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Numero d'incarto:
16.1996.152
Data decisione, Autorità:
02.06.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00152
Lugano
2 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 dicembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 22 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1996
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 350.- oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 19 settembre 1996 lo __________, ovvero gli avvocati __________ e
__________ costituenti una società semplice, hanno proceduto nei confronti di
__________ per l’incasso di fr. 350.- e accessori a saldo della nota
professionale 28 luglio 1993 relativa a prestazioni professionali effettuate
dall’avvocato _________ al quale il convenuto si era rivolto per ottenere
informazioni in merito ad un permesso di dimora per __________ (doc. A);
che
all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla
pretesa avversaria contestando l’adempimento del mandato da parte dell’istante;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata l’inconcludenza delle
contestazioni sollevate dal convenuto che in precedenza aveva implicitamente
riconosciuto la pretesa dell’istante alla quale aveva opposto in compensazione
un suo credito, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 16 dicembre 1996, la cui tempestività è stata accertata da questa
Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la pretesa
avversaria in quanto basata su un contratto di mandato mai perfezionatosi tra
le parti;
che
con osservazioni 24 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere
le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato,
caso contrario l’atto è nullo;
che
nel caso di specie l’impugnazione di __________, con la quale non chiede
l’annullamento della sentenza del giudice di pace (art. 327 cpv. 1 CPC), ma si
limita a ribadire l’inesistenza di un contratto di mandato tre le parti, non
adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti
nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che
in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rivelerebbe infondato, ritenuto
che in prima sede l’insorgente ha ammesso di essersi rivolto all’avv.
__________ le cui prestazioni, salvo diversa pattuizione che spettava al
convenuto provare, sono di natura onerosa (art. 394 cpv. 3 CO);
che
i rapporti tra l’istante e __________ esulano dalla presente fattispecie;
che
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 16 dicembre 1996 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte
fr. 60.- quale indennità per questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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