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16.1996.154 ΓÇó Cassation granted for lack of notice of adjourned hearing
16.1996.154Other CourtJul 14, 1997Granted
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal granted the appellant's cassation appeal against a Lugano district court judgment. The appellant argued that she had been unable to attend the hearing because the order adjourning the hearing from 11 November 1996 to 5 December 1996 had not been notified to her by registered mail. The court held that, without proof of proper service, the party had not been placed in a position to be heard. The first-instance judgment was therefore void and the file was remitted for a new hearing. No court fees were charged, and the Canton of Ticino was ordered to pay CHF 100 in party costs.
Art. 327 lett. e CPC; Art. 124 cpv. 1 CPC; Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC: a judgment must be annulled when a party was denied the opportunity to be heard owing to defective notification of the hearing. Where an adjournment order is not served by registered mail as prescribed, the authority cannot prove effective receipt; in the absence of such proof, the hearing citation is irregular and the resulting judgment is void. In such a case, the matter must be remitted to the first instance for a new hearing and decision (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.154
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00154
Lugano 14 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 dicembre 1996 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’883.50 oltre accessori, nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 settembre 1996 __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’883.50 a saldo della nota da lei emessa il 24 giugno 1996 per prestazioni professionali svolte a favore della convenuta dal 16 agosto al 14 settembre 1995 (doc. H);
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: la ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare al contraddittorio, inizialmente fissato per l’11 novembre 1996 e rinviato d’ufficio al 5 dicembre 1996, decisione di rinvio che non le è pervenuta;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella concreta fattispecie con ordinanza 30 settembre 1996, spedita mediante invio raccomandato, il pretore ha citato le parti all’udienza dell’11 novembre 1996 per la discussione;
che quest’udienza non ha avuto luogo in quanto, con ordinanza 18 novembre 1996, il pretore l’ha rinviata d’ufficio al 5 dicembre 1996;
che poiché la decisione di rinvio dell’udienza non è stata notificata mediante invio raccomandato così come prevede l’art. 124 cpv. 1 CPC, non vi è la prova -da parte dell'autorità giudiziaria- che questa sia effettivamente giunta alla ricorrente: se ne deve concludere per una citazione irrita (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 7 e 12);
che, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC la sentenza impugnata è pertanto nulla;
che l’incarto deve così essere ritornato al pretore affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente, da porsi a carico dello Stato del Cantone Ticino
richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 6 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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