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Numero d'incarto:
16.1996.37
Data decisione, Autorità:
29.03.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00037
Lugano
29 marzo 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 1993 presentato quale appello
da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 7 marzo 1993 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 8 novembre 1990
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale gli istanti hanno chiesto venisse fatto obbligo alla convenuta di
eliminare, rispettivamente arretrare alla distanza legale minima, la siepe di piracanta
situata sul suo fondo a confine con la proprietà degli istanti, domanda
respinta dal primo giudice che ha accolto la domanda riconvenzionale formulata
dalla convenuta tendente all’iscrizione di una servitù di mantenimento della
siepe,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ e
__________ sono proprietari della particella n. __________ RFD __________
mentre __________ è proprietaria della contigua particella no. __________ sulla
quale si trova una siepe di piracanta messa a dimora sulla linea di confine tra
le due proprietà.
Con istanza 8 novembre
1990 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ chiedendo
l'allontanamento di questa siepe rispettivamente il suo arretramento alla
distanza minima legale di 0,50 m dal confine con la loro proprietà, in ossequio
all’art. 139 LAC.
La convenuta si è opposta
alla domanda avversaria sollevando innanzi tutto l’eccezione di res iudicata
con riferimento alla sentenza pretorile 17 maggio 1990 prolata a seguito
dell’azione possessoria proposta dagli istanti, eccezione che il giudice di
prime cure ha ritenuto infondata.
Nel merito la convenuta ha
addotto che la messa a dimora della siepe a confine con la proprietà degli
istanti era stata preventi-vamente discussa e concordata con quest’ultimi. Essa
ha postulato in via riconvenzionale l’iscrizione di una servitù di mantenimento
della siepe controversa.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, ritenendo comprovato l’accordo delle parti circa la
posa della siepe a una distanza inferiore a quella minima legale sulla base
della deposizione di __________, ha respinto l’istanza e accolto la domanda riconvenzionale
tendente all’iscrizione di una servitù di mantenimento della siepe.
-
Contro questa
decisione __________ e __________ sono insorti con tempestivo gravame datato 2
giugno 1993 e trasmesso per evasione a questa Camera con ordinanza 20 marzo
1996 della Prima Camera civile.
I ricorrenti rimproverano
al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver concluso all’esistenza di un accordo tra le parti circa la
posa della siepe a confine tra le due proprietà - in dispregio quindi della
distanza legale minima - accordo che a dire degli insorgenti mai sarebbe stato
perfezionato.
Con osservazioni 5 luglio
1993 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Il presente gravame
deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati
disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, ritenuto che il valore di causa
fatto accertare dalla presidente della Prima Camera civile, alla quale il
gravame è stato in un primo tempo sottoposto, è stato fissato in fr. 2’500.-
(ordinanza 7 marzo 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2).
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale i ricorrenti fondano implicitamente il loro
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- L’art. 8 CC impone a
chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza.
In conseguenza di questa
norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del
diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo
principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto
procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la
forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di
conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II
33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8
CC).
Nel caso concreto, il
pretore, facendo propria la tesi della convenuta, ha dedotto dalla deposizione
del teste __________ la prova dell’esistenza di un accordo sulla messa a dimora
della siepe alla distanza in cui si trova attualmente.
Dalla deposizione del
teste, resa in due occasioni l’una il 19 settembre 1988 nell’ambito dell’azione
possessoria e l’altra il 23 ottobre 1992 nella causa che ci occupa, si apprende
unicamente che “il signor __________ ebbe un colloquio con il suo vicino dal
quale potei sentire che si discuteva della siepe da posarsi tra le due
proprietà: ricordo che il vicino si dichiarò d’accordo con la posa di questa
siepe” (verbale 19 settembre 1988) e ancora” potei sentire una conversazione
tra il signor __________ e il signor __________ al riguardo della posa di una
siepe viva lungo il confine tra le due proprietà. Tra i due si parlava di
posare una siepe lungo il confine” (verbale 23 ottobre 1992).
A non averne dubbi, il
fatto di aver sentito le parti parlare della siepe controversa e delle
possibili modalità di sistemazione, ancorché a confine con le due proprietà,
significa solo, nell’ac-cezione comune delle cose, che esisteva una trattativa
tra le parti ma non può certamente essere inteso nel più impegnativo senso
dell’esistenza di una pattuizione vincolante, ovverossia di un accordo per cui
gli istanti si sarebbero definitivamente impegnati a tollerare la siepe della
convenuta ad una distanza inferiore a quella minima legale (II CCA 15
settembre 1995 in re U./G.).
Contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice, dalla sola deposizione del teste __________ non è
possibile concludere all'esistenza di un consenso tra le parti circa la posa
della siepe a confine con le loro proprietà. Né sono state proposte altre prove
sull'esistenza del preteso accordo.
La valutazione delle prove
operata dal pretore non è pertanto sostenibile, essendo manifestamente contrario
alle risultanze istruttorie voler ammettere l’esistenza di un accodo sulla posa
della siepe a confine, in particolare non potendosi evincere tale soluzione
dalle parole del teste se non con un’inammissibile forzatura di quanto da lui
riferito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 10).
-
Esclusa la
conclusione tra le parti di un accordo circa la posa della siepe a una distanza
inferiore a quella legale minima, non entra neppure in considerazione
l‘iscrizione di una servitù di mantenimento della siepe medesima. Simile
iscrizione presup-pone infatti l’esistenza di un valido titolo, ossia un
contratto costitutivo della servitù dal quale risultino tutti gli elementi atti
a determinare il tipo e l’estensione dell’aggravio posto a carico del proprietario
del fondo serviente (Rey in Berner Kommentar, N. 79 ad art. 730 CC; N.
13 ad art. 731; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 1990, N. 2226),
ciò che, come si è visto, è escluso.
-
Accogliendo il
ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Spese e ripetibili di
entrambe le sedi sono poste a carico della convenuta quale parte soccombente,
con la cautela, a dipendenza dell’accertato valore di causa, di un’adeguata
riduzione della tassa di giustizia e delle ripetibili ad opera di questo
giudice.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso 2 giugno
1993 di __________ e __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
13 maggio 1993 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza
è accolta
Di
conseguenza è fatto ordine a __________ di procedere allo spostamento della
siepe di piracanta messa a dimora sul suo fondo no. __________ RFD __________
alla distanza di almeno 0.50 metri dal confine con la particella no. __________
RFD __________ di proprietà di __________ e __________.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese da anticipare come di rito dagli
istanti, vanno poste a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere agli
istanti fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
La
domanda riconvenzionale è respinta
-
La
tassa di giustizia della riconvenzionale, in complessivi fr. 150.- e le spese,
da anticipare come di rito, sono a carico di __________, la quale rifonderà
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
III. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, anticipate dai ricorrenti, vanno
poste a carico di __________ la quale verserà a __________ e __________ fr.
200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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