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Numero d'incarto:
16.1996.8
Data decisione, Autorità:
14.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00008
Lugano
14 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
patr.
Contro
la
sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 23 giugno 1995 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’547.65 oltre accessori
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________ dell’UEF di Faido, domande respinte in ordine dal primo
giudice che ha accertato di non essere competente per materia;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 giugno
1995 l’__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 2’547. 65 a saldo di fatture emesse per prestazioni mediche di
cui questi ha usufruito presso __________ di __________;
che il convenuto non ha
contestato la pretesa avversaria avendo rinunciato a presenziare al
contraddittorio;
che con il querelato
giudizio il pretore, senza giudicare il merito della domanda, l’ha respinta in
ordine dichiarandosi non competente a dirimere la vertenza, trattandosi di una
questione che rileva dal diritto pubblico: il giudice di prime cure ha infatti
ritenuto determinante in tal senso la personalità giuridica dell’ istante e il
fatto che questi, offrendo ai cittadini l’assistenza sanitaria, assolve un
compito di interesse pubblico impostogli dalla Legge sugli ospedali pubblici;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro questo giudizio, postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b
CPC: il ricorrente rimprovera cioè al pretore di aver negato la propria
competenza qualificando erroneamente di diritto pubblico il rapporto venuto in
essere tra le parti;
che al ricorso la
controparte non ha presentato osservazioni;
che controversa nella
concreta fattispecie è la questione relativa alla giurisdizione competente a
dirimere la vertenza, la scelta del diritto applicabile intervenendo solo
successivamente e non essendo di principio preclusa al giudice civile
l’applicazione di norme di diritto pubblico cantonale (DTF 122 III 101
segg.);
che per determinare a
quale giurisdizione - civile oppure amministrativa - dev’essere sottoposta la
vertenza tra un privato e un ente pubblico (in concreto __________), occorre
indagare sulla natura del rapporto contrattuale sorto tra le parti, mentre
indifferente è la natura pubblica di una di esse (Moor, Droit administratif,
1994, pag. 129; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 1, n. 22);
che per loro natura, le
prestazioni fornite dall’istante (esami clinici, cure mediche, degenza
ospedaliera, ecc.), ancorché rese obbligatorie per l’organizzazione ospedaliera
cantonale nei confronti dei pazienti in virtù della Legge sugli ospedali
pubblici, sono tipiche di un rapporto contrattuale di diritto privato in
quanto scelte o comunque concordate con il paziente;
che infatti, per
l’esecuzione di qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica,
terapeutica, riabilitativa) proposta dal personale medico, è necessario il
consenso del paziente
(art. 7 cpv. 1 Legge sulla
promozione della salute;Schluep, Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in
Comm. di Basilea, vol. I, n. 344 e 356);
che, in altri termini,
nella trattativa che precede la terapia, l’ospedale, rispettivamente i medici
preposti alla cura dei pazienti, non intervengono come detentori del potere pubblico
e quindi non hanno competenza di imporre unilateralmente le proprie decisioni;
che è irrilevante ai fini
della qualifica della natura giuridica del rapporto creatosi tra le parti il
fatto che l’istante proceda alla fatturazione delle proprie prestazioni sulla
base di un tariffario dallo stesso stabilito, trattandosi semplicemente di un
mezzo di computo utilizzato per altro da numerose categorie professionali
estranee al settore pubblico;
che di conseguenza, il
giudizio pretorile che ha negato a torto la competenza della giurisdizione
civile a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato in
virtù dell’art. 327 lett. b CPC;
che a titolo abbondanziale
va rilevato che in una recente decisione il Tribunale Federale ha confermato -
siccome non arbitraria - una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo
con la quale questi si era dichiarato incompetente a decidere una vertenza di
natura pecuniaria sorta tra un medico e __________, non potendo quest’ultimo
essere equiparato allo Stato ai sensi dell’art. 71 LPamm (RDAT 1995 II,
pag. 58 segg.);
che quindi, qualora non si
volesse ammettere neppure la competenza del pretore, ci si potrebbe trovare
confrontati ad un conflitto negativo di competenza che alcuni autori risolvono
a favore dell’autorità giudiziaria piuttosto che di quella amministrativa (Knapp,
Précis de droit administratif, 1991, n. 1841);
che, ai sensi dell’art.
332 cpv. 2 CPC, questa Camera non è competente a giudicare il merito della
lite, dovendo rinviare gli atti della causa al pretore per tale incombente;
che la natura del giudizio
e l’atteggiamento del convenuto nel processo permettono di esimere la parte
soccombente dal pagamento di spese e della tassa di giustizia, nonchè di
ripetibili a favore della controparte;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 22 gennaio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata e gli atti
sono rinviati al primo giudice affinché proceda nel senso dei considerandi.
-
Non si prelevano
spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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