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Numero d'incarto:
16.1996.109
Data decisione, Autorità:
28.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00109
Lugano
28 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 1996 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la
sentenza 19 agosto 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con
istanza 1° aprile 1996 nei confronti di
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’214.34
oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- La __________ è
un’impresa di costruzioni presso la quale __________ ha iniziato a lavorare nel
- Il rapporto di lavoro era regolato dal Contratto nazionale mantello per
l’edilizia principale in Svizzera (CNM).
Nel 1995 __________ ha
introdotto quattro diversi periodi di lavoro a orario ridotto che hanno
interessato diversi operai, tra i quali __________. Quest’ultimo, lamentando il
mancato ossequio da parte della sua datrice di lavoro delle disposizioni
contenute nella Convenzione addizionale “Partecipazione nell’edilizia
principale” (in seguito: Convenzione) che regolano l’intoduzione dell’orario di
lavoro ridotto, ha chiesto -con istanza 1°aprile 1996- che __________ fosse
condannata a versargli fr. 4’214.34, importo corrispondente alla differenza tra
l’indennità percepita durante il periodo in cui vigeva il regime a orario
ridotto (80% del salario) e quanto di sua spettanza in virtù del contratto.
La convenuta, pur
ammettendo di non aver ossequiato tutte le disposizioni che regolano
l’introduzione dell’orario lavorativo ridotto, si è opposta alla pretesa
avversaria contestando che le manchevolezze di natura formale a lei imputabili
erano tali da giustificare la pretesa avversaria. A mente della convenuta il
fatto che i lavoratori abbiano tutti accettato di lavorare a regime ridotto,
percependo le relative indennità di disoccupazione, rendeva superflua la
richiesta del loro consenso scritto.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che
la convenuta, pur non avendo ottenuto il consenso scritto del lavoratore
all’introduzione dell’orario ridotto, gli ha nondimeno garantito l’ottenimento
delle indennità di disoccupazione così come stabilito all’art 14 della
Convenzione, da qui l’inapplicabilità della sanzione prevista all’art. 15 cpv.
2 della Convenzione.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il CNM in
particolare l’art. 15 cpv. 2 della Convenzione che sanziona il mancato ossequio
da parte del datore di lavoro delle premesse che regolano l’introduzione
dell’orario ridotto, tra le quali quella dell’ottenimento del consenso scritto
del lavoratore.
Con osservazioni 11
settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Preliminarmente va
rilevato che in data 6 dicembre 1996 il pretore del distretto di Bellinzona ha
decretato il fallimento di , la cui nuova ragione sociale è ora
“ in fallimento” (FUC __________).
Poichè la causa che oppone
le parti è regolata dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto
di lavoro che rinvia alle norme della procedura accelerata (art. 418 CPC), la
stessa rientra nei casi urgenti per i quali l’art. 207 cpv.1 LEF non impone la
sospensione (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Tome II, n. 1 ad art. 207).
-
Per quanto attiene
alla ricevibilità del ricorso, contestata dalla convenuta, va rilevato che per
costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del
motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d
CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione si evincono con
evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa
individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma
legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5), ciò
che è sicuramente il caso in concreto, il ricorrente prevalendosi di un’errata
applicazione del norme del CNM da parte del primo giudice.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
fattispecie è la questione di sapere quali siano le conseguenze del mancato
ottenimento da parte della datrice di lavoro del consenso scritto del
lavoratore all’intro-duzione dell’orario di lavoro ridotto.
Secondo l’art. 15 cpv. 1
lett. d della Convenzione, che le parti riconoscono applicabile alla
fattispecie e che tra le stesse assume carattere normativo equiparabile a una
norma di diritto (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 6 ad art.
356 CO; Vischer, Le contrat de travail in Traité de droit privé suisse,
1982, 196), ogni lavoratore interessato deve aver comunicato il proprio
assenso in forma scritta “per eventuali accertamenti”. Contrariamente a quanto
pretende l’istante, il consenso scritto del dipendente non è conditio sine qua
non per l’introduzione dell’orario ridotto ma è indicato a meri fini probatori,
ciò che risulta in modo chiaro dalla versione in lingua tedesca e francese
della norma. D’altra parte, anche la dottrina maggioritaria riconosce che il
consenso del lavoratore all’orario ridotto può essere tacito, potendosi ad
esempio dedurre questo consenso dal fatto che il lavoratore abbia offerto i
propri servigi unicamente durante l’orario ridotto (Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 10b ad art. 320 CO; Streiff/ von Kaenel,
op. cit., n. 13 ad art. 322 CO).
In concreto, ritenuto che
l’istante riconosce di essere stato informato sull’introduzione dell’orario
ridotto (cfr. replica), considerato altresì che egli ha effettivamente prestato
un’attività ridotta, si può senz’altro ritenere che egli abbia aderito
all’introduzione dell’orario ridotto. Consenso che è peraltro confermato dal
__________ che sostiene di aver informato tutti i dipendenti della convenuta -tra
i quali l’istante- che dopo una prima reazione negativa, hanno accettato la
misura.
Quanto esposto, dimostra
come il giudizio impugnato resista alle censure ricorsuali, in particolare
laddove concernono la corretta applicazione degli art. 14 e 15 della
Convenzione.
Alla luce di quanto sopra
esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio pretorile sia per
quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto,
il ricorso deve essere respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 30 agosto 1996 __________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla
controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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