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Numero d'incarto:
16.1996.140
Data decisione, Autorità:
03.06.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00140
Lugano
3 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 14 dicembre 1992 da
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’433.70 oltre accessori a
titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- La presente vertenza
trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 29 marzo 1992 in
territorio di __________, sull’autostrada N. 2 in direzione nord, e più precisamente
sulla corsia di sorpasso.
L’incidente ha interessato
quattro vetture seppure solo due sono rimaste coinvolte direttamente, ossia una
VW Golf di proprietà di __________ e una BMW con targhe germaniche appartenente
a __________.
La dinamica dell’incidente
può così essere riassunta: __________ alla guida di una vettura Mercedes con
targhe italiane di proprietà di __________, ha forzato il sorpasso del veicolo Ford
Escort guidato da __________ la quale ha manifestato il proprio disappunto con
un gesto volgare. Ultimata la manovra di sorpasso del veicolo __________,
__________, sempre sulla corsia di sorpasso, ha rallentato la sua andatura “con
l’intenzione di far capire al citato conducente (__________i) che aveva torto”
(cfr. interrogatorio _________ di cui al verbale di polizia 29 marzo 1992).
Mentre l’automobilista _________ e __________ che la seguiva (in terza
posizione) sono riusciti a reagire tempestivamente frenando, così da evitare un
eventuale tamponamento, l'automobilista _________ (ultimo veicolo dei quattro)
ha urtato la vettura __________.
Con istanza 14 dicembre
1992 __________ ha convenuto in giudizio la __________, compagnia presso la
quale è assicurata per la RC la proprietaria del veicolo guidato da __________,
al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’433.70 oltre accessori, importo
corrispondente al danno subito a seguito della collisione. A mente dell’istante
la responsabilità dell’accaduto doveva essere ricercata nel modo di guida del
conducente __________ il quale, senza valido
motivo e al solo scopo di chicane, ha notevolmente ridotto la propria velocità
così da sorprendere i veicoli che lo seguivano, in particolare il suo che si
trovava in quarta posizione.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando l'esistenza di un nesso causale tra la
manovra di rallentamento del conducente _________ e la collisione tra
l'istante e il veicolo __________. A comprova di ciò ha allegato il fatto che
nonostante la frenata di , i due veicoli che lo seguivano (
e __________) sono riusciti ad adattare la loro andatura riducendo per tempo la
velocità, ciò che permette di concludere alla colpa esclusiva dell’istante per
non aver saputo mantenere una distanza e una velocità adeguate alle
circostanze.
-
Con il querelato
giudizio il pretore ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo
comprovati tutti i presupposti dell'art. 41 CO sul quale l'istante ha basato la
propria pretesa risarcitoria; in particolare il pretore ha addebitato al modo
di guida del conducente __________ la colpa esclusiva della collisione.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 CPC
lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver accolto l'istanza,
nonostante non sia dato il presupposto del nesso causale tra l’agire
dell’automobilista _________ e la collisione, nella quale egli non è neppure
stato coinvolto.
Con osservazioni 10
gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
fattispecie è unicamente la questione relativa all’esistenza o meno di un nesso
causale tra l’agire del conducente __________, ossia la sua repentina manovra
di rallentamento, e la collisione tra i veicoli _________ e __________.
Secondo l’art. 41 cpv. 1
CO, disposto invocato dall’istante a sostegno della sua pretesa e sul quale il
pretore ha fondato il proprio giudizio, è tenuto a riparare il danno chi l’ha
cagionato illecitamente.
È pacifica in concreto la
colpa e il carattere illecito della manovra posta in atto dal conducente __________
il quale, per sua stessa ammissione, ha sensibilmente ridotto la propria
andatura al solo scopo di dare una lezione alla conducente __________, ciò che
costituisce una violazione dell’art. 12 cpv. 2 ONC secondo il quale le frenate
improvvise sono permesse soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno.
Simile comportamento, indipendentemente dal fatto di sapere se la velocità
raggiunta da _________ fosse di 80 km/h (come dallo stesso ammesso) o 50/60
km/h (secondo le indicazioni dalla teste __________), ha indubbiamente creato
una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada (Bussy & Rusconi,
Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 1.3.3 ad art.
37).
Altrettanto incontestato è
il danno, comprovato dalla fattura 23 aprile 1992 (doc. B).
Il nesso di causalità
adeguata, richiesto dall’art. 41 CO, è dato allorché il comportamento del
presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la
comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF
112 II 442; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 segg. ad art. 41 CO; Schnyder,
in Comm. di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 41 CO)
Alla luce di queste
indicazioni dottrinali e giurisprudenziali questa Camera non ritiene che a
dipendenza della manovra di frenata del conducente _________ (che procedeva in
testa al gruppo) fosse oggettivamente prevedibile la collisione tra i veicoli
_________ (quarto veicolo) e _________ (in terza posizione).
L’assenza del nesso
causale è in particolare data dal fatto che i due veicoli che seguivano
_________ sono riusciti a reagire tempestivamente frenando e mantenendo una
sufficiente distanza dal veicolo che li precedeva (cfr. deposizione __________
e __________). Ciò basta ad escludere la causalità della manovra del primo con
il tamponamento tra il terzo e quarto veicolo. Aggiungasi che l’istante
medesimo, interrogato dai competenti organi di polizia, ha inizialmente escluso
tale nesso causale addebitando la causa della collisione al conducente
_________ per avergli improvvisamente ostruito la via immettendosi
repentinamente sulla corsia di sorpasso per poi frenare altrettanto
improvvisamente (cfr. verbale di polizia __________).
Per quanto sconsiderata
sia stata la manovra del conducente __________, che di per sé costituisce
persino un comportamento penalmente rilevante (Bussy & Rusconi, op.cit.,
n. 1.3.3 e 1.3.4 ad art. 37), ciò non basta a dimostrare il nesso causale tra
la stessa e la collisione oggetto della presente vertenza.
Non potendo condividere
l'applicazione del diritto operata dal primo giudice, v'è motivo per accogliere
il ricorso in esame.
- Accogliendo il
ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 18 novembre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare dall’istante,
rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla
ricorrente, vanno poste a carico di __________ che rifonderà alla ricorrente
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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