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Numero d'incarto:
16.1996.98
Data decisione, Autorità:
16.05.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00098
Lugano
16 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 10 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1995
da
patr.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’200.- oltre
accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
- Dall’estate 1992
sino alla fine di agosto 1995 __________ ha occupato, a titolo gratuito, un
appartamento di proprietà del marito a __________riconsegnandolo -a dire del
proprietario- in uno stato di incuria generale, con particolare riferimento
alle tende da balcone irrimediabilmente danneggiate a causa di un uso non
conforme delle stesse.
Con istanza 21 settembre
1995 __________ ha quindi convenuto in causa la moglie al fine di ottenere il
pagamento di fr. 1’200.-, importo necessario alla sostituzione delle due tende
in discussione. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando
il danno fatto valere in causa nonché la sua eventuale responsabilità, negando
in particolare l’addebito circa un uso improprio delle tende.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente
comprovato sia il danno che la responsabilità della convenuta, dipendente da un
errato utilizzo delle tende in questione.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12
agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente eccepisce innanzi
tutto la nullità della sentenza per carenza di motivazione. Nel merito
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto
sostanziale e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo
provato il danno e il nesso di causalità tra lo stesso e l’utilizzo da lei
fatto delle tende dell’istante.
Con osservazioni 24
settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- L’art. 8 CC impone a
chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza.
In conseguenza di questa
norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC).
Le norme sul contratto di
comodato pongono a carico del comodatario l’obbligo di restituire la cosa dopo
essersene servito (art. 305 CO) e, se questa presenta dei difetti da lui
cagionati, di risarcirli sulla base dell’art. 97 CO (Schärer in Comm. di
Basilea, 1996, n. 14 ad art 306 CO).
In quest’ultima ipotesi,
spetta al danneggiato provare la violazione contrattuale, l’esistenza e
l’entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra
questi due elementi; la colpa essendo presunta (Wiegand in Comm. di
Basilea, 1996, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.).
- Nel caso concreto
l’unico elemento istruttorio è il rapporto di constatazione del perito comunale
di __________, arch. __________ (doc. D), che tuttavia non può essere
considerato alla stregua di un parere peritale poiché non fa capo a criteri
scientifici o comunque specialistici che superino la comune esperienza.
Riferendo di una “presenza
di usura (linea scura) arretrata rispetto al normale totale avvolgimento” il
perito fa una constatazione attribuendo all’utente della tenda un “utilizzo
scorretto” (risposta 7). Sennonché deve essere puntualizzato:
che nessuna testimonianza,
nemmeno quella (eventuale) dello stesso perito, attestano quell’utilizzo
scorretto che l’arch. __________ può solo presumere;
che la fotografia no. 9,
allegata al rapporto in esame, dà un’idea della descritta linea scura delle
tende da sole, ma non prova che la linea scura visibile sulle tende oggetto
della lite sia dovuta al preteso uso scorretto attribuito alla convenuta, già
perché la stessa riproduzione fotografica non mostra lo stato della altre tende
da sole dell'immobile (che appaiono completamente avvolte) come oggetti di
riferimento e di paragone.
In queste condizioni la
decisione impugnata appare in manifesto contrasto con la carenza di prove sulla
pretesa errata e negligente manutenzione delle tende da sole, riconosciuta dal
primo giudice a carico della convenuta; essa, in particolare, dà l’impressione
di rappresentare piuttosto una soluzione di equità (art. 4. CC), possibilità
che il legislatore non ha previsto per i casi in cui una parte non fa fronte,
negligentemente, al proprio onere probatorio.
- In tal senso e in
virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC il ricorso dev’essere accolto e la vertenza
decisa in questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 8 agosto 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia, fissata in fr. 150.- e le spese, da
anticipare
dall’istante, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta
la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
. II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 80.-
b) spese fr.
40.-
fr.
120.-
anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico __________, che verserà inoltre alla
controparte la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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