Cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.1996.145Other CourtJun 11, 1997Inadmissible

Summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant's cassation filing was null because it did not meet the formal requirements of Art. 329 CPC. Instead of identifying specific errors in the lower court's evidence assessment or legal reasoning, the appellant merely restated its own factual version and advanced partly new arguments, which are inadmissible on cassation. The employee's wage claim had been partly upheld at first instance, but that merits decision was not reviewed.

Regest

Art. 329 cpv. 2 CPC; cassation appeal requirements and nullity of merely appellatory filings. A cassation petition must contain specific requests and state, or at least substantiate, the factual and legal grounds of the alleged cassation reason. A filing that merely repeats the party’s own version of events, without targeted criticism of the challenged judgment’s evidentiary findings or legal application, is null. New arguments are inadmissible under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Annulment is justified only where the result, not merely the reasoning, is arbitrary (consid. 3a).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.145

Data decisione, Autorità: 11.06.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00145

Lugano 11 giugno 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 29 novembre 1996 presentato da


contro

la sentenza 18 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 24 luglio 1996 da


rappr. dall’__________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’651.55 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’226.35,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 luglio 1996 __________, dopo aver lavorato alle dipendenze di __________ dal 23 marzo 1992 al 7 marzo 1996 -data per la quale le parti si sarebbero accordate di porre fine al contratto- ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’651.55 a saldo delle proprie pretese salariali;

che a far tempo dal 30 giugno 1996 attivi e passivi della convenuta sono stati assunti da __________, contro la quale è continuata la causa;

che quest’ultima si è opposta alla pretesa avversaria conte-stando che le parti abbiano posto fine consensualmente al contratto che è percontro stato intempestivamente disdetto dalla dipendente la quale ha abbandonato il posto di lavoro senza osservare il termine di preavviso di 2 mesi; in merito alle ulteriori pretese salariali dell’istante per vacanze non godute, ha rilevato di non doverle più nulla anche con riferimento alla richiesta di esenzione dal pagamento di 3 giorni formulata alla competente Commissione Paritetica (doc. 6);

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato l’accordo delle parti di porre fine al contratto per il 7 marzo 1996 e ritenendo corretti i conteggi allestiti dall’istante che indicano un saldo a favore della dipendente di fr. 909.55 (dai quali vanno dedotti fr. 144.- già ricevuti, quindi fr. 765.55) (doc. B) e un saldo di fr. 460.80 (doc. I), ha accolto le pretese di quest’ultima per fr 1’226.35;

che con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione allo stesso allegata poichè tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che con osservazioni 13 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 29 novembre 1996 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti con argomentazioni in parte nuove e quindi improponibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), senza che ciò basti a dimostrare che quella fatta propria dal primo giudice sarebbe arbitraria;

che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato, tanto più se si considera che l’annullamento di una decisione si giustifica se essa è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a);

che pertanto il ricorso, di natura sostanzialmente appellatoria, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 CPC,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 29 novembre 1996 di __________ è nullo.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

__________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 80.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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