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Numero d'incarto:
16.1996.7
Data decisione, Autorità:
21.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00007
Lugano
21 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
e
per essa dalla madre __________
patr.
dallo studio legale __________
Contro
la
sentenza 27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 11 aprile 1994
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’392.- oltre accessori,
domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
Con istanza 11 aprile 1994
__________, rappresentata dalla madre __________ (detentrice dell’autorità
parentale), ha convenuto in giudizio il padre __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 5’392.-, importo corrispondente a quanto da questi
indebitamente prelevato - nel periodo dal 7 novembre 1984 all’8 marzo 1991 -
dal libretto di risparmio per la gioventù no. __________ a lei intestato presso
la __________. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando un
utilizzo illecito del libretto di risparmio della figlia, in quanto al
beneficio di regolare procura, inoltre poiché gli importi prelevati sono stati
da lui stesso riversati sul medesimo libretto di risparmio.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato l’esistenza
del danno di cui chiede il risarcimento, in particolare per non aver provato
che i versamenti effettuati sul suo libretto - praticamente di importo pari ai
prelevamenti - siano stati effettuati da terze persone e non dal convenuto,
come da questi sostenuto.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La
ricorrente lamenta innanzi tutto al primo giudice di non aver sufficientemente
motivato il proprio giudizio: da qui la pretesa nullità dello stesso ai sensi dell’art.
285 cpv. 2 CPC. Rimprovera inoltre al primo giudice di non aver stralciato
dagli atti la dichiarazione dei genitori del convenuto (doc. 2), giudicata
improponibile ai sensi dell’art. 228 CPC. Nel merito ritiene che il pretore è
incorso in un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie ed errata
applicazione del diritto, in particolare dell’art. 8 CC e dell’art. 41 CO, per
non aver considerato i prelevamenti effettuati dal convenuto dal libretto di
risparmio della figlia come un agire illecito che le ha cagionato un danno
corrispondente all’importo fatto valere in giudizio.
Con scritto 26 gennaio
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- L’art.
41 CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno
patito a seguito di un agire illecito di un terzo, a condizione che provi
l’esistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione (Schnyder, in
Comm. di Basilea, 1992, I, art. 41 CO, n. 2).
A
questo scopo, nel caso concreto, l’istante ha prodotto la documentazione
bancaria di registrazione di tutte le operazioni effettuate sul libretto di
risparmio dal 19 ottobre 1984 al 22 dicembre 1992 (data dell’ultima
operazione), ossia fotocopia delle pagine stampate del libretto stesso (doc.
A), nonché fotocopia delle ricevute bancarie che provano i prelevamenti
effettuati dal convenuto in diverse occasioni (doc. B - L). Se ne può dedurre
che sono stati effettuati versamenti per complessivi fr. 6’010.- e prelevamenti
per fr. 5’392.-, da cui un saldo a favore dell’istante di fr. 618.- al quale
vanno aggiunti gli interessi, per un totale di fr. 690. 40. Da questa stessa
documentazione si evince quali sono gli importi prelevati dal convenuto e la
circostanza che agli stessi corrispondono versamenti sul libretto
di
risparmio, quasi sempre di pari importo.
Sennonché
un esame più attento della documentazione non consente di condividere
interamente le conclusioni pretorili.
Per
quanto riguarda buona parte delle operazioni -ossia fino e compreso il
prelevamento di fr. 100.- operato il 18.10.1988-, si constata che, a fronte
delle cennate registrazioni e delle dichiarazioni del convenuto di aver
personalmente effettuato, quale possessore del libretto, le operazioni di cui
si è detto, spettava all’istante provare che i versamenti sul libretto non
erano stati effettuati dal convenuto bensì, ma da altri. Tale circostanza
determinante è stata però semplicemente allegata, ma non provata, per cui viene
a mancare la verifica dell’illiceità dell’agire del convenuto e dell’esistenza
di un nesso causale adeguato tra il danno lamentato e l’agire del convenuto. Né
può essere dimenticato -a titolo abbondanziale- che, nel caso in cui i riversamenti
fossero avvenuti presentando il libretto di risparmio allo sportello della
banca, la registrazione dell’accredito sul libretto avrebbero sostituito la
consegna di ricevute d’altro tipo.
- Le
cose cambiano invece dopo il 21 dicembre 1988, quando il saldo del libretto di
risparmio è stato aumentato di fr. 1’900.- in seguito a un versamento che il
convenuto afferma di aver effettuato personalmente, prelevando quell’importo
dal proprio conto __________ presso la __________ di __________.
Da
quella data, il convenuto ha continuato a effettuare prelevamenti di una certa
importanza e ha effettuato anche dei riversamenti, ma non tali da ristabilire
il nuovo saldo del libretto di risparmio in base al quale la figlia alla fine
del 1988 disponeva di un capitale di fr. 2’035,- (doc. A).
Il
17 gennaio, l’8 febbraio e il 14 novembre 1989, il convenuto ha prelevato
complessivamente dal libretto la somma di fr. 1’900.-; il 9 aprile e il 6
luglio 1990 complessivamente fr. 880.-, mentre l’8 marzo 1991 fr. 150.- : in
totale fr. 2’930.- Per contro , egli ha provveduto, nella migliore delle
ipotesi -ovvero nella supposizione che egli sia stato l’autore di tutti i
versamenti durante lo stesso periodo- a riversare complessivamente fr. 1’650.-
Così operando, il convenuto -contrariamente a quanto aveva fatto in precedenza-
è venuto meno al suo obbligo di riversare sul libretto della figlia ciò di cui
si appropriava temporaneamente, per motivi che invero sfuggono. Ma ciò è anche
in contrasto con l’affermazione del primo giudice che carica all’istante le
conseguenze del mancato onere della prova, partendo dall’ipotesi che il
convenuto avesse sempre riversato gli importi prelevati, non avvedendosi che il
versamento di fr. 1’900.- effettuato alla fine del 1988 non poteva ragionevolmente
essere considerato un mutuo alla figlia di __________ anni, ma unicamente come
una liberalità e che il saldo di fr. 2’035.- non poteva essere diminuito,
siccome bene dell’istante.
- Non
può essere condivisa, percontro, la censura ricorsuale, secondo cui la sentenza
impugnata sarebbe nulla perché non motivata in modo sufficiente. La
giurisprudenza indica che la motivazione di una sentenza può essere sommaria,
purché se ne possa dedurre le ragioni per le quali il giudice si è determinato
in un certo modo (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 285, n. 2).
Nel caso concreto -malgrado
la concisione dell’esposto- non v’è ragionevole motivo di dubbio al proposito,
tant’è che la ricorrente è stata posta in condizione di proporre censure
attinenti ai motivi del giudizio, in particolare all’ossequio dell’onere
probatorio.
Di nessun rilievo è infine
la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non avrebbe estromesso
dagli atti la dichiarazione dei genitori del convenuto (doc. 2) poiché il
pretore neppure l’ha considerata ai fini del proprio giudizio.
- Dovendo giudicare sul
merito della vertenza, in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC , il credito
dell’istante dev’essere considerato pari alla differenza fra gli importi
descritti in precedenza (consid. 6) ossia fr. 1’280.-.
Il calcolo degli interessi
postulato dall’istante non tiene conto dei riversamenti, né considera il tasso
d’interesse corrispondente al libretto di risparmio. Chiedendo il tasso del 5%,
s’intende ottenere interessi di mora che, in assenza di altre interpellazioni,
devono essere calcolati dalla data dell’istanza.
-
La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ in
questa sede ricorsuale, può essere accolta in considerazione dell’esito favorevole
del gravame (art. 157 CPC) nonchè della prova dello stato di indigenza della
richiedente (cfr. certificato municipale).
-
La comunicazione 26.01.1996
del resistente non può valere come allegato di osservazioni al ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
22 gennaio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano - Sezione 3 - è annullata
e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza di
__________ è parzialmente accolta.
Di conseguenza
__________ è condannato a versare
a __________,
__________ la somma di fr. 1’280.-,
oltre interessi
del 5% dall’11 aprile 1994.
- La tassa di
giustizia di fr. 300.- e le spese da anticipare
dall’istante,
restano a suo carico in ragione di 3/4 e a carico
del convenuto in ragione di 1/4. L’istante rifonderà a __________ la somma di fr.
300.- come parte delle ripetibili.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria 22 gennaio 1996 di __________ è accolta.
III. La spese e la tassa di
giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 200.-, sono poste nella
misura di fr. 150.- a carico dell’istante e per essa - al beneficio
dell’assistenza giudiziaria - a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre i
rimanenti fr. 50.- sono posti a carico del convenuto.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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