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Numero d'incarto:
16.1996.144
Data decisione, Autorità:
14.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00144
Lugano
14 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 19 novembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 ottobre 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’114.60
oltre accessori nonché il
rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF
di Bellinzona, domande ridotte a fr. 2’034.45 oltre accessori e così accolte
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 ottobre
1996 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2’034.45 oltre accessori a saldo di fatture emesse
il 29 febbraio 1996 (doc. A e B) per lavori eseguiti su un veicolo di proprietà
della convenuta;
che con il querelato
giudizio il primo giudice - assente la convenuta al contraddittorio - ha
concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo comprovato il credito
dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29
gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta innanzi
tutto la lesione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto far valere
le proprie ragioni e contestazioni al contraddittorio in quanto, presentatasi
allo sportello della Pretura per annunciare la propria presenza, le sarebbe
stato riferito di attendere nella sala d’aspetto, mentre l’udienza stava svolgendosi
senza di lei;
che con scritto 23
dicembre 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito,
una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una
parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni: il diritto
di essere sentito comprende innanzi tutto la facoltà per le parti di esprimersi
prima che una decisione sia presa (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid.
b, 115 Ia 11 consid. b);
che, nella fattispecie, è
pacifica la regolare citazione delle parti ed è pure pacifica la presenza di
__________, in rappresentanza della convenuta, nei locali della Pretura di
Bellinzona;
che, mentre la ricorrente
sostiene, di essere stata erroneamente indirizzata dal personale di cancelleria
della Pretura alla sala d'attesa del primo piano, qull'autorità osserva che
__________ sarebbe comparso con un ritardo di circa 10 minuti e sarebbe stato
informato che l'udienza che lo concerneva stava avendo luogo nell'aula del
primo piano;
che, di fronte alle
affermazioni della ricorrente che pretende invece di essere giunta puntale in
Pretura e di essere stata invitata nella sala d'attesa del primo piano (dove il
suo rappresentante è rimasto fin quando è venuto a conoscenza che l'udienza era
ormai finita), se ne deve concludere prudentemente per un malinteso fra il
personale di sportello e __________;
che a fronte della volontà
di quest'ultimo di partecipare al contraddittorio recandosi in Pretura e
rappresentando quella del contraddittorio regola fondamentale del processo
civile, appare adeguato accogliere il ricorso;
che pertanto gli atti
vanno ritornati al primo giudice affinché proceda a una nuova citazione delle
parti;
che
quindi, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e gli
atti rinviati al primo giudice affinché proceda alla riconvocazione delle parti
per la discussione dell’istanza;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese
giudiziarie né si assegnano ripetibili alla ricorrente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 2 dicembre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
19 novembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è
annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
- Il presente giudizio
è esente da tasse e spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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