Res judicata objection rejected in debt enforcement

16.1996.15Other CourtMar 5, 1996Dismissed

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Omnilex summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a debtor’s cassation appeal against a first-instance decision that had granted definitive lifting of opposition for CHF 5,500 based on an earlier judgment. The appellant argued that the matter had already been finally decided by the same chamber in another case. The court held that res judicata had not been properly raised below and, in any event, failed because the earlier case involved a different defendant and thus lacked identity of parties. The prior judgment was a valid enforceable title, so the lifting of opposition was confirmed. Costs were placed on the appellant.

Omnilex headnote

Arts. 97-98 CPC; res judicata as a ground of objection in civil proceedings; the objection is not examined ex officio at every stage and must be timely invoked by the party relying on it. It succeeds only if there is identity of cause and identity of parties between the two proceedings. A judgment rendered against a different defendant does not bar a subsequent enforcement proceeding against another party, even if connected to the same underlying debt. In cassation, absent any reviewable defect in the appreciation of the file or in the application of substantive law, the challenged decision is confirmed (consid. 2-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.15

Data decisione, Autorità: 05.03.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00015

Lugano 5 marzo 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 gennaio 1996 presentato da


contro

la sentenza 16 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1995 da


e LLCC, ossia:
















tutti patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 novembre 1995 __________ e litisconsorti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interpo-sta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 5’580.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese e tasse di giustizia nonché alle ripetibili poste a carico della convenuta, solidalmente con __________, con sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;

che all’udienza di contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il primo giudice, verificata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, alla quale la convenuta non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’500.-- riconosciuto nella sentenza;

che con atto ricorsuale 24 gennaio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato su una controversia già decisa in modo definitivo da questa Camera con sentenza 26 ottobre 1995;

che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che con osservazioni 28 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che l’eccezione di cosa giudicata sulla quale l’insorgente basa il proprio gravame è infondata;

che l’eccezione di cosa giudicata non costituisce un presup-posto processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98 CPC);

che l’eccezione di cosa giudicata può trovare accoglimento solo se vi è identità tra le due azioni, ossia se la cosa domandata è la stessa e se la domanda oppone le medesime parti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 98, n. 2, 6 e 8);

che nella concreta fattispecie, ritenuto che il primo giudizio sfociato nella sentenza 26 ottobre 1995 di questa Camera è stato prolato nei confronti dell’avv. __________, mentre quello che ci occupa vede coinvolto un litisconsorzio composto dai comproprietari della PPP costituita sul fondo base n. __________ RFD __________ l’eccezione di cosa giudicata è improponibile a prescin-dere dal fatto che non è neppure stata sollevata nelle dovute forme dinanzi al primo giudice;

che quindi la decisione impugnata, che ha correttamente concesso il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata non essendo ravvisabile nell’operato del primo giudice nessun vizio né nella valutazione degli atti né tantomeno nell’applicazione del diritto materiale,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 24 gennaio 1996 __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione: __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionres judicataidentity of partiescassationcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the debtor could rely on res judicata to defeat the request for definitive lifting of opposition.

Extracted holding

The res judicata objection was unfounded and in any event not properly raised before the first judge; the two proceedings lacked identity of parties.

Extracted reasoning

Res judicata is not examined ex officio at every stage under Arts. 97-98 CPC; it must be invoked by the party relying on it. It can succeed only if the two actions are identical as to claim and parties. Here the earlier judgment involved a different defendant, whereas the present case concerned a different group of co-owners.

Key legal question

Whether the first-instance order granting definitive lifting of opposition should be annulled.

Extracted holding

No defect was shown in the assessment of the record or in the application of substantive law; the order was confirmed.

Extracted reasoning

A valid enforceable title existed in the prior judgment, and no valid objection had been raised against it.

Key legal question

Costs of the cassation proceedings.

Extracted holding

Costs were charged to the appellant, who also had to pay party costs to the respondent.

Extracted reasoning

The appellant lost the cassation proceeding.

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