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Numero d'incarto:
16.1995.90
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00090
Lugano
15 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 presentato da
(rappr.
dal __________, patr. dall’avv. __________)
Contro
la
sentenza 24 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 agosto 1992 da
patr.
dall’avv. __________
tendente
ad ottenere la condanna dell’ente pubblico al pagamento di fr. 7’509.35 oltre
accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
viste
le osservazioni al ricorso presentate dalla controparte,
considerato
in
fatto e in diritto:
che il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali in
particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC), sia essa quella di
essere parte sia essa quella processuale;
che il Comune ticinese
gode della capacità di essere parte in un processo avendo la personalità giuridica
propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. e LOC riserva all’assemblea comunale
- rispettivamente al Consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione
a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle cause
provvisionali o possessorie o di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);
che la controversia in
esame, fondata sull’art. 58 CO, è un’azione civile ordinaria e soggiace al
citato disposto della LOC;
che dagli atti di causa
manca la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il
Comune a stare in causa nei confronti della pretesa dell’istante;
che quindi il ricorso,
presentato da una parte alla quale difetta il presupposto della capacità
processuale (art. 142 lett. a CPC), è nullo così come l’udienza di discussione
e tutti gli atti successivi di causa, compresa la sentenza qui impugnata;
che gli atti vanno così
ritornati al pretore affinchè abbia a riprendere la procedura, dall’aultimo
atto processuale valido in poi;
Per i quali motivi,
visti gli art. 97 e 142 CPC,
per le spese gli art. 147 segg. CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
2 maggio 1995 del __________ è nullo.
II. Nella causa inc. no.
132/92 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città sono dichiarati nulli
la risposta di causa così come tutti gli atti processuali successivi, compresa
la sentenza 25 marzo 1995.
§ Gli atti sono ritornati
al pretore per gli incombenti di cui ai considerandi.
III. Non si prelevano tasse nè
spese.
Il __________ verserà alla
controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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