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Numero d'incarto:
16.1996.15
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00015
Lugano
5 marzo 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 24 gennaio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 16 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1995
da
e LLCC, ossia:
tutti
patr. dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 23
novembre 1995 __________ e litisconsorti hanno chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interpo-sta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole per il recupero di fr. 5’580.- oltre accessori, importo
corrispondente alle spese e tasse di giustizia nonché alle ripetibili poste a
carico della convenuta, solidalmente con __________, con sentenza 24 novembre
1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;
che all’udienza di
contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, verificata l’esistenza di un valido titolo esecutivo
nella sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2,
alla quale la convenuta non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto
l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’500.-- riconosciuto nella
sentenza;
che con atto ricorsuale 24
gennaio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi
pronunciato su una controversia già decisa in modo definitivo da questa Camera
con sentenza 26 ottobre 1995;
che la documentazione
prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che con osservazioni 28
febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che
l’eccezione di cosa giudicata sulla quale l’insorgente basa il proprio gravame
è infondata;
che
l’eccezione di cosa giudicata non costituisce un presup-posto processuale che
il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma
deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98 CPC);
che
l’eccezione di cosa giudicata può trovare accoglimento solo se vi è identità
tra le due azioni, ossia se la cosa domandata è la stessa e se la domanda
oppone le medesime parti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 98, n. 2, 6 e
8);
che
nella concreta fattispecie, ritenuto che il primo giudizio sfociato nella
sentenza 26 ottobre 1995 di questa Camera è stato prolato nei confronti
dell’avv. __________, mentre quello che ci occupa vede coinvolto un
litisconsorzio composto dai comproprietari della PPP costituita sul fondo base
n. __________ RFD __________ l’eccezione di cosa giudicata è improponibile a prescin-dere
dal fatto che non è neppure stata sollevata nelle dovute forme dinanzi al primo
giudice;
che quindi la decisione
impugnata, che ha correttamente concesso il rigetto definitivo dell’opposizione
sulla base di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata non essendo
ravvisabile nell’operato del primo giudice nessun vizio né nella valutazione
degli atti né tantomeno nell’applicazione del diritto materiale,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 24
gennaio 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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