AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.61
Data decisione, Autorità:
23.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00061
Lugano
23 novembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1995 presentato da
contro
la
sentenza 27 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzuioni
e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1994
da
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’
escusso al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 29 settembre 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per il recupero di fr. 4’105.15, importo corrispondente all’
imposta cantonale 1992 oltre interessi e accessori;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione
sollevata dall’escusso in merito alla non esecutività della decisione di
tassazione, essendo pendente una domanda di riparto dell’imposta ai sensi dell’art.
12 LT, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto
contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il
primo giudice avrebbe erroneamente pronunciato il rigetto in via definitiva
dell’opposizione nonostante mancasse agli atti un valido titolo esecutivo;
che
al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 marzo 1995 del
presidente di questa Camera;
che
con osservazioni 14 aprile 1995 la controparte postula la reiezione del gravame
eccependone la nullità;
che
-ultimata la procedura ricorsuale attinente al riparto d'imposta- con scritto 3
novembre 1995 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il
proprio ricorso;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC);
che
per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere
caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148, n. 10);
che
alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato
con scritto 9 novembre 1995
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 11 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli
per desistenza.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster