Res judicata bars renewed objection-lift request in same execution

16.1996.91Other CourtFeb 20, 1997Modified

Summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation complaint against a Lugano district court decision that had partially granted a request to lift an opposition in debt-enforcement proceedings. The appellant successfully argued res judicata: an earlier identical request in the same execution had been withdrawn after service on the opponent and therefore stricken off, which amounted to desistance and ended the dispute. The court held that this prior procedural outcome had material res judicata effect within the same execution. It therefore annulled the lower judgment, rejected the request, and allocated costs against the applicant.

Regest

Art. 77 cpv. 2, 352 cpv. 3, 327 lett. g, 332 cpv. 2 CPC; res judicata in opposition-lift proceedings within the same enforcement file. The withdrawal of an already notified request is equivalent to desistance and terminates the litigation. A reservation unilaterally expressed by the withdrawing party to refile later has no legal effect if not provided for by the CPC. The resulting striking-off order is to be treated, for the purposes of the same execution, as having material res judicata effect and precludes a renewed identical request. Where the cassation ground is established, the cassation court may decide the merits itself rather than remand (consid. 2-4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.91

Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00091

Lugano 20 febbraio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 luglio 1996 presentato da


contro

la sentenza 15 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 marzo 1996 da

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al

PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda che il primo giudice ha parzialmente

accolto rigettando in via definitiva l’opposizione limitatamente a fr. 300.- oltre

accessori, e in via provvisoria per fr. 6’996.45 oltre accessori,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 15 luglio 1996 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata il 13 marzo 1996 da __________ nei confronti del PE sopra menzionato notificato a __________ per il recupero di fr. 7’892.- oltre accessori, di cui fr. 6’996.45 a saldo di pigioni di spettanza dell’istante per il periodo 1992-93 (doc. 76), e fr. 400.- a titolo di ripetibili riconosciute all’istante nell’ambito di procedure giudiziarie che la opponevano alla convenuta in relazione ai contratti di locazione di un appartamento e di un parcheggio sottoscritti dalle parti rispettivamente il 14 marzo 1988 (doc. B) e il 23 marzo 1988 (doc. S);

che con il presente tempestivo gravame __________ basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, postula l’annullamento della decisione pretorile: la ricorrente ripropone l’eccezione di cosa giudicata -già fatta valere in prima sede- avendo il pretore stralciato, per desistenza dell’istante, una precedente procedura di rigetto dell’opposizione basata sullo stesso PE; nel merito contesta l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione per gli importi fatti valere in giudizio nei confronti dei quali eccepisce in ogni caso l’eccezione di prescrizione;

che con osservazioni 28 agosto 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame in quanto temerario;

che va preliminarmente estromessa dall’incarto la documenta-zione prodotta per la prima volta con le osservazioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifesta-mente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che l’eccezione di cosa giudicata -riproposta in questa sede- sollevata dalla convenuta con riferimento alla precedente decisione 6 settembre 1995 con la quale il pretore ha stralciato un’identica precedente domanda di rigetto formulata sullo stesso PE, deve essere accolta;

che infatti, con decreto 6 settembre 1995 (doc. 79), redatto in calce al verbale di contraddittorio dell’istanza di rigetto dell’opposizione presentata il 6 luglio 1995 nei confronti del PE qui in discussione, il pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito del ritiro dell’istanza da parte di __________

che il ritiro dell’istanza dopo la sua notifica a controparte equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC) e pone quindi fine alla lite (art. 352 cpv. 3 CPC);

che il fatto per l’istante di essersi riservata la facoltà di riproporre l’istanza nelle dovute forme non ha rilevanza, trattandosi di una riserva unilaterale non prevista dal CPC e che comunque non ha avuto effetti, tant'è che la causa è stata stralciata dai ruoli;

che quindi, poiché il giudizio di rigetto dell’opposizione, al quale deve essere equiparata la decisione di stralcio 6 settembre 1995, acquista forza di cosa giudicata materiale nell’ambito della stessa esecuzione, l’istanza di rigetto 13 marzo 1996 di __________ è da respingere, ferma restando la possibilità per l’istante di far valere il suo credito con una nuova esecuzione (Rep 1985 345 segg.);

che accogliendo il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g CPC), e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;

Per i quali motivi,

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 26 luglio 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 15 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla

convenuta fr. 150.- a titolo di indennità..

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- quale indennità per questa sede.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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