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Numero d'incarto:
16.1997.100
Data decisione, Autorità:
21.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00100
Lugano
21 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 presentato da
rappr.
dal __________
contro
la
sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 25 luglio 1997 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 25 luglio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole per il recupero di fr. 1’634.15, importo corrispondente
all’imposta
comunale
1985 oltre interessi e accessori;
che
quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione
(decisione su reclamo) 27 gennaio 1989 relativa all’imposta cantonale 1985-86
(doc. B) regolarmente passata in giudicato, copia delle bollette di imposta
notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. C-E) e il conteggio
degli interessi allestito il 26 giugno 1997 (doc. F);
che
all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’intervenuta
prescrizione del credito fiscale, ha respinto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO
esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che nel caso di specie, il
pretore ha correttamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo
nella documentazione prodotta dall’istante;
che anziché pronunciare il
rigetto definitivo dell’opposizione, non avendo l’escussa sollevato nessuna
delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, tantomeno quella della
prescrizione, il pretore ha respinto l’istanza;
che secondo l’art. 231
cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la
tassazione è passata in giudicato;
che contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche nell’ambito
delle obbligazioni di diritto pubblico -per principio- l’eccezione di
prescrizione non può essere esaminata d’ufficio ma deve essere sollevata dalla
parte che se ne prevale (Rep 1977 pag. 213; CEF 27 maggio 1992 in
re Comune di Ponte Tresa/A.), ciò si spiega per il fatto che trattandosi di
prescrizione relativa -quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231
cpv. 3 vLT)- non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio,
il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente
pubblico (art. 158 cpv. 2 e 3 vLT);
che diverso potrebbe
essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT),
ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica
d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher,
System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung
im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300; DTF 101 Ib 350);
che la sentenza impugnata,
frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare dell’art.
81 cpv. 1 LEF, deve essere annullata;
che accogliendo il ricorso
e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia;
che gli interessi di mora
e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il
rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere
riconosciuti all’istante nella misura richiesta;
che
la documentazione allegata all’istanza costituisce valido titolo
esecutivo per l’importo posto in esecuzione (Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 128);
che
al Comune procedente non vengono assegnate indennità di questa
sede, non richieste,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I.
Il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 del __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di
Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte
istante, deve essere posta a carico della convenuta con
l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 50.-.
II. Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dal
ricorrente, vanno poste a carico di __________.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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