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Numero d'incarto:
16.1996.60
Data decisione, Autorità:
28.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00060
Lugano
28 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 12 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Rovana nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 5 febbraio 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre
accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 febbraio
1996 __________ ha convenuto in causa __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 900.- quale corrispettivo del prezzo di un trapano elettrico Bosch
venduto a quest’ultimo il 23 novembre 1995 (doc. A);
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2
maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentito
per aver emanato la sentenza qui dedotta in cassazione senza prima evadere la
sua domanda di rinvio dell’udienza, ciò che gli ha impedito di far valere le
proprie ragioni e contestazioni;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che nella fattispecie il
primo giudice, nonostante la tempestiva ed esplicita richiesta di rinvio
dell’udienza contenuta nello scritto 19 febbraio 1996 del convenuto, anzichè
deciderla, ha prolato il giudizio qui dedotto in cassazione;
che così facendo egli ha
chiaramente violato l’art. 136 cpv . 3 CPC che impone al giudice di decidere la
domanda di rinvio con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art.
136);
che a prescindere
dall’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il rinvio dell’udienza, il
primo giudice era tenuto a pronunciarsi sulla medesima poichè dal suo silenzio
il convenuto poteva in buona fede dedurre che la prevista udienza di
contraddittorio non avrebbe avuto luogo (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art.
136);
che, a dipendenza di
questa considerazione, a nulla serve che il giudice di pace abbia poi
giustificato il mancato rinvio nei considerandi della sentenza qui impugnata;
che quindi, il fatto per
il primo giudice di aver lasciato insoluta la domanda di rinvio dell’udienza
sino ad emanazione della sentenza, costituisce non solo violazione dell’art.
136 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. g CPC, ma
altresì violazione del diritto di essere sentito del convenuto (art. 4 Cost.);
che tale carenza
procedurale comporta addirittura la nullità dell’atto (sentenza) emanato in
dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);
che pertanto gli atti
devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere
emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art. 332
cpv. 2 CPC);
che
da ultimo va rilevato l’obbligo per il giudice di sempre allestire un verbale
del contraddittorio sottoscritto dalle parti, ritenuto che questa esigenza
procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) è la sola in grado di attestare l'avvenuto
atto processuale, del quale -nel caso concreto- si ha notizia soltanto dalle
premesse alla decisione: ciò che evidentemente non basta ai fini della sentenza
con riferimento all'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC;
che data la particolarità
della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, mentre il
pagamento di ripetibili al ricorrente viene posto a carico dello Stato del
Cantone Ticino in considerazione delle carenze procedurali descritte;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
- Il ricorso per cassazione
22 aprile 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
12 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Rovana è annullata e gli atti
sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
- Il presente giudizio
è esente da tasse e spese.
Lo
Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di
ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Rovana
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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