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Numero d'incarto:
16.1995.80
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00080
Lugano
31 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 settembre 1994 presentato da
contro
la
sentenza 1° settembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 dicembre 1993
da
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’999.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 10 dicembre 1993 __________, di professione falegname, ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’999.- a saldo
della fattura emessa il 20 settembre 1991 per le opere di falegnameria
effettuate presso il convenuto;
che
il convenuto nulla ha eccepito in merito alla qualità del lavoro svolto
dall’istante rinunciando a comparire alle due udienze indette per la
discussione dell’istanza;
che
con il querelato giudizio il pretore, giudicando sulla base degli atti in suo
possesso , ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice
una valutazione manifestamente erronea degli atti di causa, in particolare per
aver fondato il proprio giudizio unicamente sulla fattura prodotta dall’istante
senza che agli atti vi fosse una prova del tempo e del materiale impiegati per
l’esecuzione del lavoro fatturato; il ricorrente, previa giustificazione della
mancata comparsa alle udienze in quanto assente all’estero, chiede
l’assunzione di ulteriori mezzi di prova;
che
con osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del
gravame eccependone la nullità dal punto di vista formale e la temerarietà;
che
lo scritto 9 dicembre 1994 con il quale il ricorrente prende posizione in
merito alle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto
poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare delle controsservazioni;
che
in merito alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato
che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente del motivo di
cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il
ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le
ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con
facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta
violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame appellandosi all’arbitrio nella valutazione
dei fatti e delle prove, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove;
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che
nella concreta fattispecie le argomentazioni contenute nel ricorso e proposte
per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC, non possono essere ritenute;
che
l’assenza del ricorrente alle due udienze indette per la discussione
dell’istanza non è scusabile né tantomeno sanabile in questa sede ritenuto che
è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo
di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della
corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare
i propri interessi (DTF 113 Ib 89);
che
neppure può essere ammessa la richiesta di assunzione di ulteriori prove
formulata dal ricorrente nel proprio gravame poichè l’art. 322 CPC, che accorda
al giudice la facoltà di ordinare d’ufficio delle prove atte a fondare il
proprio convincimento, è assolutamente estraneo alla natura di un giudizio di
cassazione;
che
quindi, in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, il giudizio
pretorile che ha concluso all’accoglimento della pretesa di parte istante sulla
base della fattura 20 settembre 1991 nella quale vengono riportate le ore di
lavoro prestate dall’istante e i costi del materiale utilizzato, deve essere
confermato;
che
le prove documentali prodotte devono essere considerate come un valido indizio
sull’esistenza e la consistenza del credito litigioso;
che
il fatto per il ricorrente di aver impugnato il giudizio pretorile non può
invece ritenersi temerario ai sensi dell’art.152 CPC così come ipotizzato da
controparte;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 29 settembre 1994 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
400.-
già
anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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