Cassation appeal null for missing grounds

16.1995.50Other CourtMar 7, 1995Inadmissible

Summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the tenant's cassation appeal against the Lugano Pretore's judgment in a lease dispute was null because it did not set out any identifiable cassation ground as required by Art. 329 para. 2 let. e CPC. The court noted only in passing that the first judge had correctly assessed the parties' arguments and the tenant had failed to prove that the defects found at handover already existed at the start of the lease. The appeal was decided without service to the respondent, and no court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 329 cpv. 2 lett. e CPC; cassazione civile; requisiti di motivazione del ricorso. Il ricorso di cassazione è nullo se non indica in modo comprensibile i motivi di fatto e di diritto e il titolo di cassazione invocato; non basta una censura generica di disparità di trattamento o di erronea valutazione delle prove. Il vizio di motivazione preclude l'esame nel merito e giustifica la non intimazione all'altra parte quando la carenza emerge immediatamente (art. 313 bis CPC). In presenza di particolare situazione processuale, il giudice può esentare dal prelievo di tasse e spese (consid. 1-3).

Full text

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.50

Data decisione, Autorità: 07.03.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00050

Lugano 7 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il “ricorso” 23 febbraio 1995 presentato da


contro

la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 4 novembre 1994 da


rappr. dall’avv. dott. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’756.85 oltre accessori, pretesa in seguito ridotta a fr. 2’709. 65 e così accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  • che in data 4 novembre 1994 __________, proprietaria dell‘appartamento sito in __________ a __________ ed occupato da __________ dal 1° novembre 1986 sino al 31 dicembre 1993 sulla base di un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 ottobre 1986, ha convenuto in giudizio quest’ultimo al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’756.85 a saldo della pigione relativa al mese di dicembre 1993 e quale partecipazione alle spese sostenute dalla locataria per il ripristino dell’ente locato; l’importo litigioso è stato ridotto pendente causa a fr. 2’709.65 a seguito dello svincolo a favore della locataria della cauzione a suo tempo versata dal conduttore;

  • che il 14 dicembre 1994 __________ ha a sua volta convenuto in giudizio __________ per ottenere la restituzione della cauzione versata a titolo di garanzia contestando di aver cagionato dei danni all’ente locato avendolo restituito nello stesso stato in cui si trovava all’inizio della locazione;

che previa congiunzione delle due cause il Pretore, con sentenza 3 febbraio 1995 ha integralmente accolto le pretese di __________ in considerazione del fatto che questa ha comprovato l’esistenza di danni all’ente locato cagionati da __________ il quale, dal canto suo, non ha invece fornito prova alcuna che questi già esistevano all’inizio della locazione;

  • che con scritto 23 febbraio 1995 __________ interpone ricorso contro il giudizio pretorile polemizzando sul modo di operare del primo giudice che avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento diverso rispetto a quello riservato alla controparte in quanto patrocinata da un legale;

  • che giusta l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC il ricorso deve contenere,

pena la nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda e specificare il titolo di cassazione invocato;

  • che il menzionato scritto, con il quale __________ lamenta in sostanza una disparità di trattamento rispetto alla controparte, non adempie ai requisiti sopra indicati non essendo possibile desumere dal suo contenuto alcun motivo di cassazione;

che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che contrariamente alle preoccupazioni del “ricorrente”, nel proprio giudizio il primo giudice ha correttamente tenuto conto delle argomentazioni e contestazioni sollevate da entrambe le parti concludendo inevitabilmente alla soccombenza di __________ per il fatto che questi non ha fornito la minima prova del suo dire, ossia del fatto che i difetti riscontrati dal perito comunale al momento della riconsegna dell’appartamento già esistevano all’inizio della locazione;

  • che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la presente fattispecie senza intimare l’atto ricorsuale alla controparte;

che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. L’atto ricorsuale 23 febbraio 1995 __________ è nullo.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto Lugano, sezione 4

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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