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Numero d'incarto:
16.1995.8
Data decisione, Autorità:
08.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00008
Lugano
8 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 agosto 1994 presentato da
contro
la
sentenza 12 agosto 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 19 luglio 1993
della
con
la quale si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2’563.95
oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi
interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Con istanza 19 luglio 1993 la ditta __________, ora __________, società che
si occupa della raccolta di annunci pubblicitari di vario genere e della loro
pubblicazione su diversi quotidiani, ha convenuto in giudizio __________ -
titolare della ditta __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr.
2’563.95 nonché il rigetto dell’ opposizione da questi interposta al PE sopra
menzionato. A fondamento della propria pretesa la parte istante ha prodotto le
fatture no. __________del 29 novembre 1991 per fr.1’117.20 e la fattura no.,
__________ del 31 gennaio 1992 per fr. 1’446.75 nonché vari solleciti di
pagamento ed estratti conto.
Le
fatture in questione si riferiscono a delle pubblicazioni commerciali e di
ricerca di personale apparse sui quotidiani del Cantone a nome della ditta di
cui è titolare __________.
-
Con
sentenza 12 agosto 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha
accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa della parte istante sia sulla
base della documentazione agli atti che delle deposizioni testimoniali,
risultanze queste peraltro non contestate dal convenuto che ha rinunciato a
comparire alle udienze appositamente indette per il contraddittorio e per
l’audizione dei testi proposti dalla parte istante.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver concluso alla fondatezza della pretesa avversaria nonostante questa non
sia stata in grado di produrre un documento attestante la conclusione di una
qualsiasi pattuizione tra le parti, in particolare la conferma scritta di
averle affidato l’incarico di procedere alla pubblicazione degli annunci
pubblicitari di cui rivendica il pagamento.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente
il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa
o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti e delle
censure sollevate dal ricorrente, non è possibile ravvisare nelle conclusioni e
nelle argomentazioni del Pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del
rimedio della cassazione.
Dalla
documentazione prodotta dalla parte istante risulta inequivocabilmente che al
convenuto sono state inviate le due fatture che egli qui contesta, alle quali
hanno poi fatto seguito numerosi solleciti di pagamento ed estratti conto.
Nessuno di questi documenti è stato contestato dal ricorrente o comunque questi
non ha fornito nessuna prova in tal senso. Per quanto più da vicino concerne la
censura ricorsuale, non v’è motivo perchè il pretore non tenesse conto dei
testi _________ e __________ (cfr. verbale 10 maggio 1994). Entrambi hanno
confermato sia l’esistenza di rapporti tra la ditta istante e il convenuto nel
periodo che ci interessa, rapporti la cui esistenza si evince anche dal fatto
che il convenuto ha onorato altre fatture emesse dall’istante per analoghe
prestazioni (doc. G), sia che gli ordini di pubblicazione degli annunci
pubblicitari oggetto delle fatturazioni litigiose sono stati effettuati
telefonicamente e personalmente dall’insorgente senza che questi abbia
richiesto una conferma scritta.
Quest’insieme
di circostanze, ossia la documentazione prodotta dalla ditta istante così come
le testimonianze da questa proposte, pur non costituendo la prova certa della
conclusione di un accordo tra le parti, rappresentano nondimeno indizi concreti
e convergenti a sostegno delle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Alla controparte, le cui osservazioni 8 novembre 1994 non
possono
essere considerate in quanto tardive siccome inoltrate dopo il termine di 20
giorni di cui all’art. 331 cpv. 2 CPC, non vengono assegnate ripetibili di
questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 22 agosto 1994 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tasse di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 220.-
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico. Non si accordano ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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