Cassation appeal declared null for lack of valid grounds

16.1996.137Other CourtNov 28, 1996Inadmissible

Summary

In a civil cassation proceeding, the Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the appellant's filing null because it did not satisfy the formal requirements of Art. 329(2) CPC. The appellant had merely reiterated his factual position that no mandate had been given for the disputed repairs, without identifying any cassation ground or explaining why the peace judge's assessment was arbitrary. The chamber therefore did not enter into the merits and charged CHF 50 in costs to the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2 CPC; cassation appeal requirements and nullity of an insufficient filing. A cassation appeal is valid only if it states the requests and the factual and legal grounds relied upon, with at least an identifiable cassation ground. A merely repetitive submission repeating arguments already raised below, without a specific critique of the challenged reasoning and without indicating why the decision is arbitrary or otherwise legally defective, is null. In such a case the appellate court may, under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 313 cpv. 1 CPC, dispose of the matter summarily without inviting observations if the appeal is inadmissible or manifestly unfounded (consid. on formal admissibility).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.137

Data decisione, Autorità: 28.11.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00137

Lugano 28 novembre 1996/gb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 24 settembre 1996 presentato da


contro

la sentenza 5 settembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 febbraio 1996 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 978.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 5 febbraio 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 978.- oltre accessori a saldo di fatture emesse nel 1992 per lavori di riparazione effettuati sul veicolo di quest’ultimo;

che all’udienza del 22 febbraio 1996 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all’istante l’incarico di procedere all’esecuzione di tutti i lavori oggetto delle fatturazioni controverse, che egli riconosce limitatamente all’importo di fr. 100.-, già soluto;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che le riparazioni eseguite dall’istante - fatturate conformemente alle tariffe di categoria - erano necessarie alla sicurezza del veicolo, ha accolto la pretesa dell’istante;

che con atto ricorsuale 24 settembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 24 settembre 1996, con il quale il ricorrente si limita a ribadire quanto già esposto in prima sede in merito al mancato conferimento all’istante dell’incarico di eseguire i lavori oggetto delle fatturazioni litigiose, non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice: in particolare il ricorrente non evidenzia il motivo per il quale la conclusione del giudice di pace sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;

che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. L’atto ricorsuale 24 settembre 1996 di __________ è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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