Costs after withdrawal of application in summary debt-enforcement case

16.1996.125Other CourtOct 28, 1996Granted

Summary

Two debtors appealed only the first-instance allocation of CHF 50 court fees after the applicant withdrew a summary application for provisional dismissal of opposition because the debt had been paid. The Civil Cassation Chamber held that, after service, withdrawal without the defendant's consent counts as desistance, and that absent a request and reasons for a special costs ruling, the ordinary rule of Art. 77 CPC applies: the withdrawing applicant bears the costs. The appeal was upheld, the lower-court cost order annulled and replaced, no costs were charged at the cassation stage, and the respondent was ordered to pay CHF 60 in indemnity.

Regest

Art. 77 cpv. 2-3 CPC; withdrawal of an application after service and allocation of costs and party compensation. After service, withdrawal without the defendant's consent is equivalent to desistance. In the absence of a request for a specific costs ruling and of reasons justifying a departure from the ordinary rule, the withdrawing applicant bears judicial costs and equitable indemnity. If the applicant later paid the claim in the pending proceedings, this does not by itself shift the costs to the defendants. The appellate court may itself decide on costs where the facts are clear (consid. on Art. 332 cpv. 2 CPC).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.125

Data decisione, Autorità: 28.10.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00125 16.95.00126

Lugano 28 ottobre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato nella forma dell’appello da


contro

i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di loro promossa con istanza 10 settembre 1996 da


rappr. dalla __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta

dai convenuti al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda sulla quale il primo

giudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 settembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ e __________ al PE sopra menzionato che è stato loro notificato per il recupero di fr. 4’290.- oltre accessori, a saldo di pretese derivanti dal contratto di locazione sottoscritto da entrambi i coniugi __________;

che con scritto 24 settembre 1996 il rappresentante dell’istante comunicava alla pretura il ritiro dell’istanza a motivo dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione;

che nonostante l’istante abbia convenuto in causa i coniugi __________ con una sola istanza trattandosi di un debito solidale basato su un identico PE, il pretore ha trattato separatamente le procedure emettendo il 25 settembre 1996 due decreti con i quali ha stralciato le cause dai ruoli in quanto divenute prive di oggetto, addebitando ad ognuno dei convenuti il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-;

che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, _________ e __________ sono insorti contro il dispositivo n. 2 dei predetti decreti postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver posto a loro carico le spese processuali nonostante abbiano pagato l’importo controverso entro il termine assegnato dall’istante medesima;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che in applicazione dell’art. 320 CPC il ricorso presentato con atto unico nei confronti dei decreti 25 settembre 1996 del Pretore di Lugano nelle cause inc. no. EF 96.2818 e EF 96.2819, viene corrisposto con un’unica decisione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di locazione sottoscritto, quali debitori solidali, dai coniugi _________ e __________ (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334);

che secondo l’art. 77 cpv. 2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;

che in caso di desistenza l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);

che in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito degli oneri processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;

che qualora l’istante voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili sostanziando i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla regola fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla fattispecie, come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151 n. 2);

che nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificassero- i giudizi pretorili (limitatamente al dispositivo no. 2) appaiono come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e devono pertanto essere annullati in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;

che un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;

che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso 7 ottobre 1996 di _________ e __________ è accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 di entrambi i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (incarti EF 96.2818 e EF 96.2819), è annullato e sostituito dal seguente:

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico.

II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 60.- a titolo di indennità di questa sede.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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