compensazione la documentazione
prodotta dalla convenuta (doc. 1) - (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 1997, § 19, n. 54; Panchaud /Caprez, op.cit., § 144 n. 3;
DTF 115 II 100 cons. 4), deve nondimeno essere confermata siccome
corretta nel suo risultato.
- Trattandosi
di una pretesa per salari e nell’ottica di una migliore protezione del lavoratore,
il legislatore ha infatti voluto limitare la possibilità di compensazione del
datore di lavoro alla parte del suo credito che eccede il minimo esistenziale
del lavoratore (art. 125 cifra 2 CO; art. 323b CO (Rehbinder, in Commentario
bernese, n. 9 ad art. 323b CO), parte compensabile che incombe a comprovare al
datore di lavoro (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996,
n. 8 ad art. 323b CO).
In
concreto, poiché l’escussa si è limitata a sollevare l’eccezione senza
dimostrare e neppure sostenere che l’importo posto in compensazione eccederebbe
il minimo esistenziale ai sensi dell’art. 93 LEF (CEF 29 gennaio 1993 in
re B./B.; Rep 1981 398 cons.4), l’eccezione come tale non può essere
accolta mancando la prova dell’ammontare del salario eventualmente compensabile.
Né,
in procedura sommaria, appare conforme addossare al giudice un’attività indagatoria
su tale aspetto, che invece potrebbe essere svolta in procedura di merito.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 24 ottobre 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.-- a titolo di ripetibili parziali.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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