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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.41
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00041
Lugano
31 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 1995 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 25 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 2 settembre 1994
da
__________ rappr. da__________ __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’585.80 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no.__________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 2 settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 2’585.80 a saldo delle fatture 10 e 16
dicembre 1993 (doc. B e C) emesse per spese varie relative alla degenza
ospedaliera della convenuta avvenuta dal 3 al 5 novembre 1993;
che
la convenuta nulla ha eccepito in merito alla pretesa avversaria rinunciando a
comparire alle due udienze indette per la discussione dell’istanza;
che
con il querelato giudizio il pretore, giudicando sulla base degli atti in suo
possesso, non contestati dalla controparte, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione manifestamente
erronea degli atti di causa, in particolare per aver fondato il proprio
giudizio unicamente sulle fatture prodotte dalla parte istante senza che questa
abbia fornito la prova che gli competeva ex art. 8 CC della sussistenza del
proprio credito in particolare dell’effettiva degenza ospedaliera
dell’insorgente;
che
la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni al gravame;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove;
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che
non avendo partecipato alle udienze di discussione dell’istanza e della
documentazione alla stessa allegata, l’insorgente si è in sostanza preclusa la
possibilità di esporre le proprie ragioni in prima sede, sottraendole così
anche alla valutazione del pretore;
che
la conseguenza di tale mancata contestazione è rappresentata dal fatto che -all’infuori
di specifiche censure di cassazione assenti nel concreto- le argomentazioni contenute
nel ricorso sono improponibili poiché non è consentito alle parti di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni in sede di cassazione (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC);
che,
nel rispetto delle regole sull’onere della prova, sta al giudice di considerare
gli elementi a sua disposizione sufficienti o no a sostegno dell’istanza;
che
nella concreta fattispecie la parte istante, producendo le fatture di cui ai
doc. B e C, ha sufficientemente sostanziato la propria pretesa senza che ci si
potesse attendere l’offerta di ulteriori prove quando i fatti dell’istanza sono
rimasti incontestati; la produzione di ulteriori mezzi di prova si sarebbe
infatti resa necessaria unicamente nel caso in cui la convenuta, facendo prova
delle necessaria diligenza processuale, avesse
partecipato
al contraddittorio esponendo le contestazioni che invece espone per la prima
volta nel ricorso;
che in ogni caso la
ricorrente è malvenuta ad opporsi al pagamento per i motivi qui proposti
quando, interponendo opposizione al PE fattole intimare, ha solo sostenuto che
le spese ospedaliere andavano pagate dall’assicurazione e non da lei;
che
quindi il giudizio pretorile che ha concluso all’accoglimento dell’istanza
ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base
delle fatture 10 e 16 dicembre 1993, deve essere confermato;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono
assegnate ripetibili di questa sede
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 14 febbraio 1995 __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.-
b)
spese fr.
50.- fr. 200.-
già
anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico. Non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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