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Numero d'incarto:
16.1996.106
Data decisione, Autorità:
11.03.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00106
Lugano
11 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1996 presentato da
contro
la
sentenza 7 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 10 aprile 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’510.- oltre
accessori nonché il
rigetto in via definitiva all’opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice salvo per
quanto attiene alla
decorrenza degli interessi di mora, ridotta rispetto a quella
rivendicata dall'istante,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 aprile
1996 __________, titolare di uno studio fiduciario e commerciale che la società
__________ __________ ha designato quale organo di revisione al momento della
sua costituzione (cfr. atto notarile in doc. B), ha convenuto in giudizio quest’ultima
al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’510.- a saldo di due fatture emesse
il 2 marzo 1992 (fr. 1’660.-) e 13 settembre 1993 (fr. 850.-) per le proprie
prestazioni professionali;
che la convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver onorato ogni e qualsiasi
richiesta di pagamento giuntagli da controparte;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un
contratto di mandato a titolo oneroso, rispettivamente il diritto dell’istante
di essere remunerata per le prestazioni da lei svolte nell’ambito della sua
funzione di organo revisore della convenuta -prestazioni che sono peraltro
rimaste incontestate anche per quanto attiene al loro ammontare- ha accolto
l’istanza non avendo la convenuta comprovato l'avvenuto pagamento delle fatture
controverse;
che con il presente
tempestivo gravame Immobiliare __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annulla-mento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
travisato il senso delle sue allegazioni dalle quali non si evince che ella ha
pagato le prestazioni dell'istante per il tramite dell'ing. __________ bensì
che ha onorato tutte le fatture dell'istante pervenutegli per il tramite di
quest'ultimo, tra le quali non figurano quelle in discussione;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che la presente
impugnazione, indirizzata alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, dev'essere trattata come ricorso per cassazione a dipendenza del
valore della lite, inferiore ai fr. 8'000.-- (art. 13 LOG e 300 CPC) e perché
non si tratta di una procedura sommaria;
che preliminarmente va
estromessa dall’incarto la documenta-zione prodotta con il ricorso, ostandovi l’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che per quanto attiene al
motivo di cassazione sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, ossia quello dell’arbitraria valutazione di atti di causa da parte del
primo giudice (art. 327 lett. g CPC), lo stesso si rivela infondato;
che infatti, a prescindere
dal fatto che il primo giudice possa effettivamente aver frainteso il senso
delle contestazioni sollevate dalla convenuta secondo la quale ella non avrebbe
affermato di aver onorato le pretese avversarie per il tramite di terze persone
bensì di aver saldato tutte le fatture che questa terza persona le avrebbe
trasmesso, ciò non toglie che la conclusione cui egli è giunto non è arbitraria
e tantomeno opinabile;
che infatti, secondo l’art.
8 CC (ribadito dall’art. 183 CPC) chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto, deve fornirne la prova;
che in applicazione di
tale principio, spetta al creditore la prova dell’esistenza del credito, mentre
incombe al debitore l’onere di provare l’esistenza di quelle circostanze di
fatto dalle quali si possa dedurre la sua liberazione (Rep 1986 p.
90-91);
che se la prestazione
consiste nel versamento di una somma di denaro, il debitore dovrà provare di
aver effettuato il pagamento, e se -come in concreto- tra le stesse parti
dovessero sussistere diverse pretese, egli dovrà inoltre provare che la
prestazione è avvenuta in adempimento della pretesa fatta valere dal creditore
(Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 7 ad art. 183);
che quindi, a fronte delle
richieste di pagamento dell'istante, peraltro concretizzatesi con vari scritti
raccomandati indirizzati direttamente alla convenuta (in doc. B) che non può
quindi prevalersi di non averli ricevuti, spettava a quest'ultima l'onere di
provare l'avvenuto saldo delle due fatture qui in discussione, prova che ella
non ha apportato: da qui l'accoglimento dell'istanza;
che alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna carenza nel giudizio
di prima sede, deve essere respinto;
che alla controparte che
non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di
questa sede;
che con scritto 23
dicembre 1996, pagati gli importi litigiosi, la ricorrente propone -in aggiunta
alle sue richieste ricorsuali- che l'istante venga condannata a rifonderle
"tutte le spese da noi versate come pure l'importo versato il 20.12.1996
per questo ricorso";
che, a prescindere dalla tardività
della nuova domanda, essa non può essere esaminata in questa sede, dove l'esame
del giudice è limitato dall'art. 327 CPC e non può estendersi al merito della
vertenza;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 23 agosto 1996 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
250.-
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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