Civil action struck off for inactivity; appeal on defective notification dismissed

16.1996.26Other CourtOct 17, 1996Dismissed

Summary

An employee sued her former employer for unpaid salary of CHF 4,800. After the parties jointly requested suspension to pursue an out-of-court settlement, nothing further happened. The pretore warned them to state whether they still wished to proceed and then struck the case from the roll when no one reacted. On cassation, the appellant argued that the warning order had been served only on her, not on counsel. The court held that service on the party was permissible because the new representative had not been communicated to the court, and in any event the deadline was adequate. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 100 in costs.

Regest

Art. 120 cpv. 1 and 4 CPC; Art. 351 cpv. 1 CPC; service of judicial acts to a represented party and striking off for inactivity. Judicial acts must be served on the legal representative only if the authority knows both the existence of the representation and the identity of the representative; if this is not communicated, service on the party is valid. A deadline to confirm interest in continuing proceedings is sufficient if it allows the party, especially the plaintiff, to inquire about the status of the case. Striking a dormant case off the roll does not prejudice the plaintiff, who may refile the action subject to prescription.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.26

Data decisione, Autorità: 17.10.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00026

Lugano 17 ottobre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1996 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________

Contro

il decreto di stralcio 8 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 12 giugno 1992 nei confronti di


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’800.- oltre accessori, domanda sulla quale il primo giudice non si è espresso avendo stralciato la causa dai ruoli,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 giugno 1992 _________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’800.- a saldo delle sue pretese salariali;

che all’udienza, del 3 settembre 1992, indetta per il contraddittorio, le parti hanno chiesto la sospensione del processo in vista della conclusione di un accordo extra giudiziale, riservandosi la possibilità - in caso di fallimento delle trattative - di chiedere la continuazione della causa dallo

stadio della replica;

che dopo quest’udienza, le parti non hanno più compiuto alcun atto processuale;

che stante l’inazione delle parti, il pretore, con ordinanza 10 gennaio 1996, ha loro assegnato un termine di 15 giorni per manifestare se avevano ancora un interesse a continuare il processo, ritenuto che il loro silenzio sarebbe stato interpretato quale rinuncia al medesimo con il conseguente stralcio della lite dai ruoli;

che con il decreto impugnato il pretore, preso atto che nessuna delle parti ha reagito alla citata ordinanza, ha stralciato la causa dai ruoli in applicazione dell’art. 351 cpv. 1 CPC;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto decreto di stralcio chiedendone l’annulla-mento; la ricorrente, che sostiene di avere tuttora un interesse alla continuazione della causa, lamenta di non aver potuto reagire tempestivamente all’ordinanza 10 gennaio 1996 senza colpa da parte sua, ritenuto che l’ordinanza, anzichè essere stata notificata al suo legale, è stata notificata solo lei;

che con osservazioni 4 marzo 1996 la controparte postula la reiezione del gravame,

che secondo l’art. 120 cpv. 4 CPC se la parte ha un rappresentante legale, gli atti giudiziari - tra i quali rientra indubitabilmente l’ordinanza che ci occupa - devono essere notificati a quest’ultimo;

che evidentemente quest’obbligo può essere ossequiato dall’autorità giudiziaria solo se a quest’ultima è nota l’esistenza del rapporto di rappresentanza nonchè l’identità del rappresentante della parte;

che nella fattispecie l’ordinanza non ha potuto essere notificata al rappresentante che l’istante aveva al momento dell’inoltro della causa essendo intervenuto per quest’ultimo un impedimento legale al patrocinio a seguito della sua elezione nella magistratura (art. 67 lett. a LOG);

che l’istante non ha comunicato alla Pretura il nominativo del suo nuovo rappresentante: in tal modo il giudice non ha potuto procedere diversamente che alla notifica dell’ordinanza controversa alla parte stessa (art. 120 cpv. 1 CPC);

che va in ogni caso rilevato che il termine assegnato dal pretore era congruo e tale da permettere alla ricorrente di reagire tempestivamente interessandosi presso il proprio legale, o presso la pretura, circa lo stadio della procedura, ciò a maggior ragione se si considera il suo ruolo di istante nella causa;

che abbondanzialmente va rilevato che lo stralcio della causa non crea pregiudizio all’istante poichè, fatto salvo il termine di prescrizione, ella può riproporre l’azione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351, n. 2),

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 19 febbraio 1996 __________ è respinto.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. __________ è tenuta a rifondere a __________ fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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